Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10355 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M., rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente

domiciliato in Roma, via Dardanelli n. 21, presso il proprio studio;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dagli Avvocati Angela Raimondo e Bruno Ceccarani per procura a

margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via del

Tempio di Giove n. 21, presso l’Avvocatura comunale;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 54642, depositata

in data 17 dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LECCISI Giampaolo, il quale ha chiesto il rigetto del

ricorso perchè manifestamente infondato;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 17 dicembre 2005, il Giudice di pace di Roma rigettava l’opposizione proposta da V.M. avverso un avviso di accertamento di violazione al codice della strada (art. 157 C.d.S., comma 6, per avere sostato senza esporre il titolo di pagamento) . Il Giudice riteneva che il verbale di accertamento fosse regolare e facesse piena prova delle circostanze attestate dal verbalizzante, e da questi conosciute senza margini di apprezzamento o discrezionalità. Rilevava, quindi, con specifico riferimento ai motivi di opposizione, che nessun idoneo elemento in ordine all’asserita estraneità del veicolo contravvenzionato al fatto violativo era stato addotto; che il verbale, trattandosi di violazione a norma del codice della strada, era stato legittimamente redatto con sistema meccanizzato; che risultava normale la diversità di numerazione tra verbale di violazione e avviso di accertamento, atto, quest’ultimo, privo di rilevanza esterna; che la violazione contestata era riferita alla mancata esposizione del titolo di pagamento della sosta negli “stalli” delimitati come prescritto dall’art. 157 C.d.S., comma 4, e art. 149 e segg. reg. esec. C.d.S.;

quanto alla dedotta mancanza di conformità della copia meccanizzata con omessa annotazione sul registro cronologico, valeva quanto già evidenziato sulle modalità di redazione del verbale, dovendosi ulteriormente rilevare che l’opponente non aveva offerto alcun elemento di riscontro; che la domanda risarcitoria era inammissibile, in quanto non proponibile nel procedimento di cui alla L. n. 689 del 1981.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso V.M. sulla base di quattro motivi; il Comune di Roma resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, a causa della indecifrabilità del testo della sentenza redatta con grafia incomprensibile.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come ha affermato questa Corte, “in mancanza di un’espressa comminatoria, non è configurabile alcuna nullità della sentenza nel caso in cui il testo originale, anzichè formato dal cancelliere, in caratteri chiari e facilmente leggibili, mediante copiatura dalla minuta redatta dal giudice, risulti pubblicato direttamente nell’originale minuta scritta di pugno del giudice, ancorchè con grafia non facilmente leggibile: l’inosservanza delle disposizioni concernenti la formazione, ad opera del cancelliere, del testo originale della sentenza e la redazione della minuta in caratteri chiari e facilmente leggibili danno infatti luogo a semplici irregolarità, a meno che il testo autografo del giudice non sia assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale, consistente nell’esteriorizzazione del contenuto della decisione” (Cass., n. 21231 del 2006); evenienza, quest’ultima, che nel caso di specie deve essere ritenuta non sussistente, dal momento che, come si desume dalla ricognizione delle ragioni poste dal Giudice di pace a fondamento della propria decisione, queste, ancorchè esplicitate con una grafia di faticosa lettura, erano tuttavia comprensibili.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 C.d.S., commi 6 e 8, nonchè della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, All. E. Premesso che l’art. 7 C.d.S., comma 6, prescrive che le aree destinate al parcheggio a pagamento devono essere collocate al di fuori della carreggiata e comunque in modo tale che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico, il ricorrente rileva che dalla documentazione fotografica allegata al ricorso emergeva come tali condizioni di legittimità non fossero nella specie state rispettate; sostiene quindi che il Giudice di pace avrebbe dovuto disapplicare l’atto amministrativo illegittimo, annullando il verbale. Analogamente, non risultavano rispettate nella specie le prescrizioni di cui all’art. 7 C.d.S., comma 8, in base al quale la predisposizione di un parcheggio a pagamento presuppone che sulla stessa area o nelle immediate vicinanze venga destinata un’adeguata area a parcheggio incustodito o senza dispositivi di controllo della sosta. Il ricorrente sottolinea quindi come nessuna delle circostanze di fatto fosse stata contestata dal Comune di Roma.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 C.d.S., commi 6 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La sintetica motivazione della sentenza impugnata sul punto non consentirebbe di comprendere il percorso logico-giuridico attraverso il quale il giudice di pace è pervenuto a ritenere rispettate le prescrizioni di cui all’art. 7 C.d.S., commi 6 e 8.

Il secondo e il terzo motivo, all’esame dei quali può procedersi congiuntamente, sono manifestamente fondati e vanno quindi accolti.

Il Giudice di pace si è infatti limitato a dare atto che nell’art. 7 C.d.S., commi 6 e 8, del codice della strada “sono indicate le modalità cui devono attenersi i Comuni per la destinazione di spazi ad aree di parcheggio a pagamento; quanto alla violazione in questione la contestazione è riferita alla mancata esposizione di titolo di pagamento della sosta negli stalli delimitati come prescritto ex art. 157 C.d.S., comma 4, e art. 149 e segg. C.d.S., D.P.R. n. 495 del 1992”. Nessuna valutazione il giudice di pace ha compiuto sulla conformità dell’area di sosta a pagamento in questione alle prescrizioni delle citate disposizioni. Il mero riferimento al contenuto della contestazione non vale invero ad assolvere l’onere di motivazione in ordine alla specifica censura di illegittimità della delimitazione dell’area di parcheggio a pagamento e alla richiesta di disapplicazione del provvedimento impositivo dell’obbligo di pagamento, perchè non conforme alla legge.

L’accoglimento del secondo e del terzo motivo comporta l’assorbimento del quarto, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. e della L. n. 689 del 1981, art. 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendo che il Giudice avrebbe errato ad escludere l’applicabilità, in via di principio, dell’art. 96 cod. proc. civ. nei procedimenti di cui alla L. n. 689 del 1981.

La valutazione sul punto dovrà, infatti, essere svolta dal giudice di rinvio all’esito del rinnovato esame dei motivi di opposizione ritenuti non fondati dal Giudice di pace e oggetto invece dei motivi di ricorso che si sono accolti.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, in riferimento ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame ad altro Giudice di pace di Roma, al quale è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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