Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10351 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29548/2015 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO

CASELLA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO CAVERNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANO PERICA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2718/1/2015 della COMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la C.T.R. del Lazio ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento Irpef dell’anno d’imposta 2006 da plusvalenza su cessione d’azienda, fondato sull’accertamento del relativo valore ai fini dell’imposta di registro, sostenendo che “l’avviso di accertamento ai fini dell’imposta di registro è divenuto definitivo, tal chè non è possibile verificarne in questa sede la fondatezza sostanziale”;

2. il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3; artt. 58, 68, 85 e 86 T.U.I.R.; D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 5bis, 6 e 7, in quanto per ius superveniens il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro non può più essere posto a base della rettifica del corrispettivo della cessione di aziende o immobili, ai fini della relativa plusvalenza;

3. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso è fondato, avendo questa Corte definitivamente chiarito che la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato a quello coincidente con il valore di mercato, accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro – salva la prova fornita dal contribuente di avere in concreto venduto o acquistato ad un prezzo inferiore – è stato superato dallo ius superveniens di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, che così testualmente recita: “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 T.U. imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347” (Cass. Sez. 5, sent. nn. 23498/16, 22221/16, 7488/16, 6135/16; Cass. sez. 6-5 ord. nn. 1824/17, 16932/16, 11543/16);

5. a tale nuovo principio non fa eccezione l’ipotesi di mancata impugnazione – e conseguente definitività – dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, stante il chiaro tenore della norma che, come visto, include ogni caso di valore “dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro” (cfr. Cass. sez. 6-5 nn. 26633/16, 25241/16, 23917/16, 16932/16, tutte in fattispecie nelle quali la maggiore imposta di registro era stata addirittura determinata in sede di accertamento con adesione);

6. la stessa giurisprudenza sopra citata ha altresì precisato che, trattandosi espressamente di norma d’interpretazione autentica, essa è applicabile retroattivamente (v. L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2), dunque anche alle controversie già iniziate sotto il vigore della disciplina previgente;

7. la sentenza va quindi cassata con rinvio, per nuovo esame.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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