Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10354 del 01/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 01/06/2020), n.10354
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34596-2018 proposto da:
FATTORIA S. ANNA SOC. COOP. A RL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARIO MENGHINI 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MESSERE;
– ricorrente –
contro
P.I., B.L., B.D.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il
27/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO
GIUSEPPE.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Campobasso ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Fattoria Sant’Anna soc. coop. a r.l. contro decreto ingiuntivo, chiesto e ottenuto dagli eredi dell’avv. B.N. per il pagamento delle competenze per prestazioni professionali di avvocato.
Il tribunale ha rilevato che l’opposizione doveva essere proposta nelle forme del rito sommario con ricorso, mentre era stata erroneamente proposta con citazione. In considerazione dell’applicabilità ratione temporis della disciplina di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 era stata perciò disposto il mutamento del rito.
Secondo il tribunale, tuttavia, gli effetti processuali dell’atto introduttivo dovevano essere verificati in relazione al rito che doveva essere applicato e non a quello seguito prima del mutamento. Esso aggiungeva che l’applicabilità del principio di equivalenza delle forme (fra citazione e ricorso) implica non solo che la citazione, usata in luogo del ricorso, sia stata notificato nel termine accordato per fare opposizione, ma altresì che entro il medesimo termine sia stata pure depositata nella cancelleria del giudice adito. Nel caso di specie la citazione, seppure tempestivamente notificata, era stato depositata dopo il decorso del termine.
Per la cassazione dell’ordinanza la Fattoris Sant’Anna ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4.
Gli eredi B. sono rimasti intimati.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato.
Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1 dispone: “Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza”. Il comma 5 della stessa norma precisa: “Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
Questa Corte, sulla scia di Cass., S.U., n. 4485/2018, ha affermato il seguente principio: “L’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, art. 633 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, proposta con atto di citazione, anzichè con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni – di cui all’art. 641 c.p.c. – dal di della notificazione dell’ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorchè erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1”. Insomma, come hanno incisivamente chiarito le Sezioni Unite “nel caso di introduzione dell’opposizione con la citazione, la congiunta applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, commi 1 e 5 renderà l’errore privo di conseguenze” (Cass. S.U., n. 4485/2018 cit.).
In palese contrasto con questo principio il tribunale ha invece affermato la tardività dell’opposizione, pur avendone riscontrato la tempestiva proposizione in base al rito seguito prima del mutamento.
Il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata al Tribunale di Macerata in diversa composizione che deciderà l’opposizione e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; rinvia al Tribunale di Macerata in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 1 giugno 2020