Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10352 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. II, 11/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 11/05/2011), n.10352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30568/2002 proposto da:

T.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato

PEVERINI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CAVALIERE

Angelo;

– ricorrenti –

contro

EDIL FEUDI SAS, COND. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1154/2001 del GIUDICE DI PACE di LATINA,

depositata il 02/10/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di pace di Latina, con decreto in data 11 ottobre 2000, ingiungeva a T.U. di pagare alla Edilizia Feudi s.a.s. la somma di L. 360.000, quale corrispettivo per l’asporto di materiali dall’appartamento dell’ingiunto in occasione di lavori di ristrutturazione e risanamento dell’edificio condominiale di (OMISSIS), di cui tale appartamento faceva parte.

T.U. proponeva opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo tenuto al pagamento il condominio, che conveniva in giudizio.

Con sentenza in data 2 ottobre 2001 il Giudice di pace rigettava l’opposizione, rilevando, in primo luogo, la infondatezza della eccezione del difetto di valido conferimento di procura ad litem da parte della soc. Feudi, dal momento che il mandato risultava conferito dal legale rappresentante pro tempore di tale società.

Nel merito il Giudice di pace rilevava che T.U., in sede di interrogatorio formale aveva dichiarato testualmente:

Preciso, inoltre, che sono stato costretto ad eseguire lo spostamento di detti materia, in quanto l’amministratore del condominio non mi ha indicato altro luogo, anche perchè la rimozione del materia le impediva al condominio di svolgere i lavori all’interno dell’appartamento. Preciso che il condominio non mi ha imposto di fare eseguire i lavori di trasporto dalla ditta Feudi chiarisco inoltre che il condominio non mi ha costretto a far portare via il materiale dalla ditta Feudi. Chiarisco che il condominio non mi ha imposto di portare via il materiale mio dal mio appartamento.

Secondo il Giudice di pace, interpretando queste affermazioni anche alla luce delle altre risultanze istruttorie, si doveva ragionevolmente ritenere che l’amministratore avesse invitato l’opponente a trasportare altrove le cose di sua proprietà che si trovavano nell’appartamento, al fine di rendere agevole il lavoro di ristrutturazione che interessava il condominio, e che l’opponente aveva in tutta libertà incaricato la soc. Feudi, che già operava in loco, di eseguire il trasporto.

Contro tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, con sei motivi, per conto di T.U., dall’avv. Angelo Cavaliere.

T.U. sporgeva denunzia contro quest’ultimo deducendo la falsità della propria sottoscrizione della procura.

La denuncia veniva ritenuta infondata all’esito del relativo procedimento penale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si propongono tre censure.

Con la prima il ricorrente ribadisce la tesi della nullità della procura rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo della soc. Feudi, per la omessa indicazione della qualità del sottoscrittore.

La doglianza è infondata, in quanto, come risulta dalla sentenza impugnata, la procura risulta conferita dal legale rappresentante p.t. della Feudi s.a.s. sig. F.R. e spettava all’attuale ricorrente provare che al firmatario non competeva la rappresentanza della società stessa.

Con la seconda doglianza il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza, in quanto il verbale di udienza del giorno 23 marzo 2001 era stato sottoscritto solo in data successiva dal Giudice di pace.

Il motivo è infondato, in quanto non vengono indicati gli elementi dai quali risulta la veridicità del fatto denunciato.

Con la terza doglianza il ricorrente eccepisce la nullità del procedimento, in quanto il Giudice di pace si è rifiutato di ammettere come testimoni i condomini.

La doglianza è infondata in base alla decisiva considerazione che i testimoni del condominio erano parti in causa e quindi erano incapaci a testimoniare.

Con il secondo e terzo motivo, che si possono esaminare congiuntamente, il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace abbia ritenuto provato che aveva conferito l’incarico del trasporto alla soc. Feudi.

I motivi sono infondati, in quanto diretti contro la incensurabile valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “assoluta mancanza di motivazione in ordine al criterio di equità ed alle norme applicabili” e ripropone la stessa critica alla ricostruzione dei fatti di cui ai precedenti motivi e quindi è ugualmente infondato.

Con il quinto motivo si deduce testualmente: Il Giudice di Pace di Latina completamente disattendeva un capo specifico della domanda del T. il quale era specifico e puntuale e su tale specifica domanda il Giudice di pace doveva decidere. Invero il T. richiedeva al Giudice di Pace nell’atto di opposizione che sussisteva la responsabilità del condominio, sia per lo stato di estremo degrado della copertura e dell’urgenza ed indefettibilità dei lavori, nonchè per avere agito per la esecuzione, lo stesso doveva essere tenuto al pagamento delle spese di trasporto che si erano rese necessarie per la esecuzione delle opere preventivate, pagate dai condomini e non ancora iniziate dalla ditta ingiungente. Pertanto la sentenza va cassata con ogni consequenziale statuizione.

A prescindere dalla difficoltà di comprendere il riferimento alla “responsabilità” del condominio in relazione ad una fattispecie in cui si discuteva della individuazione di chi aveva conferito l’incarico del trasporto, il motivo è infondato, in quanto la legittimazione passiva del condominio è stata indirettamente esclusa dal Giudice di pace, con una valutazione di merito che non viene specificamente sindacata.

Con il sesto motivo il ricorrente sostiene che il Giudice di pace ha omesso di pronunciarsi sulle spese della fase monitoria.

Il motivo è infondato, in quanto il Giudice di pace, rigettando l’opposizione, ha implicitamente confermato la condanna alle spese della fase monitoria.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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