Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10351 del 20/05/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10351 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, . in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12
RICORRENTE
CONTRO
FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI – ONLUS con sede in
Monza, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce
al controricorso, dagli Avv.ti Gianfranco Gaffuri,
FrancescQ V. Alberini e Gabriele Pafundi, elettivamente
domiciliata nello studio di quest’ultimo, in Roma Via
Giulio Cesare, 14 CONTRORICORRENTE
AVVERSO
Data pubblicazione: 20/05/2015
Ud.19.02.2015
Oggetto:INV1M.
Rimborso.Terreno E
dificabile.Variazi
one dichiarazione.
Vizio motivazione.
la sentenza n.96/15/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 15, in data
06/04/2009, depositata il 17 settembre 2009.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica
Antonino Di Blasi;
Sentito, per la ricorrente Agenzia, l’Avv. Pasquale
Pucciariello dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Sentito, pure, l’Avv. Gabriele Pafundi, per la contro
ricorrente;
Presente il P.M. dott. Maurizio Velardi, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Fondazione in epigrafe indicata, impugnava in sede
giurisdizionale
il
silenzio
rifiuto,
opposto
dall’Ufficio Registro di Monza, alla domanda,
presentata il 12.05.1995, con la quale veniva chiesto
il rimborso della somma di L.773.126.000, quale pagata
in eccesso a titolo di INVIM straordinaria, rispetto a
quella effettivamente dovuta, in base ad atto di
compravendita di un immobile sito in Comune di Monza,
registrato il 15.07.1993, ceduto per il valore
dichiarato di L.9.100.000.000.
L’Ufficio
resisteva
e
chiedeva
dell’impugnazione.
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il
rigetto
udienza del 19 Febbraio 2015 dal Relatore Dott.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale, accoglieva
il ricorso, condannando l’Agenzia intimata al rimborso
di Euro 399,289,28 oltre accessori.
Sull’appello dell’Agenzia e la resistenza dell’intimata
Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata,
respingeva il gravame e compensava le spese del
giudizio.
I giudici di appello, hanno argomentato che il
contenzioso, determinatosi a seguito della seconda
dichiarazione INVIM, rettificativa di quella presentata
contestualmente alla cessione dei terreni, era stato
definito dalla CTP di Milano, giusta decisione
n.393/20/1999, che aveva dichiarato cessata la materia
del contendere, e che l’imposta dovuta, andava, quindi,
rideterminata in relazione alla originaria
dichiarazione, a tenore della quale doveva ritenersi
dovuto il rimborso della maggior imposta versata.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione, sulla base di due motivi.
L’intimata
Fondazione,
giusto
controricorso,
ha
chiesto, in via principale, che venga dichiarata
l’inammissibilità o il rigetto dell’impugnazione, della
quale ha, in via subordinata, invocato il rigetto,
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Fondazione, la Commissione Tributaria Regionale della
sulla scorta di ragione rimasta assorbita nel
precedente grado.
La medesima Fondazione, con memoria 28.10.2011, ha
ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
Con il primo motivo, l’Agenzia Entrate censura
l’impugnata decisione per contraddittoria motivazione
su punto decisivo della controversia.
La contraddittorietà della motivazione viene colta, in
relazione alla consistenza dell’immobile da prendere a
base, ai fini del calcolo dell’INVIM dovuta in base
all’atto di compravendita stipulato dalla Fondazione e
registrato a Monza il 15.07.1993, avente ad oggetto una
quota parte di terreno esteso mq.4879 ed ubicato nel
Comune di Monza.
Viene
evidenziato,
infatti,
che
il
valore
di
L.5.359.600.000, fissato dall’Ufficio con successivo
atto del 16.12.1994, non può essere valorizzato e posto
a base per il calcolo della vendita stipulata nel 1993,
dal momento che quest’ultimo accertamento, operato
dall’Ufficio, riguardava l’intero fondo di proprietà
della Fondazione, la cui estensione veniva indicata
dalla stessa CTR in mq. 15745.
Con il secondo motivo l’impugnata decisione viene
censurata per violazione e falsa applicazione degli
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MOTIVI DELLA DECISIONE
e
artt. 19 e 21 comma 2 0 del D.Lgs n.546/1992, 38 del dpr
n.602/1973 e 2033 c.c.
Si deduce l’erroneità della decisione della CTR, per
non avere considerato che il diritto al rimborso sorge
dipendenza di un presupposto di fatto, realizzato dal
contribuente in base ad un parametro errato, sia pure
in assenza di originaria contestazione dell’Ufficio.
Le questioni poste dai due motivi del ricorso, data la
relativa connessione, vanno esaminate congiuntamente e
definite sulla base di principio, espressione di un
ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
In particolare, il primo mezzo va, esaminato tenendo
conto del principio,
espressione di
un ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui
la motivazione deve ritenersi omessa e/o insufficiente
e/o illogica e contraddittoria “quando il giudice di
merito omette di indicare nella sentenza gli elementi
da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica
tali elementi senza una approfondita disamina logicogiuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo
sull’esattezza
ragionamento
e
sulla
(Cass.n.890/2006,
logicità
del
n.1756/2006,
n.2067/1998).
L’impugnata sentenza non appare in linea con il
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solo in presenza di un indebito oggettivo e non mai in
a
disposto di legge ed il richiamato principio, per avere
pretermesso e/o avere effettuato una superficiale
disamina logico-giuridica, degli elementi indicati
dall’Agenzia ed in ipotesi, idonei a giustificare una
dato, solo apparentemente contraddittorio, relativo
alle due diverse valutazioni, effettuate dall’Ufficio,
così omettendo di considerare che, in effetti,
la
contraddittorietà era insussistente, posto che la prima
valutazione riguardava solo la quota parte del terreno
di mq.4879 oggetto dell’atto di compravendita
registrato il 15.07.1993, pari a meno di un terzo della
consistenza complessiva dell’immobile di mq.15745, che
era stata, invece, oggetto della successiva
valutazione,
ai
fini
determinata
dall’Ufficio
dell’INVIM
il
straordinaria,
16.12.1994
in
L.5.559.600.000.
Il ricorso va, per tale ragione, accolto e, per
l’effetto, va cassata l’impugnata decisione,
con
assorbimento degli altri profili di doglianza,
prospettati dalle parti, che le parti, ricorrendone i
presupposti, potranno riproporre innanzi al Giudice del
rinvio.
Quest’ultimo, che si designa in altra sezione della CTR
della Lombardia, procederà al riesame e, quindi,
diversa decisione, essendosi limitata a valorizzare il
adeguandosi ai richiamati principi, pronuncerà nel
merito e sulle spese del giudizio, offrendo congrua
motivazione.
P.Q.M.
indicati, il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa
l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad
altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 19 Febbraio 2015
Accoglie, per quanto di ragione e nei sensi e limiti