Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10355 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10355
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12122/2015 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SECCHI
ANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO VENTURA,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO ALESCI;
– ricorrente –
e contro
SMERALDA SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) E P.E.A. IN
PROPRIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1249/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– la curatela dei fallimenti della società “(OMISSIS) s.a.s.”, e di P.E.A., convenne dinanzi al Tribunale di Latina P.M., chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia (vuoi L. Fall., ex art. 67, vuoi ex art. 2901 c.c.) della vendita dell’appartamento sito in (OMISSIS) e compiuta dalla (OMISSIS) alla Smeralda s.r.l., e da quest’ultima a P.M., all’epoca minorenne;
– mentre il Tribunale accolse la domanda (sentenza 19.3.2012 n. 828), la Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame della Smeralda s.r.l. e di P.M., dichiarò la nullità della sentenza di primo grado, e rimise le parti dinanzi al Tribunale di latina, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. (sentenza 25.2.2014 n. 1249);
– ritenne la Corte d’appello che, una volta interrotto il processo a causa del raggiungimento della maggiore età da parte della convenuta P.M., l’atto di riassunzione del giudizio fosse stato invalidamente notificato in un luogo che non era più quello di residenza della destinataria;
– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.M., con ricorso fondato su due motivi;
– nessuno degli intimati si è difeso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– col primo motivo la ricorrente lamenta l’error in procedendo; deduce che il termine per la riassunzione del processo, dopo l’interruzione, non sarebbe soggetto alla sospensione feriale; di conseguenza, il processo sarebbe stato tardivamente riassunto, e si sarebbe estinto;
– il motivo è quasi temerario, posto che non solo il termine per la riassunzione del processo interrotto è un termine processuale, e come tutti i termini processuali è soggetto alla sospensione feriale, a nulla rilevando che sia perentorio (L. n. 742 del 1969, art. 1); ma per di più la ricorrente non deduce se, quando ed in che termini abbia tempestivamente sollevato l’eccezione di estinzione nel giudizio di appello, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione;
– col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce che, poichè il processo si era estinto per tardiva riassunzione (in virtù di quanto sostenuto col primo motivo), l’azione revocatoria promossa dal fallimento si era prescritta;
– il motivo resta assorbito dal rigetto del primo;
– non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefinsio degli intimati;
– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
(-) rigetta il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017