Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10350 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.A. e G.A., rappresentati e difesi

dall’Avvocato GRISI Luciano per procura speciale a margine del

ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, Via del Banco di Santo

Spirito n. 48, presso lo studio dell’Avvocato Augusto D’Ottavi;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA DI VERONA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Verona n. 424/06,

depositata in data 6 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15

gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo, il quale ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pierfelice Pratis, che si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 6 febbraio 2006, il Giudice di pace di Verona rigettava l’opposizione proposta da D.P.A. e da G.A. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei loro confronti per il pagamento, in solido tra loro, la prima quale conducente e il secondo quale proprietario, della sanzione amministrativa per violazione dell’art. 145 C.d.S., comma 2, per mancata concessione della precedenza a veicolo proveniente da destra.

Il Giudice riteneva che l’istruttoria, consistita nella lettura degli atti prodotti dalle parti, del verbale di contestazione, del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali della Polizia stradale di Verona, nonchè del verbale di udienza della causa di risarcimento danni relativa all’incidente stradale a seguito del quale era stata elevata la contestazione, non avesse dato conferma alle deduzioni degli opponenti. In particolare, il teste assunto su istanza degli opponenti aveva precisato che la velocità del motoveicolo proveniente da destra era quantificabile nella norma. Il Giudice escludeva poi la necessità di disporre la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dagli opponenti, proprio in considerazione dell’attendibilità della deposizione del teste e dello svolgimento dei fatti, quale risultante dagli atti.

Per la cassazione di questa sentenza propongono ricorso D.P. A. e G.A. sulla base di due motivi, illustrati da memoria. L’intimata, amministrazione non ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione dell’art. 145 C.d.S., commi 2 e 10. Agli atti del processo, sostengono i ricorrenti, non esisteva la prova dell’avvenuta violazione della citata disposizione. In particolare, il rapporto degli agenti della Polizia stradale era, per loro stessa ammissione, generico e incompleto, inidoneo ad offrire la prova della violazione contestata, tanto più che gli agenti erano intervenuti dopo il sinistro stradale.

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano vizio di insufficiente, contraddittoria motivazione. Il Giudice di pace, sostengono i ricorrenti, ha fondato la propria valutazione anche sul verbale di contestazione e sul prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali, nonchè sul verbale di udienza della causa di risarcimento danni. Rilevano che al Giudice di merito è sfuggito il verbale dell’udienza del 5 luglio 2004 di detto giudizio, nel quale risultavano verbalizzate le dichiarazioni del verbalizzante R., il quale aveva ammesso la genericità dei rilievi effettuati e in particolare dello schizzo planimetrico del luogo del sinistro, definito come meramente indicativo. Il Giudice avrebbe dovuto quindi concludere nel senso che la P.A. non aveva fornito la prova della contestata violazione.

I due motivi di ricorso, che per ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

L’art. 145 C.d.S., comma 2, che, “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”. E alla ricorrente, nella qualità di conducente, è stata contestata, appunto, la mancata precedenza ad un veicolo proveniente dalla destra (così in sentenza). Premesso che la violazione è stata accertata solo a seguito dei rilievi eseguiti per il sinistro occorso a causa della manovra del veicolo condotto dalla ricorrente, e sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone che avevano assistito ai fatti, il Giudice di pace ha ritenuto integrata la contestata violazione sulla base di diverse risultanze istruttorie. Le censure mosse dai ricorrenti alla motivazione della sentenza impugnata si limitano a contestare la possibilità stessa che lo schizzo dei luoghi elaborato dalla Polizia stradale nella immediatezza dei fatti potesse assurgere a fonte del convincimento del Giudice per le imprecisioni che, secondo quanto riferito da uno degli autori dello stesso, detto schizzo avrebbe contenuto.

Nella motivazione della sentenza, peraltro, il Giudice di pace ha attribuito rilievo assai significativo, ai fini dell’accertamento della violazione, alla deposizione di un teste, che aveva assistito alla collisione tra il veicolo condotto dalla ricorrente e il ciclomotore proveniente dalla parte opposta. E a tal punto ha ritenuto significativa questa deposizione da porre la stessa a fondamento della decisione di reiezione della richiesta articolata dagli opponenti di effettuare una consulenza tecnica d’ufficio, al fine di accertare la cinematica del sinistro e di ogni altra indagine.

Sul punto, il ricorso non contiene alcuna specifica censura, avendo i ricorrenti focalizzato la propria attenzione sulle rilevate imprecisioni contenute nella rappresentazione grafica dello stato dei luoghi predisposta dagli agenti intervenuti.

Peraltro, non può non rilevarsi come l’asserita imprecisione dell’agente nella elaborazione dello schizzo dei luoghi non sembri avere un significato preclusivo della idoneità della detta rappresentazione a fondare il convincimento del giudice, giacchè, come risulta dallo stesso ricorso, la collisione tra il ciclomotore e il veicolo condotto dalla ricorrente è avvenuta sulla fiancata destra di tale veicolo. Nel ritenere dunque attendibile la rilevazione grafica, evidentemente il Giudice di pace ha tenuto conto delle integrazioni fatte dal suo autore, sentito come teste in un diverso giudizio; il che consente di escludere anche la fondatezza del rilievo dei ricorrenti, secondo cui il Giudice di pace non avrebbe tenuto conto del verbale dell’udienza svoltasi il 5 luglio 2004 nel giudizio risarcitorio (del quale, peraltro, i ricorrenti non riproducono integralmente il contenuto, essendosi limitati a riportare una sintesi delle dichiarazioni del teste, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso).

In tale contesto, non può quindi non condividersi la richiesta della Procura Generale, di reiezione del ricorso perchè i motivi posti a fondamento dello stesso introducono censure in ordine alla interpretazione delle risultanze istruttorie; interpretazione e valutazione che, integrando un giudizio di fatto, sono rimesse al giudice del merito, la cui determinazione è insindacabile in sede di legittimità.

E’ noto che “il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove “dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti” (Cass., n. 15489 del 2007; Cass., n. 18119 del 2008).

E nella specie, la valutazione del Giudice di pace è scaturita da un esame complessivo delle risultanze istruttorie, insindacabile in questa sede perchè adeguatamente motivato.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata amministrazione svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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