Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10350 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10350 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 6641-2013 proposto da:
METROWEB SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA
SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO
ZOPPINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GIUSEPPE PIZZONIA, GIUSEPPE RUSSO CORVACE
2015

giusta delega a margine;
– ricorrente –

732

contro
AIPA AGENZIA ITALIANA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SPA, COMUNE DI CASTELLANZA;
– intimati –

Data pubblicazione: 20/05/2015

avverso la sentenza n. 5/2012 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 20/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;

chiesto l’accoglimento, l’Avv. PIZZONIA dopo l’udienza
presenta brevi note conclusive alle conclusioni del
P.G.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato PIZZONIA che ha

6691-13

Svolgimento del processo
La Metroweb s.p.a. propose opposizione contro un
avviso di accertamento ai fini della Tosap per l’anno
2003, notificatole, per conto del comune di Castellanza,
dalla concessionaria Aipa s.p.a. L’adita commissione

Tosap occupazione del
sottosuolo con
cavi di fibra
ottica- criterio
di
determinazione
della tassapubblico servizio
– prova giudizio di rinvio
– autosufficienza
– questione
nuova

motivazione e la sentenza, impugnata da Aipa s.p.a., venne
confermata in appello dalla commissione tributaria
regionale della Lombardia. Questa corte, adita con ricorso
di Aipa s.p.a., cassò la decisione giusta sentenza n.
23010-09, osservando che la commissione non aveva
specificato le ragioni in virtù delle quali l’atto
impositivo dovesse considerarsi affetto da nullità, e che
alla mancata o erronea indicazione, nell’atto, del giudice
tributario competente ovvero delle forme o del termine per
proporre ricorso non poteva seguire nullità alcuna ma solo
la mancata decorrenza del termine per impugnare. Rinviò
quindi la causa ad altra sezione della medesima
commissione tributaria della Lombardia, per nuovo esame.
Riassunto il giudizio, la commissione tributaria ha
escluso l’esistenza del vizio di motivazione dell’atto
tributario e, quanto all’eccepita illegittimità dello
stesso per inesistenza del presupposto impositivo, ha
stabilito che l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 non
poteva trovare applicazione nel caso di specie,
riguardando esclusivamente le occupazioni realizzate da
aziende erogatrici di pubblico servizio; non dunque

tributaria provinciale annullò l’atto per difetto di

a

l’attività di Metroweb s.p.a., che non poteva essere
qualificata nei termini detti.
Contro la statuizione adottata in sede di rinvio
Metroweb s.p.a. propone nuovamente ricorso per cassazione
affidato a due motivi. Non svolgono difese Aipa s.p.a. e
il comune di Castellanza.

All’esito della discussione in pubblica udienza, il
difensore della ricorrente ha depositato note scritte in
replica alle conclusioni del procuratore generale.
Motivi della decisione
Col primo mezzo la società denunzia
l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha
respinto il motivo afferente la nullità dell’atto
impugnato per assoluta carenza di motivazione, imputandole
la falsa applicazione degli artt. 51 del d.lgs. n. 507 del
1993 e 7 della 1. n. 212 del 2000 in relazione all’art.
360, n. 3, c.p.c. Assume che nell’atto non erano state
specificate né le ragioni della pretesa tributaria, né
l’elenco delle zone del suolo pubblico occupato.
– Il motivo è inammissibile.
L’accertamento tributario, per sue natura e funzione,
non costituisce decisione su contrastanti interpretazioni
di fatti o di norme giuridiche, ma si esaurisce in un
provvedimento con il quale l’amministrazione fa valere la
propria pretesa tributaria esternandone il titolo e le
ragioni giustificative, al fine di consentire al
contribuente di valutare l’opportunità di esperire
l’impugnazione giudiziale.

