Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10352 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 01/06/2020), n.10352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE MATERIALE

sul ricorso 23789-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 37,

presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati AUGUSTO FEDERICI,

NICOLA FEDERICI;

– ricorrente –

contro

M.V., L.C.P., C.L. SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4455/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

M.V. ha chiesto la correzione della sentenza di questa Corte n. 4455 del 2019, depositata il 14 febbraio 2019, con la quale è stato definito il giudizio iscritto al n. 13736 del Ruolo generale per l’anno 2014, promosso da S.M. contro l’attuale ricorrente M.V..

In particolare l’errore denunciato consiste in ciò: nella sentenza, a pagina 2, la data della pubblica udienza, nella quale il ricorso è stato discusso, è indicata nel giorno 4 luglio 2018, invece del giorno esatto 17 luglio 2018. Identico errore è incorso nell’ultima pagina della sentenza, laddove la data della deliberazione è ugualmente indicata nel giorno 4 luglio 2018, invece che nel 17 luglio 2018.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso va accolto.

Sussiste il denunciato errore materiale, in quando la data della pubblica udienza e quella di deliberazione non è il 4 luglio 2018, ma il 17 luglio 2018, correttamente riportata nelle indicazioni a margine nella prima pagina della sentenza e confermata dal ruolo di udienza.

Dunque, in accoglimento della istanza, deve disporsi che nella sentenza di questa Corte n. 4455 del 2019 sia apportata la correzione richiesta.

PQM

La Corte dispone che nella propria sentenza n. 4455 del 2019, depositata il 14 febbraio 2019, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella seconda pagina, primo e secondo rigo, la data della pubblica udienza, indicata nel giorno “4 luglio 2018” sia eliminata e sostituita dalla data “17 luglio 2018”; nell’ultima pagina (pag. 9), prima delle sottoscrizioni del Consigliere estensore e del Presidente, la data della camera di consiglio, indicata nel giorno “4 luglio 2018” sia eliminata e sostituita dalla data “17 luglio 2018”; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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