Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10351 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. II, 11/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 11/05/2011), n.10351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24597/05) proposto da:

S.E. (C.F.: (OMISSIS)) e D.B.A.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentate e difese, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. CIPRIANI MANNELLI

Giuseppe ed elettivamente domiciliate presso Acanfora Pasquale, in

Roma, Via Edoardo Jenner, n. 89;

– ricorrenti –

contro

S.M. (C.F.: (OMISSIS)), nella qualità di

comunista e di amministratore della comunione avente ad oggetto il

complesso immobiliare sito in (OMISSIS),

rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. BRIZZI Giovanni e domiciliato “ex lege”

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c., del Tribunale di

Napoli del 12 luglio 2005, comunicata il 19 agosto 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12

aprile 2011 da Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità

e, comunque, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ambito di un giudizio divisorio, relativo ad una comunione incidentale avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in (OMISSIS), pendente dinanzi al Tribunale di Napoli tra S.E., S.M., S.A. e So.Ma., a seguito dell’esperimento di apposito ricorso possessorio da parte di S.M. (quale comunista ed amministratore del suddetto complesso immobiliare), il giudice designato, con ordinanza del 24-29 giugno 2004, ordinava l’immediata reintegrazione del ricorrente nel possesso dei beni oggetto della procedura. Confermata detta ordinanza a seguito di reclamo, in virtù di altra iniziativa processuale intrapresa da S.E. che aveva intimato precetto al S.M. per la reintegrazione nella restante parte dell’appartamento n. (OMISSIS) non oggetto del ricorso possessorio, lo stesso S.M. si era visto costretto a ricorrente al giudice del procedimento possessorio con “istanza di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c.”. Radicatosi il contraddittorio, il menzionato giudice, con ordinanza del 12 luglio 2005, comunicata il 19 agosto 2005, dichiarava che la precedente ordinanza possessoria costituiva titolo esecutivo solo in favore di S.M. e che l’oggetto della tutela era solo quello individuato nella c.t.u.

dell’ing. P.; annullava l’atto di precetto notificato ad istanza della resistente S.E.; ordinava all’ufficiale giudiziario di astenersi dal dare esecuzione al titolo esecutivo ad istanza della stessa S.E.; riservava la regolamentazione delle spese alla pronuncia definitiva del giudizio di merito.

Avverso tale ordinanza hanno proposto, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ricorso straordinario per cassazione S.E. e D. B.A. deducendo che il giudice dell’attuazione del provvedimento cautelare era palesemente incappato in violazioni di diritto contrastando incredibilmente le precedenti pronunce dello stesso Tribunale.

Si è costituito nella presente sede di legittimità con controricorso il S.M., instando per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto del proposto ricorso.

Il collegio ha deliberato di adottare una sentenza con “motivazione semplificata”, in conformità del provvedimento del Primo Presidente prot. n. 876/11/SG del 22 marzo 2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il collegio che, al di là del profilo della verosimile insufficienza dell’osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (non risultando specificamente indicate nè le norme assunte come violate – al di là di un generico riferimento all’art. 189 c.p.c. – nè individuati, in modo dettagliato, i motivi riconducibili al quadro dei vizi catalogati nell’art. 360 c.p.c.), il ricorso si prospetta inammissibile perchè formulato avverso un provvedimento (l’ordinanza del Tribunale monocratico di Napoli del 12 luglio 2005) attinente alla risoluzione di questioni relative a contestazioni riguardanti le modalità di attuazione e l’ambito di efficacia di un provvedimento possessorio avuto riguardo ad un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c..

Infatti, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. 26 luglio 2000, n. 9808, e, da ultimo, Cass. 20 novembre 2009, n. 24543), non è ravvisabile il carattere della decisorietà e della irretrattabilità nei provvedimenti emessi dal giudice, in forma diversa dalla sentenza, per regolare l’attuazione delle misure cautelari e possessorie e per risolvere le eventuali e difficoltà sopravvenute al fine della loro attuazione, poichè essi (per come si desume anche dallo stesso art. 669 duodecies c.p.c., nella parte finale in cui dispone che la proposizione di ogni altra questione deve avvenire nel giudizio di merito) hanno natura strumentale e sono, pertanto, inidonei ad assumere efficacia di cosa giudicata, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, avverso i medesimi, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7. Da ciò, poichè le contestazioni e le questioni inerenti l’attuazione dei suddetti provvedimenti (che non è equiparabile ad un’esecuzione in senso stretto) dovrebbero (come avvenuto nella fattispecie) essere risolte con la particolare procedura informale di cui al citato art. 669 duodecies c.p.c. (cfr. Cass. 12 marzo 2008, n. 6621), deriva l’esclusione della proponibilità delle opposizioni esecutive (v., per riferimenti, Cass. 26 febbraio 2008, n. 5010).

Peraltro, ove si volesse in ipotesi considerare ammissibile la formulazione di un’opposizione all’esecuzione (e si volesse qualificare tale la domanda proposta al Tribunale di Napoli con riferimento all’illegittimità del precetto che ne aveva costituito oggetto e all’individuazione dei limiti della sua efficacia), il ricorso proposto sarebbe ugualmente inammissibile, dovendo il provvedimento impugnato considerarsi appellabile e non ricorribile per cassazione, poichè, all’atto della sua emissione, non era ancora entrata in vigore la modifica incidente sull’art. 616 c.p.c., di cui alla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1, con la quale fu prevista la sola ricorribilità ex art. 111 Cost., comma 7, poi soppressa con la successiva modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2 (in conseguenza della quale è stato ripristinato l’originario regime impugnatorio ordinario).

In definitiva, per tutti i motivi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delle soccombenti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese della presente fase, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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