2

Lo stabilire se lo specifico atto di accertamento
contenga il titolo e le ragioni giustificative della
maggiore pretesa tributaria integra una indagine di fatto
istituzionalmente riservata ai giudice del merito. E
dunque il giudizio circa l’adeguatezza o meno della
motivazione di un atto tributario, così come esposto nella

sentenza di merito, è accertamento di fatto che può essere
denunciato in cassazione solo sotto il profilo del vizio
di motivazione, non anche, invece, per falsa applicazione
di norme di diritto (v. tra le tante Cass. n. 1439-06).
La falsa applicazione è categoria logica attinente al
momento applicativo di una norma giuridica in rapporto al
caso concreto. Identifica l’errore consistente nel
sussumere il singolo caso in una norma che non gli si
addice. Un simile errore non può rinvenirsi
nell’affermazione di merito secondo la quale un atto
contenga “tutti gli elementi previsti dalla legge”.
III. – Col secondo motivo di ricorso la società
denunzia l’illegittimità della sentenza nella parte in cui
ha

respinto

il

motivo

afferente

l’illegittimità/infondatezza nel merito della pretesa
fiscale, con violazione dell’art. 63, 2 ° co., lett. f),
del d.lgs. n. 446 del 1997 in relazione all’art. 360, n.
3, c.p.c. Lamenta non esser stato dalla commissione
tributaria considerato che essa Metroweb è società
operativa nel settore delle telecomunicazioni,
licenziataria

di

autorizzazioni

ministeriali

I

per

l’esercizio del servizio di telefonia vocale e per

3

l’installazione di rete di telecomunicazioni allo scopo di
prestare il mentovato servizio. Trattandosi di azienda
erogatrice di pubblico servizio, la Tosap si sarebbe
dovuta commisurare al numero complessivo delle utenze
relative. Poiché nella specie la società non disponeva di
alcuna utenza nel comune di Castellanza, la pretesa

fiscale avrebbe dovuto essere ritenuta dal giudice
tributario illegittima e infondata.
IV. – Il motivo è inammissibile per difetto di
autosufficienza.
Dall’impugnata sentenza si evince che l’originario
ricorso di Metroweb era stato accolto, dalla commissione
tributaria provinciale, quanto all’assorbente profilo
della nullità dell’atto per vizio di motivazione. Sul
punto la sentenza di primo grado era stata impugnata da
Aipa s.p.a. e in appello, come emerge dalla sentenza di
questa corte n. 23010-09, Metroweb si era costituita
resistendo.
Peraltro dalla citata sentenza n. 23010-09, che ha
cassato la statuizione d’appello di conferma della nullità
dell’atto per vizio della motivazione, non risulta se
fossero state o meno riproposte, da Metroweb, in sede di
appello, anche le diverse tesi di merito sulle quali la
sentenza di primo grado non aveva pronunciato. Né ciò
emerge dalla sentenza emessa in sede di rinvio.
Consegue che era onere della società rendere
l’attuale ricorso per cassazione autosufficiente sullo
specifico profilo, mediante trascrizione dell’atto di

4

costituzione nel giudizio di appello deciso con la
sentenza cassata con rinvio. In tal senso occorreva
dimostrare che in quella sede fossero state riproposte, in
termini coerenti con le attuali prospettazioni, le
ulteriori doglianze afferenti il criterio di
commisurazione della tassa, al fine di potersi inferire il

superamento della altrimenti ovvia presunzione di rinunzia
discendente dall’art. 56 del d.lgs. n. 546-92.
E’

essenziale

notare

che,

per

difetto

di

autosufficienza, la proposizione della questione nel
giudizio di rinvio non è assistita dal necessario
presupposto di ammissibilità, prodromo dell’attuale
secondo motivo di ricorso, essendo quello di rinvio # un
processo “chiuso” (ex mu/tis, tra le più recenti, Cass. n.
20535-14, n. 15330-14) in cui le parti non possono
avanzare richieste diverse da quelle già prese nella fase
di giudizio anteriore, né formulare difese che, per la
loro novità, alterino il tema di decisione rispetto a
quanto costituente oggetto del giudizio conclusosi con la
sentenza cassata con rinvio (v. Cass. n. 7656-11, n. 32710)
La questione è rilevabile d’ufficio e comporta, per
conseguenza, l’inammissibilità del secondo motivo di
ricorso. Per tale ragione l’intero ricorso va rigettato.
V. – Nulla per le spese in difetto di costituzione
della parte avversa. Nondimeno deve darsi atto (art. 13,
co. 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002) della

5

sussistenza delle condizioni per il raddoppio dell’onere
relativo al pagamento del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e, ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della

della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione civile, addì 18 febbraio 2015.
Il

Il C nsigliere es tensore
A

{

AX.A.V.A.A.AO

(4,

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

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