Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1035 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1035 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 28380-2010 proposto da:
MASSA CARLA C.F. MSSCRL54E63H453G, SEGAT ORNELLA C.F.
SGTRLL56P67B033R, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA OSLAVIA 40, presso lo studio dell’avvocato COLNAGO
GIORGIO, che le rappresenta e difende unitamente agli
avvocati BARBERO ALESSANDRA, BEVILACQUA GIANCARLO,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2996

contro

– MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA,

(già

MINISTERO

DELLA

PUBBLICA

Data pubblicazione: 20/01/2014

ISTRUZIONE), C.F.80185250588, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

ISTITUTO

COMPRENSIVO

ROBILANTE

e

ISTITUTO

rispettivi Dirigenti scolastici legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano
in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controrícorrenti –

avverso la sentenza n. 1235/2009 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 01/12/2009 r.g.n. 453/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato COLNAGO GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

COMPRENSIVO DEMONTE C.E. 80224030587, in persona dei

R.G. n. 28380/10
Ud. 23 ott. 2013

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 26 novembre 1 dicembre 2009, ha confermato la decisione di primo grado che
aveva respinto le domande proposte da Segat Ornella e Massa
Carla nei confronti del Ministero dell’Istruzione e degli Istituti
Comprensivi di Demonte e Robilante, volte ad ottenere il
riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio di
insegnamento pre-ruolo svolto presso le scuole materne private
negli anni scolastici 1972-73 e 1973-74 e la ricostruzione della
carriera a decorrere dall’anno 2001-02.
Ha osservato la Corte di merito che le scuole ove all’epoca
prestavano servizio dette insegnanti non erano statali né comunali;
che l’assimilazione tra scuola pubblica e privata è stata attuata
solo con la legge n. 62 del 2000, ma la parità è stata riconosciuta
alle scuole non statali in possesso di determinati requisiti; che le
prove dedotte dalle ricorrenti al fine di provare l’identità dei
requisiti, dei programmi e dei titoli erano inammissibili oltre che
irrilevanti; che la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 D.L. 370/70, convertito nella L.
576/70, e dell’art. 485 D. Lgs. n. 297 del 1994 – nella parte in cui
avevano riconosciuto alle insegnanti di scuola materna, ai fini
economici e giuridici, il servizio non di ruolo prestato solo nelle
scuole materne statali o comunali – era stata dichiarata
manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le
insegnanti sulla base di due motivi. Il Ministero e gli Istituti
comprensivi hanno resistito con controricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso è denunziata violazione o
falsa applicazione degli artt. 2 D.L. 370/70, convertito nella L.
576/70, e dell’art. 485 D. Lgs. 297/94.
Si deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto di
non potere riconoscere alle ricorrenti il servizio non di ruolo
statali o comunali e comunque parificate a queste.
L’asilo infantile presso cui le ricorrenti avevano prestato
servizio era gestito da un ente (I.P.A.B.) avente carattere pubblico
ed era soggetto alla vigilanza dell’Amministrazione scolastica.
Inoltre i servizi prestati presso detto asilo, la durata degli anni
scolastici, i programmi e gli orari erano simili a quelli svolti presso
le scuole gestite dagli enti pubblici.
Peraltro vi era stata un’apertura sia della Corte Costituzionale
che del Consiglio di Stato con riguardo ai servizi in questione,
essendo stato ritenuto che il beneficio di cui al citato art. 2 D.L.
370/70 potesse spettare anche per i servizi pre-ruolo prestati
presso enti diversi dallo Stato e dai Comuni, purché vi fossero
requisiti identici a quelli contemplati dalla norma.
Era dunque evidente che le attività svolte presso le scuole
private non potessero essere discriminate.
2.

