Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10352 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10352 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 10954-2009 proposto da:
DE MARI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA VINCENZO PICARDI 4, presso lo studio
dell’avvocato CORRADO PASCASIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONIO DE MARI con studio in
NAPOLI VIA C. POERIO 89-A (avviso postale ex art.
2015

135) giusta delega a margine;
– ricorrente –

739

contro
AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 20/05/2015

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricoxrente nonché contro
COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.
di

intimato

48/2008
SALERNO,

della

depositata

1’11/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE MARI che ha
chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

10954/09
Fatto
Con sentenza n.48/09/08, depositata il 11.3.2008 la Commissione Tributaria
Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto
da De Mari Antonio, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Salerno n.184/06/2005 che aveva respinto il ricorso presentato avverso gli avvisi di
liquidazione ICI per gli anni 1998,1999,2000, emessi dal Comune di San. Giovanni a

Piro.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto
affermato già nella sentenza di primo grado, l’inammissibilità per tardività del
ricorso avverso gli avvisi di liquidazione ICI, respingendo anche l’eccezione di
decadenza del Comune, rilevando, relativamente alla censura relativa alla notifica
della rendita catastale trattarsi di domanda nuova e come tale inammissibile in
appello.
La contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 74, comma 2, 1 342/2000. in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c.,per avere la CTR ritenuto erroneamente applicabile il
comma 2 dell’art. 74 cit. ad atti che alla data di entrata in vigore della norma non
erano stati neanche formati;
b) violazione e falsa applicazione degli artt 31, comma 16 1. 289/2002 e 11,
comma 2, D.Igs 504/92, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.,rilevando come
erroneamente la CTR non abbia rilevato la decadenza del Comune dalla
esmisione dei predetti avvisi;
c) omessa motivazione, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., essendo già stata
sollevata l’eccezione relativa alla notifica della rendita solo in secondo grado,
mentre risulta sollevata anche nel ricorso introduttivo
L’agenzia del territorio si è costituita con controricorso, mentre il Comune non ha
svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.2.2015, in cui il PG ha
concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. In relazione al primo motivo va rilevato che gli atti attributivi o modificativi di
1
,

-,

rendita catastale anteriori al 1 gennaio 2000 sono immediatamente efficaci, anche in
assenza di comunicazione o notificazione al contribuente e il Comune può
legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento (Cass.
9.9.2008,n.23140; Cass. 17.3.2005,n. 5883)che . nel caso di specie. essendo in atti le
unità immobiliari dal 14 aprile 1999, non può che essere precedente.
Questa Corte ha infatti affermato
il principio secondo cui “in tema di imposta
,
comunale sugli immobili (1C1), solo a decorrere dal primo gennaio 2000 gli atti di

attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro
notificazione, giacché per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il
31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il comune può
legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla
data di adozione e non da quella di notificazione, non potendo trovare applicazione il
primo coma dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente la diversa
ipotesi in cui l’attribuzione della rendita catastale non solo sia stata notificata, ma
anche effettuata dopo il primo gennaio 2000” Cass. n. 8932 del 2005), ed ha, in
particolare, chiarito come “l’art. 74, comma secondo, della legge 21 novembre 2000,
n, 342 non afferma il principio dell’efficacia dell’attribuzione della rendita dalla data
di sua effettiva conosce= anche per gli atti adottati entro il 31 dicembre 1999, ma si
limita a stabilire che per tali atti, che abbiano comportato attribuzione o
modificazione della rendita e siano stati recepiti in atti impositivi
dell’Amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono
dovuti interessi e sanzioni relativamente al periodo compreso tra la data del
provvedimento di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del
termine per la presentazione del ricorso avverso detto provvedimento, prorogato ai
sensi dello stesso corna” (Cass. n. 19066 del 2005, n. 20734 del 2006).
Inoltre non è necessaria l’affissione presso l’Albo Pretorio della rendita attribuita
prima del 1.gennaio 2000 in quanto, con riferimento a quest’ultima, non è prevista
dall’art. 74 1. 342/2000 e la pubblicità del classa mento non costituiva presupposto
del potere impositivo.
Comunque la questione deve ritenersi superata in quanto l’art. 74 cit. ha riaperto i
termini di impugnazione (entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di entrata in
vigore della legge avvenuta il 10/12/2000, quindi entro 1’8.2.2001) delle variazioni
catastali anteriori al 31.12.1999 non formalmente comunicate, elidendo ogni
pregiudizio al diritto di difesa che potesse essere derivato dalla conoscenza solo
2
,,,

legale di quegli atti (Cass. 25.5.2009 n. 12035)
2. Anche il secondo motivo va disatteso.
L’ art. 1, comma 161 1. 27.12.2006,n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente
ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al
apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono
essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati”.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato
l’art. 1, comma 172 1. 296/2006, con decorrenza 1.7.2007 il previgente art. 71, c.1
D.Igs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Il comma 171 del medesimo art. 1 1. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove
disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si
applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata
in vigore della legge finanziaria.
Risulta, pertanto, rituale la notificazione degli avvisi di liquidazione ICI per gli anni
1998,1999 e 2000, tutti notificati, come analiticamente rilevato dalla C’FR, entro il
31.12.2003 (rispettivamente 19.12.2003, 23.12.2003, 24.12.2003)
3. Il terzo motivo è inammissibile per la mancata formulazione del momento di
sintesi.
In tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della
sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente
tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto
dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando
il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una
indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto alla
illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la
ammissibilità del ricorso stesso. Tale sintesi non si identifica con il requisito di
specificità del motivo ex art. 366 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., ma assume
l’autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la
lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove
3

contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un

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correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 5858 del 08/03/2013)

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei soli confronti dell’Agenzia del
Territorio, unica parte intimata costituita.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge
Così deciso in Roma, il 19.2.2015

legittimità che liquida, a favore dell’Agenzia del Territorio, in £.1.000 per compensi

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