Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10354 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28476/2017 proposto da:

A.V., R.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo studio dell’avvocato LAURA DI

PIETROPAOLO LAURENTI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ALESSANDRA FUSCO;

– ricorrenti –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CECILIA COLLINI,

EMILIANO CIUFEGNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2100/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

A.A. si opponeva al precetto che gli avevano intimato R.S. e A.V., rispettivamente suo previo coniuge e suo figlio, in forza di un’ordinanza di revisione delle condizioni di divorzio congiunto, con la quale era stato ridotto l’assegno stabilito;

deduceva che la pretesa di corresponsione dell’importo oltre la maggiore età del figlio non era legittima, posto che il limite anagrafico era stato stabilito nelle originarie condizioni divorzili e non era stato modificato dal sopravvenuto provvedimento, che aveva inciso solo sulla quantificazione della somma;

il Tribunale rigettava l’opposizione con pronuncia riformata dalla Corte di appello, secondo cui nell’accordo divorzile recepito era stato espressamente stabilito il limite della maggiore età in parola, sicchè, non essendovi stata modifica sul punto, ma solo una riduzione quantitativa, non poteva attribuirsi al successivo provvedimento, sul punto, natura di autonomo titolo;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione R.S. e A.V., articolando tre motivi;

resiste con controricorso A.A.;

le parti hanno depositato memorie;

il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte.

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione dell’art. 342 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di dichiarare inammissibile l’appello, che invece era aspecifico;

con il secondo motivo si prospetta la violazione della L. n. 219 del 2012, poichè la Corte di appello avrebbe dovuto affermare l’immediata quanto compiuta esecutività dell’ordinanza di modifica delle condizioni divorzili;

con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di motivare idoneamente sul richiamo alla minore età del figlio, fatto nell’ordinanza in discussione solo perchè all’epoca lo stesso era minorenne, ma non per limitare illegittimamente la corresponsione dell’assegno medesimo spettante sino all’indipendenza economica del beneficiario;

Rilevato che:

il primo motivo è infondato;

come emerge con evidenza dal tenore dell’atto di appello quale riportato in specie alle pagine 9 e 10 del ricorso, in coerenza con l’art. 366 c.p.c., l’allora appellante aveva dedotto, quale motivo di espressa censura, la questione del difetto di autonomia del provvedimento oggetto di precetto rispetto a quello con cui erano state recepite le condizioni di divorzio congiunto;

al riguardo è stato comunque chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, quale convertito dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o, in particolare, la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., 16/11/2017, n. 27199);

se, dunque, la rilevabilità d’ufficio della carenza di titolo esecutivo, anche a prescindere dai motivi di opposizione da parte del relativo giudice (cfr., ad es., Cass., 11/12/2018, n. 31955, pagg. 5 e 7) trova ostacolo nel giudicato interno, quest’ultimo doveva e deve escludersi per quanto appena osservato in ordine alla sufficiente specificità della censura svolta per il gravame di merito, che mantenne “sub iudice” il tema;

il secondo e terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente per connessione; e sono infondati;

la Corte territoriale ha motivato in modo chiaramente decifrabile e anche corretto affermando che il tema dell’immediata esecutività delle pronunce di modifica delle condizioni divorzili, affrontato da Cass., Sez. U., 26/04/2013, n. 10064, e successive conformi, e nella censura argomentato in forza delle disposizioni normative richiamate, non è pertinente con la questione ora in discussione: che, invece, afferisce all’interpretazione del titolo esecutivo, ragionevolmente offerta nel senso della riduzione solo quantitativa dell’importo dell’assegno, a fronte dell’originario provvedimento, non diversamente inciso, che recepiva le condizioni concordate e in cui era espressamente indicato il limite temporale della minore età del beneficiario, sicchè nulla se non ulteriore indice di conferma finisce per potersi evincere dalla menzione della condizione minorile dello stesso soggetto riferita al tempo della pronuncia successiva;

al contempo, va ricordato che l’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale è apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in questa sede se idoneamente motivato e privo di vizi di sussunzione giuridica, anche tenuto conto del fatto che la statuizione non opera come decisione normativa della controversia, ossia come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, ma come presupposto fattuale dell’esecuzione, ovvero condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa (Cass., 30/10/1974, n. 3318; Cass., 09/08/2007, n. 17482, Cass., 13/06/2018, n. 15538), spese secondo soccombenza, e raddoppio contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in Euro 3.000,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarier e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, dai ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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