Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10353 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28912/2017 proposto da:

BAGGIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato a ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40,

presso lo studio dell’avvocato MARIANTONIETTA SAFFIOTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO DE LEONARDIS, in

virtù di procura apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FRATELLI Z.S. ED A. & C. SNC, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio

dell’avvocato UGO PRIMICERJ, rappresentato e difeso dagli avvocati

RENATO CARRETTA, e SALVATORE LO GIUDICE, in virtù di procura in

calce al ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1090/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società F.lli Z. s.n.c., avendo ottenuto una sentenza di condanna nei confronti della società Baggio S.r.l., la mise in esecuzione e notificò un atto di precetto alla società debitrice.

Nell’atto di precetto si intimava il pagamento dell’importo indicato nel titolo esecutivo (Euro 22.990,15), maggiorato dell’Iva calcolata con l’aliquota del 21%.

2. La Baggio S.r.l. con atto del 7.12.2012 propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Dedusse la nullità del precetto nella parte in cui conteneva l’intimazione di pagamento anche dell’Iva, voce non menzionata nel titolo esecutivo.

3. Con sentenza 18 agosto 2015 n. 180 il Tribunale di Vicenza accolse

l’opposizione.

La sentenza venne appellata dalla società soccombente.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 19 maggio 2017 n. 1090, accolse l’appello e rigettò l’opposizione.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) sulle somme dovute a titolo di prestazioni di servizi o cessione di beni, ivi comprese quelle che abbiano formato oggetto di una statuizione giudiziale di condanna, va sempre applicata ex lege l’Iva, quand’anche la sentenza di condanna nulla stabilisca al riguardo;

-) a tal fine nulla rileva che il creditore non abbia emesso fattura, in quanto l’emissione di tale documento non costituisce presupposto per il pagamento dell’imposta;

-) nel caso di specie in ogni caso la fattura era stata emessa il (OMISSIS), ed era stata allegata dalla F.lli Z. s.n.c. alla

comparsa conclusionale depositata in grado di appello.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Baggio S.r.l. con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la Fratelli Z. s.n.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità, in quanto tardiva, della memoria spedita a mezzo posta dalla società ricorrente, e pervenuta l’11.12.2020.

Ai fini della tempestività delle memorie ex art. 380 bis c.p.c., inviate a mezzo posta, infatti, rileva la data della loro ricezione da parte della Cancelleria, e non quella della spedizione, non essendo applicabile analogicamente l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, il quale consente di dare per avvenuto il deposito nel giorno della spedizione esclusivamente con riferimento al ricorso ed al controricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 30592 del 27/11/2018, Rv. 651922-01).

1.1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 474 c.p.c..

Sostiene che l’esecuzione forzata non può avvenire che per gli importi indicati nel titolo esecutivo, e nel caso di specie il titolo esecutivo non faceva menzione dell’Iva.

1.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti già stabilito che ove non sia diversamente statuito nel titolo, e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata l’esigibilità, compete al creditore, che agisce in via esecutiva, l’I.V.A. sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni soggette a tale imposta, anche nel caso in cui manchi un’espressa menzione in tal senso nel titolo esecutivo (Sez. 3, Sentenza n. 6111 del 12/03/2013, Rv. 625492-01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 6-2, Ordinanza n. 18192 del 10/07/2018, Rv. 649654-01; Sez. 3, Sentenza n. 7551 del 01/04/2011, Rv. 617515-01; Sez. 3, Sentenza n. 11877 del 22/05/2007, Rv. 596718-01; Sez. 2, Sentenza n. 1672 del 05/02/2003, Rv. 560255-01).

2. Col secondo motivo la società ricorrente prospetta sia il vizio di violazione di legge (assume violato, senza ulteriori precisazioni, il D.P.R. n. 633 del 1972); sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Al di là di tali riferimenti, nella illustrazione del motivo si prospetta una censura così riassumibile:

-) l’obbligo di pagamento dell’Iva a carico del cessionario di beni o del fruitore di servizi “sorge allorquando il creditore assume la veste di sostituto d’imposta”, e tale momento “coincide con l’emissione della fattura commerciale da parte del creditore”;

-) pertanto fino a quando la fattura non venga emessa, il creditore non è sostituto d’imposta e l’Iva non è dovuta;

-) nel caso di specie, la Fratelli z. snc non aveva emesso alcuna fattura al momento della notifica del precetto, e di conseguenza non poteva pretendere il pagamento dell’Iva.

2.1. Il motivo è infondato.

Come correttamente osservato dalla Corte d’appello, il presupposto dell’imposta sul valore aggiunto, e nello stesso tempo il fatto costitutivo dell’obbligazione tributaria, è rappresentato dall’esecuzione della transazione commerciale e non dall’emissione della fattura.

La mancata emissione della fattura esporrà il cedente del bene o il prestatore del servizio alle sanzioni previste dall’ordinamento tributario, ma ciò rileva nel diverso rapporto giuridico tra sostituto d’imposta ed erario, non già sul piano civilistico del rapporto fra debitore e creditore.

3. Col terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c..

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe fondato la propria decisione su un documento (la fattura) prodotto dalla F.lli Z. s.n.c. soltanto in grado di appello, e che perciò si sarebbe dovuto dichiarare inutilizzabile.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.

La Corte d’appello ha infatti accolto il gravame sul presupposto che “l’emissione della fattura non è presupposto del pagamento dell’imposta”, e solo ad abundantiam ha aggiunto che, nel caso di specie, la suddetta fattura era stata prodotta in grado di appello. Tale ultima affermazione, pertanto, non costituisce il fondamento della decisione e la sua eventuale erroneità sarebbe priva di conseguenze.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Baggio s.r.l. alla rifusione in favore di F.lli Z.S. ed A. & C. s.n.c. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Baggio s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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