Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10354 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10354
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato VAGLIO Mauro
per procura speciale a margine del ricorso, presso lo studio del
quale in Roma, Via Dardanelli n. 21, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocato CECCARANI Bruno per procura a margine del
controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21, presso l’Avvocatura comunale;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 9281/06,
depositata in data 20 febbraio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto l’accoglimento del
ricorso perchè manifestamente fondato;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Pierfelice Pratis, che si è riportato alle conclusioni scritte.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 20 febbraio 2006, il Giudice di pace di Roma accoglieva l’opposizione proposta da S.C. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti in data 28 settembre 2004 e compensava le spese del giudizio di opposizione, sussistendo motivi di opportunità ed equità.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso S.C. sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste, con controricorso, il Comune di Roma.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione in violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 132 cod. proc. civ., n. 4, e art. 111 Cost., in ordine alla mancata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5.
Ad avviso della ricorrente, il Giudice di pace avrebbe dovuto indicare i criteri e le ragioni che lo hanno indotto a compensare le spese di lite, non essendo sufficiente ad adempiere all’obbligo di motivazione il mero ricorso alla formula di stile “sussistendo motivi di opportunità ed equità”.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e art. 24 Cost., sostenendo che l’esercizio arbitrario del potere di compensare le spese di giudizio avrebbe, nel caso di specie, reso la pronuncia di accoglimento dell’opposizione solo astrattamente favorevole ad essa ricorrente, risultando invece l’iniziativa giudiziaria del tutto antieconomica, pur se pienamente fondata, con evidente lesione del diritto di agire in giudizio.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), l’art. 91 cod. proc. civ., prevedeva la condanna del soccombente alla refusione delle spese di lite, salva la possibilità per il giudice di procedere alla compensazione delle spese in caso di ricorrenza di giusti motivi.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 20598 e 20599 del 2008) hanno infatti chiarito che “nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”.
Da tale principio, che il Collegio condivide ed al quale intende uniformarsi, discende la manifesta fondatezza del ricorso giacchè, nel caso di specie, la compensazione delle spese di lite sarebbe stata disposta senza che ricorresse alcun elemento idoneo a far comprendere l’esistenza implicita di giusti motivi idonei a spiegare la deroga alla regola generale.
In conclusione, il ricorso, che denuncia la mancata statuizione sulle spese ovvero la immotivata compensazione delle stesse, deve essere accolto.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Roma, il quale procederà a nuovo esame in ordine al regime delle spese del giudizio di merito.
Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010