Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10350 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29542/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2894/35/2015 della COMMISSIONE? TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Lazio ha confermato l’accoglimento della domanda di rimborso Irpef proposta dal contribuente – pilota dell’aeronautica militare in quiescenza – per la quota dell’indennità di buonuscita corrispondente ai servizi ammessi a riscatto, in forza della natura assistenziale/previdenziale, e non retributiva, dei contributi di riscatto da egli versati per intero;

2. l’amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 – come integrato dal D.L. n. 70 del 1988, art. 4, conv. dalla L. n. 154 del 1988 (ora art. 19 T.U.I.R.) – trattandosi di norma non applicabile nelle ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore, disciplinate dalla L. n. 482 del 1985, art. 2;

3. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso è fondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “in tema di determinazione della base imponibile ed ai fini IRPEF, a norma della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente – come nel caso delle anzianità convenzionali ovvero i servizi pre-ruolo ammessi a riscatto – tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili” (ex multis, Cass. n. 10584/97, 8403-8405/13, 841/16, 1302/16, 26247/16, 436/17, 1250/17, 1386/17; cfr. Corte Cost. n. 42/92);

5. la sentenza impugnata va quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente e la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Condanna il contribuente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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