Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10353 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10353 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 12239 2009 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 50 A,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURENT’,
rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA
FERRARI giusta delega in calce;
– ricorrente –

2015
740

contro
LUPI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
TACITO 41 – VIA CRESCENZIO N. 2, presso- lo studio
dell’avvocato ZINI ADOLFO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VINCENZO RUGGIERO

Data pubblicazione: 20/05/2015

giusta delega a margine;
controricorrente

avverso la sentenza n. 55/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 23/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
DOMENICO

CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LAURENTI per
delega con incarico verbale dell’Avvocato FERRARI;
Udito per il controricorrente l’Avvocato ZINI che ha

chiesto l’inammissibilità in subordine rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott.

12239/09
Fatto
Con sentenza n.55/47108, depositata il 23.4.2008 la Commissione Tributaria
Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal Comune di Napoli
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n.
124.40.2007 che aveva annullato le cartelle di pagamento ICI per gli anni 1998-2000,
nei confronti di Giugliano Giuseppe Romeo (ora l’erede Anna Lupi).
litisconsorzio necessario tra il Comune e la concessionaria per la riscossione,
rilevando la decadenza relativamente alla notifica della cartella di pagamento.
11 Comune di Napoli impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo, quale unico motivo, la violazione dell’ art. 25 DPR 602/73, come
modificato dalla 1. 156/2005, in relazione all’art. 360 .n. 3 c.p.c., ritenendo non
applicabile la disciplina di cui all’art. 417 L 311/04
La intimata si è costituita con controricorso
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.2.2015, in cui il PG ha
concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
La questione controversa concerne la determinazione del termine iniziale per la
dichiarazione da parte del contribuente degli immobili posseduti, da cui computare il
termine di decadenza del Comune per la notifica dell’avviso di accertamento ICI.
L’ art. 1, comma 161 1. 27.12.2006,n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente
ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un
apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono
essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati”.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato
l’art. 1, comma 172 L 296/2006, con decorrenza 1.7.2007 il previgente art. 71, c. 1 .
D.lgs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Il comma 171 del medesimo art. 1 1. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove
1

Riteneva al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che non vi era

ESENTE DA REGISTRAZIONE

Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/196
N. 131 TAB. ALL.

5

MATERIA TRIBUTARIA

•.;
disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si
applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata
in vigore della legge finanziaria
Nel caso di specie quindi il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da
parte del’Ente, relativamente alla tassa per il 1998, 1999, 2000 era rispettivamente il
31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005.
Deve, quindi considerarsi tempestivo l’accertamento notificato il 12.9.2003 mntre la
al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 che trova applicazione anche nel caso in cui la
definitività dell’accertamento dell’imposta consegua alla mancata impugnazione da
parte del contribuente dell’atto impositivo che gli sia stato notificato. (cfr Cass., trib.,
16 aprile 2007 n. 8998)
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza
e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato
l’originario ricorso introduttivo.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso
originario costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’ intero
giudizio
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo del contribuente
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio
Così deciso in Roma, il 19.2.2015

cartella di pagamento è stata notificata nel termine dia prescrizione decennale di cui

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