Il secondo motivo denunzia omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione.
Si afferma che erroneamente i giudici di merito non abbiano
accolto le richieste istruttorie volte a dimostrare il carattere
pubblico dell’ente organizzatore della scuola materna, la sua
soggezione all’Amministrazione scolastica, la omogeneità dei servizi
prestati per detto ente rispetto a quelli svolti presso le scuole
materne statali o comunali, l’identità dei requisiti richiesti.
3. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione, non è fondato.

prestato presso le scuole materne, sul rilievo che esse non erano

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L’art. 2 D.L. n. 370/70, convertito con modificazioni nella L.
576/80 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in

ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di
istruzione elementare, secondaria e artistica) ha riconosciuto al
personale ivi indicato, come servizio di ruolo, il servizio prestato
nelle scuole materne statali o comunali.
alla stregua della interpretazione letterale, in quanto attributiva di
un beneficio, ha carattere eccezionale e non è quindi suscettibile di
interpretazione analogica o estensiva, in modo cioè da
ricomprendere nella stessa i servizi prestati presso scuole diverse
da quelle statali o comunali.
Su tali basi, il Consiglio di Stato, con orientamento costante,
nell’affermare il carattere eccezionale delle norme contenute nel
D.L. sopra citato, ha escluso che potesse essere riconosciuto, ai
fini giuridici ed economici, il servizio pre-ruolo prestato presso enti
o scuole non statali o comunali, stante il carattere tassativo della
norma (cfr. Cons. St., Sez. 2, 27 settembre 2000 n. 963; Cons. St.,
Sez. 6, 26 aprile 2000 n. 2494; Cons. St. Sez. 6, 3 novembre 1997
n. 1586; Cons. St., Sez. 6, 7 luglio 1982 n. 335).
La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legge n. 370 del 1970 e
dell’art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nel dare atto
che i giudici a quibus avevano segnalato un orientamento
ermeneutico estensivo che, se recepito, avrebbe consentito di
accogliere le domande degli insegnanti, ha rilevato che
l’interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non
comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non
risultando manifestamente irragionevole né contraria al buon
andamento dell’amministrazione la scelta discrezionale del
legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti
della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella
scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità

Tale disposizione, riprodotta dall’art. 485 D. Lgs. n. 297/94,

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dell’insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora
esistente pur se meno marcata che in passato.
Ha quindi ritenuto manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata.
Le ricorrenti hanno richiamato il parere del Consiglio di Stato
in data 28 luglio 1989, con il quale è stato ritenuto che il beneficio
pre-ruolo prestati al servizio di enti diversi dallo Stato e dai
Comuni, purchè sussistano i requisiti che rendono
sostanzialmente identici i servizi in questione a quelli
espressamente contemplati dalla norma. In particolare dovrà
risultare il carattere pubblico dell’ente organizzatore della scuola
materna e la sua soggezione alla vigilanza della competente
Amministrazione nonché l’omogeneità dei servizi prestati presso
detto ente rispetto a quelli di insegnamento nelle scuole materne
statali e comunali, quanto a titolo di studio richiesto, durata degli
anni scolastici, orari e programmi”.
Ma, a parte il rilievo circa il carattere eccezionale della
disposizione in esame e della conseguente impossibilità di una sua
interpretazione analogica o estensiva, le ricorrenti, come rilevato
dalla sentenza impugnata, non hanno fornito alcuna prova della
sussistenza dei requisiti che consentano di equiparare l’istituto
infantile dove hanno prestato servizio alle scuole materne statali o
comunali.
Né può trovare accoglimento la censura secondo cui, con il
rigetto delle relative richieste istruttorie, non sarebbe stato
“consentito di provare l’identità dei requisiti, dei programmi e dei
titoli richiesti ai docenti nelle scuole materne dove hanno operato
rispetto a quelle statali o comunali”, avendo sul punto la Corte di
merito affermato – con valutazione non sindacabile in questa sede,
essendo l’ammissione dei mezzi istruttori rimessa al potere
discrezionale del giudice di merito, che deve valutarne la
opportunità e la conducenza – che con il ricorso introduttivo era

di cui all’art. 2, comma 2, D.L. 370/70 “spetti anche per i servizi

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stata chiesta l’ammissione di testi non indicati nominativamente e
una informativa sindacale avente ad oggetto circostanze irrilevanti.
Alla strega di tutto quanto precede il ricorso deve essere
rigettato, previa condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese
di questo giudizio, come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento
delle spese di questo giudizio, che liquida a favore dei resistenti in
100,00 per esborsi ed 3.000,00 per compensi professionali,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 23 ottobre 2013.

P. Q . M .

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