Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10351 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 01/06/2020), n.10351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 23788-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 44,

presso lo studio dell’avvocato SILVIO CRAPOLICCHIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 20045/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

L’avv. Giovanni Rabacchi, quale difensore di B.E. nel giudizio iscritto al n. 13758 del Ruolo generale per l’anno 2014, promosso da M.A. contro B.E., definito da questa Corte con ordinanza n. 20045 del 2019, depositata il 24 luglio 2019, di rigetto del ricorso, ha chiesto la correzione della ordinanza, in quanto la Corte, pur condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore del difensore, come da richiesta formulata dal medesimo nel controricorso.

M.A. è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso va accolto.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U., n. 16037/2010; n. 12437/2017).

In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione può essere accolta, atteso che nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

Dunque, in accoglimento della istanza, deve disporsi che nella ordinanza di questa Corte n. 20045 del 2019 sia apportata la correzione richiesta.

P.Q.M.

La Corte dispone che nel dispositivo della propria ordinanza n. 20045 del 2019, depositata il 24 luglio 2019, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 7 (oltre frontespizio), paragrafo 4, terzo capoverso, secondo rigo, dopo le parole “secondo la liquidazione di cui al dispositivo” e prima del punto di interpunzione siano aggiunte le parole “da distrarsi in favore del difensore del controricorrente avv. Giovanni Rabacchi, che ne ha fitto richiesta.”; nel dispositivo, a pag. 8 (oltre frontespizio), quarto rigo, dopo il punto di interpunzione che segue alle parole “accessori di legge”, sia aggiunta la frase “Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore del controricorrente avv. Giovanni Rabacchi.”; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA