Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10350 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. L Num. 10350 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3915-2009 proposto da:
VIRDIS ANTONIO C.F. VRDNTN30A18B354U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4,
presso lo studio dell’avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PRUNEDDU GIOVANNI giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2013
3781

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso degli
Avvocato PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO

Data pubblicazione: 13/05/2014

ALESSANDRO giusta delega in atti;
– controri corrente non chè contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimato –

di CAGLIARI, depositata il 10/10/2008, R.G.N. 431/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per guanto di ragione.

avverso la sentenza n. 362/2008 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Antonio Virdis adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento del diritto
all’indennità di accompagnamento e la condanna dell’INPS all’erogazione della
prestazione .

Avverso la statuizione sulle spese proponeva appello l’originario ricorrente deducendo
la violazione dei minimi tariffari.
La Corte di appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell’impugnazione, liquidava le
spese del giudizio di primo grado in C 1555,88 di cui C 933,00 per diritti, C 450,00 per
onorari e C 172,88 per rimborso spese generali ; compensava per due terzi le spese di
secondo grado e condannava l’INPS alla rifusione del residuo che liquidava in
complessivi C 324,75 di cui C 165, 33 per diritti, C 123,33 per onorari e C 36, 08 per
rimborso spese generali.
Osservava la Corte territoriale che, ai fini delle spese, il valore della controversia andava
determinato in applicazione del criterio di cui al comma primo dell’art. 13 cod. proc. civ.
attesa la sostanziale natura alimentare della prestazione in controversia. Pertanto lo
scaglione tariffario di riferimento era quello compreso tra C 5.200,01 e C 25.900,00 .In
merito alle singole voci richieste con la nota spese riteneva non dovute le voci
corrispondenti alla richiesta di quattro copie autentiche , di notifica a tre parti nonché di
esame delle relate di notifica considerato che le parti in giudizio erano solo due .In
ragione del parziale accoglimento dell’appello compensava parzialmente le spese.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Antonio Virdis sulla base di due
motivi.
Con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 12 cod. proc. civ.
e dell’art. 12 disp. preliminari cod. civ. nonché omessa e/o contraddittoria motivazione
su un punto decisivo, censurando la decisione per avere, nella determinazione del valore
della causa ai fini delle spese di lite, ritenuto applicabile il criterio di cui all’art. 13
comma primo cod. proc. civ. anziché il criterio di cui al secondo comma, come da
consolidata giurisprudenza di legittimità
Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 414 n. 3 cod.
proc. civ., dell’art. 42 comma 1. L. n. 326 del 2003 ed erronea o contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla necessità di
i

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l’INPS alla rifusione delle spese
processuali liquidate in complessivi C 999,00 di cui C 548,00 per diritti e C 340,00 per
onorari.

notifica del ricorso introduttivo anche alla Direzione Provinciale Servizi vari del
Ministero dell’economia e delle finanze
L’INPS ha resistito con controricorso.
Il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato

Il Collegio ritiene alla stregua dell’art. 374 cod. proc. civ. che sia opportuno rimettere gli
atti della presente controversia al Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Al riguardo questa Corte evidenzia un contrasto tra due indirizzi giurisprudenziali
riguardanti la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di
lite nelle controversie relative a prestazioni assistenziali e previdenziali.
Un primo indirizzo— seguito dalla Corte territoriale di Cagliari – ritiene infatti che debba
trovare applicazione in materia il primo comma dell’art. 13 cod. proc. civ., secondo il
quale < nelle cause per prestazioni alimentari periodiche se il titolo è controverso il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni> ( cfr. in tali
sensi : Cass. 13 dicembre 1975 n. 4626, il cui làictunii è stato, proprio come ricordato
nello storico della lite, seguito dalla Corte territoriale). Indirizzo questo che ha trovato
poi riscontro di recente in alcune statuizioni di questa Corte di Cassazione che, sotto il
profilo dell’assimilazione del credito alimentare alle prestazioni assistenziali e
previdenziali, ha sottolineato i numerosi tratti comuni tra il credito alimentare e la rendita
vitalizia ex art. 13 d. lgs 23 febbraio 2000, n. 38 sotto il versante della loro comune
natura personale, della cedibilità e della compensabilità, nonché infine della loro
indisponibilità per non essere suscettibili di rinunzia o transazione ( cfr. Cass., Sez. lav.,
11 dicembre 2013 n. 27644). Né può sottacersi — più in generale ed in un’ottica
sistematica ed ordinamentale — che sia i crediti alimentari che quelli previdenziali ed
assistenziali hanno tutti una fonte legale basata: per i primi nei vincoli familiari, e per i
secondi nei principi di solidarietà sociale ravvisabili nelle prestazioni erogate da enti
preposti alla previdenza obbligatoria.
Un diverso ed opposto orientamento, consolidatosi a partire da Cass. 11 giugno 1975 n
23 10 ( cfr. ex plurimis : Cass. 5 agosto 1982 n. 4391; Cass. 16 gennaio 1987 n. 336 e da
ultimo Cass. 18 settembre 2012 n. 15656) reputa invece che debba trovare applicazione
nella materia in esame il secondo comma , ultima parte, del citato art. 13 cod. proc. civ. ,
secondo cui nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie se il titolo è controverso
il valore si determina “cumulando le annualità domandate sino ad un massimo di dieci”.
2

Motivi della decisione

Per concludere quindi sul punto, con il patrocinare l’applicabilità del disposto dell’art. 13,
comma secondo, cod. proc. civ. anche alle prestazioni assistenziali e previdenziali si
finisce per non attribuire nell’esame di dette prestazioni alcun significativo e distintivo
rilievo alla natura ben diversa delle rendite temporanee e vitalizie, costituenti figure
contrattuali proprie del rapporto tra privati, aventi tra l’altro natura aleatoria; figure,
quindi, del tutto estranee all’area giuslavoristica e specificamente di quella della
previdenza ed assistenza, incentrata invece sul generale, ineludibile dovere di solidarietà
collettiva ex art. 38 Cost4i presenza di una situazione, effettiva o presunta di bisogno.
La questione di diritto in esame inoltre — e sempre alla stregua dell’art. 374 cod. proc. civ.
( comma 2) — deve considerarsi < di massima particolare importanza> in considerazioni
delle notevoli dimensioni del contenzioso previdenziale ed assistenziale e delle ricadute
in termini di oneri finanziari a carico degli enti pubblici erogatori delle prestazioni,
derivanti dall’opzione per l’uno o per l’altro degli indirizzi giurisprudenziali in
precedenza indicati.
P.Q.M.
La Corte, letto l’art.374, comma 2 , cod. proc. Civ., rimette gli atti al Primo Presidente
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione

Roma, 19 dicembre 2013.


Tale orientamento, volto ad assimilare per la deteiminazione del valore della
controversia alla rendita temporanea o vitalizia le prestazioni assistenziali e previdenziali,
è supportato dal motivo fondante che dette prestazioni, pur partecipando della natura
delle prestazioni “alimentari”, si concretizzano in una somma di denaro da
corrispondere periodicamente . Si finisce in tal modo per privilegiare — rispetto alla
natura, alle finalità ed alle caratteristiche intrinseche delle prestazioni assistenziali o
previdenziali- gli aspetti estrinseci correlati alle modalità di erogazione- periodica della
prestazione.

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