Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10355 del 03/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10355 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 21829-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Enel spa, nella qualità di
procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona
del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, Società con unico azionista, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Enel Spa,
nella sua qualità di beneficiaria del ramo di azienda
della Enel Distribuzione spa, in persona del proprio
procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 03/05/2013

RICCARDO SZEMERE, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

ZAMPARANO ROSARIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 108/2011 del TRIBUNALE di
BENEVENTO – Sezione Distaccata di AIROLA, depositata
il 22/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

3

Ricorso n. 21829/2011
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Benevento, sede distaccata di Airola,

con

sentenza depositata il 22.2.2011, ha rigettato l’appello proposto
dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di
pace di Montesarchio, che aveva accolto la domanda di Zamparano

da una serie di inadempimenti del contratto di somministrazione
dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che avevano
determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con costi
aggiuntivi per le spese postali.
Gli inadempimenti dell’Enel erano stati individuati
al fatto

in relazione

che con il Delib. 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6,

comma, 4, l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G)
aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e
vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di “offrire al
cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”
e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in ogni caso, l’Enel non
aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri
aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione incombenti su
di essa come professionista.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
Enel distribuzione s.p.a. ed Enel servizio elettrico s.p.a., nella
qualità di beneficiaria dalla prima di ramo d’azienda. Non ha
svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa
applicazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2”,
assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente
l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare
il contratto di utenza.
Con il secondo motivo si deduce un’omessa motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4
potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12,

Rosario , intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguito

4

h).

lett.

Il terzo motivo lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe
attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art.
6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c..

Il

quarto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti

decisivi e controversi”, rappresentati dall’obbiettiva inidoneità
dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto

2.1 primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente.
Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in
fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n.
17786 e che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non
abbia determinato in alcun modo ne’ l’inserimento della relativa
previsione nel contratto di utenza, ne’ l’integrazione di esso
(principio poi riaffermato numerose volte).
A tal fine va ribadito che il potere normativo secondario
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art.
2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di
prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di
servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via
riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei
rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio
di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime
siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse
parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore,

restando,

invece,

esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore”.
3. Quanto alle condizioni in presenza delle quali la normazione o
l’atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a
contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con
i limiti indicati, può integrare, attraverso la mediazione
dell’integrazione del regolamento di servizi, i contratti di

integrativo.

5

utenza individuale, va osservato che ciò può avvenire solo
allorchè ricorra l’imposizione di un precetto specifico che non
lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e sui
modi. Ora, la previsione della Delib. n. 200 del 1999, art. 6,
comma 4, imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una
modalità gratuita di pagamento della bolletta” si connotava
certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una

precedenti di questa Corte. In realtà, una prescrizione come
quella in discorso, per la

sua indeterminatezza assegnava

all’esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un
risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione
dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i
poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e
notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della
deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la
modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore
esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso,
l’integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi dell’art. 1339
c.c., che dell’art. 1374 c.c..
4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione
sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi
quattro motivi e la sentenza va cassata. I restanti motivi sono
assorbiti.
Il ricorso deve, perciò, essere accolto; va cassata l’impugnata
sentenza, e , decidendo la causa nel merito, va rigettata la
domanda;
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai
primi

quattro motivi. Dichiara assorbiti i restanti. Cassa la

clausola di contenuto determinato, come già affermato nei

6

sentenza impugnata e, pronunciando sul merito, rigetta la domanda.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimato alla
rifusione alle parti ricorrenti delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui duecento per
esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 7 marzo 2013
Il Presidente

Il cons. est.

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