Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10354 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12086/2015 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE

FORESTIERO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1689/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– O.L., brigadiere dei Carabinieri, nel 1998 venne espulso dall’Arma per “scarso rendimento”, senza diritto a pensione;

– formulata domanda di pensione ordinaria, gli venne rigettata nel 2002, con provvedimento annullato dalla Corte dei Conti, sezione per il Lazio, con sentenza 24 gennaio 2003 n. 168, la quale condannò altresì il Ministero della Difesa alla corresponsione a O.L. dei ratei di pensione arretrati;

– allegando questi fatti, nel 2004 O.L. convenne dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Difesa, chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza della ritardata erogazione della pensione;

– il Tribunale di Roma, con sentenza 17 settembre 2009 n. 18695, accolse la domanda e condannò il Ministero al pagamento di euro 86.788 in favore dell’attore;

– la Corte d’appello di Roma, adita dall’amministrazione della difesa, con sentenza 13 marzo 2015 n. 1689 riformò la decisione di primo grado e rigettò la domanda, sul presupposto che pur avendo l’Amministrazione ritardato illegittimamente il pensionamento del proprio dipendente, l’illegittimità del provvedimento di diniego non era di per sè prova d’una colpa aquiliana;

– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da O.L. con ricorso fondato su due motivi; ha resistito con controricorso il Ministero della Difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione, da parte della Corte d’appello, dell’art. 342 c.p.c.;

– deduce a tal riguardo che il Ministero, nell’impugnare la sentenza di primo grado, non aveva censurato tutte le rationes decidendi poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia di accoglimento della domanda;

– in particolare, il Ministero col proprio appello non aveva censurato le statuizioni con cui il Tribunale aveva affermato che:

(-) l’Amministrazione era in colpa non solo per avere adottato un provvedimento illegittimo, ma anche per averlo fondato su una motivazione apodittica;

(-) le norme da applicare da parte della P.A., per provvedere sulla domanda del dipendente, non erano difficili da interpretare, e quindi l’averle interpretate scorrettamente era una condotta colposa;

– il motivo (a prescindere dalla inesattezza del richiamo all’art. 342 c.p.c., inesattezza che comunque non viene in rilievo in quanto la censura è sufficientemente chiara) è infondato;

– il Tribunale, infatti, aveva ritenuto sussistente una condotta colposa del Ministero, ed il Ministero aveva impugnato tale statuizione negando la sussistenza della propria colpa;

– pertanto la statuizione del Tribunale secondo cui il Ministero aveva tenuto una condotta colposa era stata validamente impugnata, e tanto bastava per consentire alla Corte d’appello di riesaminare l’elemento soggettivo dell’illecito in tutti i suoi aspetti;

– nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è pacifico che “non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d’appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purchè tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione” (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006; nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016);

– col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

– deduce che la motivazione adottata dalla Corte d’appello sarebbe illogica; e spiega che l’illogicità consisterebbe sia nel non avere spiegato quali sarebbero state le “difficoltà interpretative della legge” che indussero la P.A. ad adottare un provvedimento illegittimo; sia per avere da un lato dichiarato di condividere le motivazioni con cui la Corte dei Conti aveva accolto la domanda dell’ O. (motivazioni in cui il diniego di pensionamento opposto dal Ministero venne definito “iniquo ed irrazionale”), e dall’altro ritenuto “scusabile” l’errore del Ministero;

– il motivo è manifestamente inammissibile;

– da un lato, infatti, stabilire se una condotta sia stata o meno colposa è un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto, e sfugge come tale al sindacato di questa Corte;

– per altro verso, al presente giudizio si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); ipotesi, quelle appena elencate, certamente non ricorrenti nel nostro caso;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo;

– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna O.L. alla rifusione in favore del Ministero della Difesa delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.000, oltre rifusione delle spese prenotate a debito, accessori di legge e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di O.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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