Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10352 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato VAGLIO Mauro, presso lo studio del

quale in Roma, Via Dardanelli n. 21, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA (già PREFETTURA DI ROMA),

in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 54624/05,

depositata in data 17 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15

gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo, il quale ha chiesto che la Corte

disponga la rimessione al primo grado per l’integrazione del

contraddittorio nei confronti dell’esattore;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pierfelice Pratis, che si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 17 dicembre 2005, il Giudice di pace di Roma accoglieva l’opposizione proposta da G.G. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa alla iscrizione a ruolo di due verbali di accertamento di violazioni al codice della strada.

Il Giudice riteneva che uno dei due verbali non potesse costituire titolo esecutivo, giacchè avverso lo stesso era pendente un giudizio di opposizione, mentre l’altro non risultava essere stato notificato all’opponente. Il Giudice riteneva infine che la mancata costituzione della Prefettura ostasse a una statuizione sulle spese.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso G. G. sulla base di due motivi, illustrati da memoria; l’intimato UTG non ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione in violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 132 cod. proc. civ., n. 4, e art. 111 Cost., in ordine alla mancata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5.

Ad avviso del ricorrente, il Giudice di pace avrebbe dovuto indicare i criteri e le ragioni che lo hanno indotto a compensare le spese di lite, non essendo a tal fine sufficiente il rilievo della mancata costituzione della Prefettura.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e art. 24 Cost., sostenendo che la mancata statuizione sulle spese avrebbe, nel caso di specie, reso la pronuncia di accoglimento dell’opposizione solo astrattamente favorevole ad esso ricorrente, risultando invece l’iniziativa giudiziaria del tutto antieconomica, pur se pienamente fondata, con evidente lesione del diritto di agire in giudizio.

Deve preliminarmente essere disattesa la richiesta del P.G. di rimessione della causa al primo giudice perchè provveda alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente esattore.

Premesso, infatti, che l’opposizione proposta dal G. dinnanzi al giudice di pace di Roma costituiva un’opposizione di tipo recuperatorio, avendo l’opponente fatto valere la mancata notifica di uno dei verbale cui si riferiva la cartella esattoriale e la mancanza di efficacia esecutiva dell’altro, deve ritenersi che correttamente il giudizio di primo grado si sia svolto nel contraddittorio della sola Prefettura di Roma, e cioè nei confronti dell’Amministrazione cui era riferibile il verbale in questione. Del resto, il medesimo Giudice di pace ha qualificato il giudizio proposto come opposizione a sanzione amministrativa e non anche come opposizione agli atti esecutivi, in relazione al quale sarebbe stata necessaria la partecipazione al giudizio dell’esattore.

Questa Corte ha invero avuto modo di affermare che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, legittimi contraddittori sono soltanto l’opponente e l’ente impositore, giacchè solo quest’ultimo è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e non anche il concessionario, il quale, in quanto soggetto destinatario solo del pagamento, non è contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento” (Cass., n. 23701 del 2004). Di recente, si è affermato altresì che “nell’opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, quando vengano dedotti motivi riguardanti la regolarità formale del procedimento esecutivo, l’ente delegato alla riscossione è litisconsorte necessario. (Nella fattispecie la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che non aveva provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’esattore nonostante fosse stata contestata la regolarità formale della cartella per mancata indicazione degli estremi della delega alla riscossione)” (Cass., n. 709 del 2008).

Ne consegue che, nel caso di specie, non essendo stati fatti valere vizi della cartella esattoriale, ma essendo stata posta in discussione la pretesa esecutiva dell’Amministrazione sotto il duplice profilo della mancata notificazione di uno dei verbali e della inesistenza della efficacia esecutiva dell’altro, perchè tempestivamente opposto, correttamente il giudizio di merito si è svolto nei confronti della sola Prefettura e non deve quindi procedersi alla rimessione al primo giudice per la integrazione del contraddittorio nei confronti dell’esattore.

Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sia manifestamente fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 20598 e 20599 del 2008) hanno infatti chiarito che “nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”.

Da tale principio, che il Collegio condivide ed al quale intende uniformarsi, discende la manifesta fondatezza del ricorso giacchè, nel caso di specie, il giudice di pace ha ritenuto che la mancata costituzione della Prefettura, legittimata passiva alla proposta opposizione, ostasse alla statuizione sulle spese. Ove, poi, alla mancata statuizione della sentenza impugnata in ordine alle spese dovesse attribuirsi il significato di compensazione delle stesse, questa sarebbe stata disposta senza che ricorresse alcun elemento idoneo a far comprendere l’esistenza implicita di giusti motivi idonei a spiegare la deroga alla regola generale.

In conclusione, il ricorso, che denuncia la mancata statuizione sulle spese ovvero la immotivata compensazione delle stesse, deve essere accolto.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Roma, il quale procederà a nuovo esame in ordine al regime delle spese del giudizio di merito.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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