Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10351 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. L Num. 10351 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 617-2009 proposto da:
CORDA PIETRINA C.F. CRDPRN59L53M025B, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,
presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MURINO
GIULIANA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2013
3782

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA

N.

29,

presso

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 13/05/2014

PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 498/2007 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 21/12/2007, R.G.N. 443/06;

udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ragioni della decisione
Il Collegio ritiene alla stregua dell’art. 374 cod. proc. civ. che sia opportuno rimettere gli
atti della presente controversia al Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Svolgimento del processo
Pietrina Corda adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento del diritto alla
pensione di inabilità e la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei scaduti, oltre
accessori.
L’INPS costituitosi dichiarava che la prestazione era in corso di liquidazione unitamente
agli arretrati.
Ti Tribunale, in accoglimento delle conformi conclusioni delle parti, dichiarava cessata la
materia del contendere e condannava l’INPS al rimborso delle spese processuali liquidate
in complessivi € 500,00 di cui € 300,00 per diritti e € 200,00 per onorari.
La statuizione sulle spese era impugnata dalla originaria ricorrente per violazione dei
minimi inderogabili di tariffa, assumendosi dall’appellante che in ragione del valore della
causa – ottenuto moltiplicando il rateo mensile ( di € 133,87 ) per tredici mensilità e
quindi per dieci anni — lo scaglione tariffario di riferimento era compreso tra € 25.900,01
e € 51700,00 ; in base a tale scaglione l’importo minimo degli onorari ammontava a €
585,00 al quale doveva aggiungersi il rimborso delle spese generali nella misura
forfettizzata del 12%.
La Corte di appello di Cagliari rigettava il gravame . Ti giudice di appello dichiarava infatti
di dissentire dall’orientamento espresso da questa Corte con la pronuncia n. 23274 del
2004 secondo la quale nelle controversie in materia di invalidità, il valore della causa si
determina in base al criterio previsto dal secondo comma, ultima parte dell’art. 13 cod.
proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee e vitalizie e cioè cumulando , fino ad
un massimo di dieci, le annualità domandate. Riteneva infatti, in adesione a risalente
pronunzia di questa Corte (Cass. n. 4626 del 1976), che l’assenza di un pregresso
rapporto assicurativo e la finalità di soddisfacimento di elementari bisogni di vita
inducevano ad assimilare la prestazione in controversia alle prestazioni alimentari
periodiche ; conseguiva, pertanto, l’ applicazione del primo comma dell’art. 13 cod.
proc. civ. secondo il quale, nelle cause per prestazioni alimentari periodiche , se il titolo
è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due
anni
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo
Pietrina Corda.
L’INPS ha depositato controricorso
Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13
comma 2, cod. proc. civ. e delle tariffe forensi , di cui al dm n. 127 del 2004 ,
censurando la decisione per avere ritenuto applicabile il criterio di cui all’art. 13 comma
primo cod. proc. civ. anziché il criterio di cui al secondo comma del medesimo articolo,
come da consolidata giurisprudenza di legittimità.

Al riguardo questa Corte evidenzia un contrasto tra due indirizzi giurisprudenziali
riguardanti la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di
lite nelle controversie relative a prestazioni assistenziali e previdenziali.
Un primo indirizzo— seguito dalla Corte territoriale di Cagliari – ritiene infatti che debba
trovare applicazione in materia il primo comma dell’art. 13 cod. proc. civ., secondo il
quale < nelle cause per prestazioni alimentari periodiche se il titolo è controverso il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni> ( cfr. in tali
sensi : Cass. 13 dicembre 1975 n. 4626, il cui dicturri 2 è stato, proprio come ricordato
nello storico della lite, seguito dalla Corte territoriale). Indirizzo questo che ha trovato
poi riscontro di recente in alcune statuizioni di questa Corte di Cassazione che, sotto il
profilo dell’assimilazione del credito alimentare alle prestazioni assistenziali e
previdenziali, ha sottolineato i numerosi tratti comuni tra il credito alimentare e la rendita
vitalizia ex art. 13 d. lgs 23 febbraio 2000, n. 38 sotto il versante della loro comune
natura personale, della cedibilità e della compensabilità, nonché infine della loro
indisponibilità per non essere suscettibili di rinunzia o transazione ( cfr. Cass., Sez. lav.,
11 dicembre 2013 n. 27644). Né può sottacersi — più in generale ed in un’ottica
sistematica ed ordinamentale — che sia i crediti alimentari che quelli previdenziali ed
assistenziali hanno tutti una fonte legale basata: per i primi nei vincoli familiari, e per i
secondi nei principi di solidarietà sociale ravvisabili nelle prestazioni erogate da enti
preposti alla previdenza obbligatoria.
Un diverso ed opposto orientamento, consolidatosi a partire da Cass. 11 giugno 1975 n
23 10 ( cfr. ex plurimis : Cass. 5 agosto 1982 n. 4391; Cass. 16 gennaio 1987 n. 336 e da
ultimo Cass. 18 settembre 2012 n. 15656) reputa invece che debba trovare applicazione
nella materia in esame il secondo comma , ultima parte, del citato art. 13 cod. proc. civ. ,
secondo cui nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie se il titolo è controverso
il valore si determina “cumulando le annualità domandate sino ad un massimo di dieci”.
Tale orientamento, volto ad assimilare per la determinazione del valore della
controversia alla rendita temporanea o vitalizia le prestazioni assistenziali e previdenziali,
è supportato dal motivo fondante che dette prestazioni, pur partecipando della natura
delle prestazioni “alimentari”, si concretizzano in una somma di denaro da
corrispondere periodicamente . Si finisce in tal modo per privilegiare — rispetto alla
natura, alle finalità ed alle caratteristiche intrinseche delle prestazioni assistenziali o
previdenziali- gli aspetti estrinseci correlati alle modalità di erogazione- periodica della
prestazione.
Per concludere quindi sul punto, con il patrocinare l’applicabilità del disposto dell’art. 13,
comma secondo, cod. proc. civ. anche alle prestazioni assistenziali e previdenziali si
finisce per non attribuire nell’esame di dette prestazioni alcun significativo e distintivo
rilievo alla natura ben diversa delle rendite temporanee e vitalizie, costituenti figure
contrattuali proprie del rapporto tra privati, aventi tra l’altro natura aleatoria; figure,
quindi, del tutto estranee all’area giuslavoristica e specificamente di quella della
previdenza ed assistenza, incentrata invece sul generale, ineludibile dovere di solidarietà
collettiva ex art. 38 Cost. I sn presenza di una situazione, effettiva o presunta di bisogno.
La questione di diritto in esame inoltre — e sempre alla stregua dell’art. 374 cod. proc. civ.
( comma 2) — deve considerarsi < di massima particolare importanza> in considerazioni
delle notevoli dimensioni del contenzioso previdenziale ed assistenziale e delle ricadute

in termini di oneri finanziari a carico degli enti pubblici erogatori delle prestazioni,
derivanti dall’opzione per l’uno o per l’altro degli indirizzi giurisprudenziali in
precedenza indicati.
P.Q.M.
La Corte, letto l’art.374, comma 2 , cod. proc. Civ., rimette gli atti al Primo Presidente
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione

Roma, 19 dicembre 2013.

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