Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10354 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10354 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso 22168-2009 proposto da:
CERRONE ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA VENEZIA 11 C/0 ASSONIME, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA PENNELLA, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro

2015
741

COMUNE DI SALERNO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato
presso lo

in ROMA VIALE TIZIANO 80,

studio dell’avvocato

PAOLO RICCIARDI,

difeso dagli

avvocati ADOLFO

rappresentato e

GALIBARDI, LUIGI RINALDI, ANTONIO PISCITELLI giusta

Data pubblicazione: 20/05/2015

I.

• delega a margine;
contrarícorrente –

avverso la sentenza n. 79/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
19/02/2009;

udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

22168/09
Fatto
Con sentenza n.79/04/09, depositata il 19.2.2009 la Commissione Tributaria
Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva parzialmente
l’appello proposto dal Comune di Salerno, avverso la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Salerno n.543/01/2006, rilevando, in relazione all’avviso di
accertamento ICI, per gli anni 1998- 2002 emeso nei confronti di Cerrone Alfredo,
dall’avvenuta notifica al contribuente, l’imposta lei per il periodo in contestazione
andasse liquidato sulla base delle rendite similari, come confermate dall’Agenzia del
Territorio dal 26.10.1999, ai sensi del comma 3 dell’art. 74 1.n. 342/2000, rilevando
anche la ritualità della notifica dell’imposta per Palmo 1998, notificata nel termine
quinquennale di cui all’art. 11, comma 2, D.lgs 504/92.
Il contribuente di impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 D.lgs 504/92, in relazione all’art.
360, n. 3 c.p.c., rilevando come l’annulamento giudiziale dell’avviso di
accertamento per il recupero dell’ICI fondato sull’efficacia retroattiva della
rendita catastale indivata nello stesso atto, possa far legittimare la pretesa
del’ente locale in base a rendite similari o non debba determinare l’annullamento
dell’avviso per carenza dei presupposti di fatto e diritto;
b) violazione e falsa applicazione

degli artt. 10 e l i D.lgs 504/92, in relazione

all’art. 360, n. 3 c.p.e.,rilevando come il possesso dell’immobile, anteriormente al
1.1.1993 escluda la tempestività della notifica dell’avviso di accertamento per
l’anno 1998.
Il Comune di Salerno si è costituito con controricorso.
Il contribuente presentava memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.2.2015, in cui il PG ha
concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato anche se occorre correggere la motivazione della sentenza
impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.
1. In relazione al primo motivo, va anzitutto rilevata la mancanza di autosufficienza
con riferimento all’annullamento dell’avviso di accertamento ICI, da parte di altro

che, pur ritenendo l’efficacia della rendita definitiva attribuita dall’Ufficio a partire

giudice (senza neanche sp ificare l’anno di riferimento), avendo, al riguardo, la
CTR rilevato che “l’atto di

amento con attribuzione di rendita è atto recettizio che

produce i suoi effetti nel momento in cui esso giunge a conoscenza dei soggetti
interessati”.
Gli atti attributivi o modificativi di rendita catastale anteriori al 1 gennaio 2000 sono
immediatamente efficaci, anche in assenza di comunicazione o notificazione al
contribuente e il Comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al
Questa Corte ha infatti affermato il principio secondo cui “in tema di imposta
comunale sugli immobili (ICI), solo a decorrere dal primo gennaio 2000 gli atti di
attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro
notificazione, giacché per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il
31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il comune può
legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla
data di adozione e non da quella di notificazione, non potendo trovare applicazione il
primo corna dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente la diversa
ipotesi in cui l’attribuzione della rendita catastale non solo sia stata notificata, ma
anche effettuata dopo il primo gennaio 2000” Cass. n. 8932 del 2005), ed ha, in
particolare, Chiarito come “l’art. 74, comma secondo, della legge 21 novembre 2000,
n, 342 non afferma il principio dell’efficacia dell’attribuzione della rendita dalla data
di sua effettiva conoscenza anche per gli atti adottati entro il 31 dicembre 1999, ma si
limita a stabilire che per tali atti, che abbiano comportato attribuzione o
modificazione della rendita e siano stati recepiti in atti impositivi
dell’Amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono
dovuti interessi e sanzioni relativamente al periodo compreso tra la data del
provvedimento di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del
termine per la presentazione del ricorso avverso detto provvedimento, prorogato ai
sensi dello stesso corna” (Cass. n. 19066 del 2005, n. 20734 del 2006).
Né è necessaria la notifica o l’affissione presso l’Albo Pretorio della rendita
attribuita prima del 1.gennaio 2000 in quanto, con riferimento a quest’ultima, non è
prevista dall’art. 74 1. 342/2000 e la pubblicità del classa mento non costituiva
presupposto del potere impositivo.
Comunque la questione deve ritenersi superata in quanto l’art. 74 cit. ha riaperto i
termini di impugnazione (entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di entrata in
2

classamento (Cass. 9.9.2008,n.23140, Cass. 17.3.2005,n. 5883)

vigore della legge avvenuta il 10/12/2000, quindi entro 1’8.2.2001) delle variazioni
catastali anteriori al 31.12.1999 non formalmente comunicate, elidendo ogni
pregiudizio al diritto di difesa che potesse essere derivato dalla conoscenza solo
legale di quegli atti (Cass. 25.5.2009 n. 12035)
Quindi sarebbe stata corretta, anche ai fini ICI, la determinazione della rendita
catastale messa in atti dalla Agenzia del Territorio fin dal 26.10.1999 ed applicata dal
Comune quale base imponibile dell’ICI negli avvisi impugnati.
confermato, non potendosi riformare in peius la sentenza impugnata dal solo
contribuente, il criterio liquidatori° dell’imposta, ancorchè errato, della CTR sulla
base di rendite similari, non essendo chiaro se corrispondano o meno alla rendita
messa in atti dall’Agenzia prima del 31.12.1999.
2. Anche il secondo motivo va disatteso.
L’ art. 1, comma 1611. 27.12.2006,n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente
ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un
apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono
essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati”.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato
l’art. 1, comma 172 1. 296/2006, con decorrenza 1.7.2007 il previgente art. 71, c. l .
D.lgs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Il comma 171 del medesimo art. 1 1. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove
disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si
applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata
in vigore della legge finanziaria
Con riferimento all’anno 1998 deve, quindi considerarsi tempestivo, l’accertamento
notificato il 24.12.2004).
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
3

Tuttavia, in mancanza di ricorso incidentale dell’Agenzia del Territorio, va

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in €.5.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e
accessori di legge

Così deciso in Roma, il 19.2.2015

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