Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10352 del 26/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29838/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DANTE DE BLASI

98, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE MARRONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUISA MARRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2059/19/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 18/05/2015;

vista la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dal controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la C.T.R. della Lombardia ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento per Irpef dell’anno 2007 con cui era stata accertata una maggiore plusvalenza derivante da cessione immobiliare sulla base del valore determinato ai fini dell’imposta di registro;

2. l’amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e art. 68, per essere legittima la determinazione della “plusvalenza tassabile ai fini Irpef basata sul precedente accertamento (poi divenuto definitivo) effettuato ai fini dell’imposta di registro”;

3. il controricorrente eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, “sia processuale, rispetto all’impugnazione di una sentenza emessa dalla CTR di Milano, che sostanziale, riguardando la controversia in esame l’IRPEF di un contribuente residente in (OMISSIS)”;

4. all’esito della Camera di consiglio il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto l’ufficio locale periferico è organo dell’Agenzia centrale, con pari capacità di stare in giudizio (cfr. D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11), secondo un modello assimilabile a quello della preposizione institoria ex artt. 2203 e 2204 c.c. (v. Cass. 414/15), e dunque il rilievo, per quanto esatto, non è decisivo (cfr. Cass. 21996/13), anche perchè l’Avvocatura dello Stato non necessita di apposito mandato da parte dell’Agenzia delle Entrate (Cass. 13156/14);

6. nel merito il ricorso è infondato, avendo questa Corte definitivamente chiarito che il principio di presunzione di corrispondenza del prezzo incassato a quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro – salva la prova fornita dal contribuente di avere in concreto venduto o acquistato ad un prezzo inferiore – è ormai superato dallo ius superveniens di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, che così testualmente recita: “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 T.U. Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347” (Cass. Sez. 5, sent. nn. 23498/16, 22221/16, 7488/16, 6135/16; Cass. sez. 6-5 ord. nn. 1824/17, 16932/16, 11543/16);

7. a tale nuovo principio non fa eccezione l’ipotesi di mancata impugnazione – e conseguente definitività – dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, stante il chiaro tenore della norma che, come visto, include ogni caso di valore “dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro” (cfr. Cass. sez. 6-5 nn. 26633/16, 25241/16, 23917/16, 16932/16, tutte in fattispecie nelle quali la maggiore imposta di registro era stata addirittura determinata in sede di accertamento con adesione);

8. la stessa giurisprudenza sopra citata ha altresì chiarito che, trattandosi espressamente di norma d’interpretazione autentica, essa è applicabile retroattivamente (v. L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2), anche alle controversie già iniziate sotto il vigore della disciplina previgente;

9. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;

10. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 6-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA