Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10353 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10353
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11997/2015 proposto da:
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI
134, presso lo studio legale POLITANO & ASSOCIATI, rappresentato
e difeso dall’avvocato ROSELLA ZOFREA;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso
lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
contro
C.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1184/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 09/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– nel 2008 F.F. convenne dinanzi al Tribunale di Roma C.L. e la Unipol Assicurazioni s.p.a. (olim, UGF s.p.a., oggi UnipolSai Assicurazioni, e come tale d’ora innanzi indicata), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza d’un sinistro stradale;
– il Tribunale accolse solo in parte la domanda, attribuendo all’attore un concorso di colpa dell’80%;
– la Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame proposto da F.F.;
– F.F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi; e la UnipolSai ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– col primo e col secondo motivo di ricorso, pur formalmente denunciando la violazione di legge (assumendo violati gli artt. 2697, 2700, 2702 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.), il ricorrente censura in sostanza la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove; essi sono pertanto manifestamente inammissibili;
– col terzo motivo di ricorso (denunciando sia la violazione di legge, sia l’omesso esame d’un fatto decisivo) il ricorrente assume che la Corte d’appello, nel ricostruire la dinamica del sinistro, non ha tenuto conto del fatto che la sanzione amministrativa irrogatagli in occasione del sinistro era stata impugnata ed annullata: e ciò, secondo il ricorrente, dimostrerebbe che egli non aveva infranto precetti del codice della strada;
– nella parte in cui lamenta la violazione di legge, questo terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto ricostruire la dinamica d’un sinistro stradale è un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto;
– nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo è inammissibile per mancanza di decisività del fatto che assume trascurato;
– la Corte d’appello, infatti, non ha attribuito alcun rilievo probatorio alla circostanza che al ricorrente erano state irrogate sanzioni amministrative in occasione del sinistro; dunque che queste siano state annullate o meno non ha inciso sulla decisione d’appello;
– col quarto motivo, pur formalmente richiamando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente censura nella sostanza l’omessa pronuncia sul motivo di gravame col quale aveva impugnato in appello le statuizioni del Tribunale in punto di quantum debeatur;
– il motivo è fondato;
– risulta infatti dagli atti che F.F., con l’atto d’appello, lamentò che il Tribunale avesse sottostimato i suoi danni, ma su tale motivo di doglianza la Corte d’appello non si è pronunciata;
– col quinto motivo di ricorso F.F. lamenta l’erronea regolazione delle spese da parte del giudice d’appello; resta assorbito dall’accoglimento del quarto motivo;
– le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
PQM
(-) dichiara inammissibile il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso;
(-) accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
(-) dichiara assorbito il quinto motivo di ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017