Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10356 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. I, 11/05/2011, (ud. 04/03/2010, dep. 11/05/2011), n.10356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6381/2008 proposto da:

V.A., V.F., V.P., quali eredi

di P.A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISRTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 97/07 V.B. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 29/03/07, depositato il 05/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che A. e V.P., quali eredi di P.A.M. hanno chiesto la condanna del Ministero dell’Economia al pagamento di un indennizzo a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento iniziato davanti al Tar Campania con ricorso del 3 luglio 1997 non ancora definito;

che, con decreto del 5 aprile 2007, la corte d’appello di Napoli, ritenuta ragionevole una durata di tre anni, ha condannato l’amministrazione convenuta al pagamento di Euro 6.600,00 per l’ulteriore durata ritenuta irragionevole, liquidando Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, compensando le spese giudiziali in considerazione della natura della controversia e della non univocità della giurisprudenza sul punto;

che A., P. e V.F. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi e che il Ministero non ha svolto attività difensiva; che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c.; che i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso pone le seguenti questioni: 1) rapporti tra la CEDU e la giurisprudenza EDU e l’ordinamento nazionale e necessità di disapplicazione della norma interna contrastante con quella CEDU o con la giurisprudenza EDU; 2) illegittimità della liquidazione dell’equa riparazione in relazione: a) alla limitazione alla sola durata del procedimento eccedente quella ragionevole; b) alla liquidazione di un importo inferiore ai 1.000,00/1.500,00 Euro l’anno; c) alla mancata risposta sulla domanda di condanna al pagamento di un bonus di 2.000,00 Euro; 3) erronea compensazione delle spese;

che il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui prospetta la censura sub 1) e sub 2);

che, infatti, in caso di contrasto tra norma interna e norma sovranazionale il giudice può disapplicare la norma interna solo se in contrasto con norma comunitaria e non con norma CEDU;

che, quanto alla domanda di attribuzione di una somma forfettaria di Euro 2.000,00 in relazione alla natura della controversia, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, tale da giustificare l’attribuzione del bonus, tale valutazione discrezionale non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, in caso di diniego di detta attribuzione, una motivazione implicita; che per il giudice nazionale, sul punto relativo alla determinazione del periodo al quale commisurare l’equa riparazione è vincolante della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, nè tale diversità di calcolo tocca la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla repubblica italiana mediante la ratifica della convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, par. 1, della convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2);

che il motivo, con il quale si lamenta che la corte territoriale si sia irragionevolmente discostata dagli standard medi di liquidazione dell’indennità utilizzati dalla corte di Strasburgo è manifestamente infondato perchè la corte territoriale, liquidando Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, non si è discostata in modo irragionevole dai criteri di liquidazione normalmente seguiti dai giudici italiani, in conformità con gli orientamenti della corte di Strasburgo;

che è in parte inammissibile e in parte infondata la censura relativa alla compensazione delle spese, in quanto non può accogliersi la richiesta di applicazione della disciplina delle Spese davanti alla corte di Strasburgo e non è stata puntualmente censurata la motivazione, di per se logica e sufficiente, del provvedimento di compensazione; che non deve provvedersi sulle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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