Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10355 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10355 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 21597-2008 proposto da:
PELA MARISA C.F.

PLEMRS41R60G726W,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MANTEGNA 121, presso
lo studio dell’avvocato FABIO CIPRIANI,
rappresenta e difende,

che la

giusta procura speciale

notarile in atti ;
– ricorrente –

2014
436

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1651/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 13/05/2014

di ROMA, depositata il 07/09/2007 r.g.n. 4318/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato CIPRIANI FABIO;

Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 7 settembre 2007 la Corte d’appello di Roma, in
riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 2 maggio 2003, in
accoglimento dell’opposizione proposta da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.,
ha revocato il decreto ingiuntivo emesso il 19 settembre 2002 nei suoi

a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. la somma di € 16.000,00 corrispostale in
forza del decreto ingiuntivo opposto e relativa a competenze relative al
rapporto di lavoro subordinato fra le parti riconosciuto con sentenza passata
in giudicato. La Corte d’appello di Roma ha motivato tale pronuncia
considerando che la lavoratrice non ha inteso avvalersi della pronuncia
giudiziale che ha riconosciuto l’interposizione fittizia di mano d’opera e la
conseguente esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze
del datore di lavoro reale, ma ha chiesto semplicemente delle spettanze
lavorative in assenza della formale offerta della prestazione lavorativa ed in
assenza del rapporto sinallagmatico e di corrispettività delle prestazioni che
impone al datore di lavoro la controprestazione retributiva solo in presenza
di una reale offerta di prestazione lavorativa.
La Pela propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su
tre motivi.
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. è rimasta intimata.
La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
per omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ufficio; violazione
dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione di

confronti ed in favore di Pela Marisa, condannando quest’ultima a restituire

norme di diritto in riferimento all’art. 329 cod. proc. civ. In particolare si
deduce che Rete Ferroviaria Italiana avrebbe fatto acquiescenza alla
sentenza impugnata pagando senza riserve quanto in essa statuito.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360, n. 5 cod. proc.
civ. per omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della

controversia, prospettato dalla parte ricorrente e rilevabile d’ufficio. In
particolare si deduce che la sentenza di primo grado aveva correttamente
affermato la nullità dell’atto di opposizione per le carenze del ricorso
introduttivo, mentre il giudice dell’appello sembrerebbe avere considerato
l’atto di appello proposto per altro giudizio e che non considera affatto il
vizio dell’atto introduttivo rilevato dal primo giudice.
Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso
prospettato già in primo grado dalla creditrice opposta e decisivo per il
merito del giudizio. In particolare si deduce che la lavoratrice avrebbe
tempestivamente contestato il proprio passaggio alle dipendenze della ditta
La Perla con un atto di diffida che configurerebbe comunque una messa a
disposizione delle proprie energie lavorative in favore di Ferrovie dello
Stato.
Per motivi di ordine logico si esamina preliminarmente il secondo motivo
di ricorso che è fondato.
La sentenza impugnata, nel riformare la sentenza di primo grado che aveva
ritenuto la nullità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per il difetto di
allegazione, ha ritenuto non ravvisabile tale nullità per genericità delle
allegazioni, descrivendo quanto dedotto dall’opponente in grado di appello
e non nel primo grado di giudizio che è il solo rilevante ai fini della validità
del ricorso introduttivo. Evidentemente l’opponente non può sanare
tardivamente la mancata allegazione in primo grado con successive

L

g/

allegazioni in appello, per cui erroneamente la Corte territoriale ha
considerato tali deduzioni al fine di escludere la nullità dell’opposizione al
decreto ingiuntivo per cui è causa. In concreto l’opponente avrebbe dovuto
dedurre fin dal primo grado di giudizio, nell’atto di opposizione, che la
Pela era stata assunta da altre società appaltatrici e che aveva lavorato alle

circostanze essenziali e che, in base a quanto desumibile dalla sentenza,
non risultano proposte all’attenzione del primo giudice. Parte opponente
avrebbe dovuto quindi indicare in che termini e quando detta circostanza
sia stata dedotta in causa e, soprattutto, avrebbe dovuto precisare gli esatti
limiti temporali del rapporto alle dipendenze di appaltatori. Mancando tale
indicazione e non essendo integrabile tale carenza in sede di appello, deve
ritenersi che la circostanza sia stata in ammissibilmente presa in
considerazine nel giudizio di appello.
Il ricorso deve dunque essere accolto e la causa può essere decisa nel
merito stante il suddetto vizio dell’opposizione che non è suscettibile di
ulteriori accertamenti. Conseguentemente l’opposizione proposta con il
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado va rigettata in questa sede.
Stante il contrasto creatosi nei giudizi di merito le spese di giudizio relative
a tali giudizio vanno compensate fra le parti, mentre le spese relative al
giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione
proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Compensa le spese di giudizio relative ai gradi di merito, e condanna Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio

3

loro dipendenze con le stesse mansioni, percependo la relativa retribuzione,

liquidate in E 100,00 per esborsi ed 3.000,00 per compensi professionali
oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014.

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