Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1035 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 10/09/2020, dep. 20/01/2021), n.1035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10275/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 989/01/2018, depositata in data 7 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 settembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente G.C. ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2003 con il quale veniva accertato un maggior reddito IRPEG, IRAP e IVA in capo alla società Siciliana Immobiliare SRL, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

La CTP di Palermo ha accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 7 marzo 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha rilevato il giudice di appello che è stato rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’accertamento promosso nei confronti della Siciliana Immobiliare SRL e che il giudizio di impugnazione in oggetto è una “conseguenza” dell’accertamento nei confronti della società.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., dell’art. 654 c.p.p. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 7 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Commissione Regionale violato il principio di non contestazione della ripresa a tassazione dell’importo di Euro 327.213,00 quale componente positiva di reddito, essendosi parte contribuente difesa in punto mancato riconoscimento dei costi, relativi all’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Evidenzia, inoltre, come gli esiti del procedimento penale non abbiano diretta ricaduta sul processo tributario.

2 – Il ricorso è inammissibile, posto che il ricorso non si confronta con la ratio decidendi del giudice di appello, che ha ritenuto di fare propri gli esiti dell’annullamento dell’avviso di accertamento indirizzato nei confronti della società Siciliana Immobiliare SRL (“in considerazione che anche nel presente grado di giudizio, in pari data, sono stati trattati e rigettati gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate (..) relativi all’accertamento (…) emesso nei confronti della Siciliana Immobiliare SRL e poichè l’atto oggetto del presente appello è una conseguenza dell’accertamento emesso nei confronti della società sopra detta, di cui il ricorrente era socio, l’appello de quo va rigettato”). Il giudice di appello ha, pertanto, inteso fare applicazione nel presente giudizio degli effetti (riflessi) della decisione di altra controversia, questione con la quale il ricorrente non si confronta nel ricorso.

2.1 – Deve, quindi, farsi applicazione del principio secondo cui ove non venga impugnata anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, tale omissione – in quanto non attinge a una ragione della decisione tale da giustificare logicamente la decisione adottata – rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa ad altre ragioni (Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4 – Nulla per le spese, in assenza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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