Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1035 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 17/01/2020), n.1035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30251/2018 proposto da:

I.P., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dagli avvocati Seregni Massimo Carlo, Aresi Tiziana, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il

07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2019 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza in data 7 settembre 2018, respinge il ricorso proposto da I.P., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del locale Tribunale che ha respinto il ricorso del richiedente avverso provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente ha dichiarato di non volere rientrare in patria per paura di essere arrestato, processato e condannato a morte per la propria omosessualità;

b) il primo Giudice, con ampia motivazione, ha affermato che il racconto del richiedente presenta grossi e insuperabili profili di non credibilità;

c) con l’atto di appello si contesta tale valutazione ma in modo del tutto generico e tale da non scalfire le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale a seguito di un accurato vaglio delle dichiarazioni del ricorrente, che ha portato ad escluderne sia l’attendibilità intrinseca (con riguardo alla narrazione dell’omosessualità peraltro basata sulla premessa relativa alla configurazione di tale condizione come un fatto puramente sessuale in assenza di un minimo coinvolgimento emotivo) sia l’attendibiltà estrinseca (visto che in Nigeria le relazioni amorose tra persone dello stesso sesso sono punite con la reclusione fino a 14 anni e non con l’ergastolo);

d) le conclusioni cui è pervenuto il primo Giudice devono essere confermate in quanto nell’atto di appello ci si limita ad affermare, del tutto apoditticamente, la veridicità del racconto del richiedente senza alcuna specifica disamina delle dichiarazioni rese in rapporto con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata;

e) l’appellante, inoltre, affronta il tema delle discriminazioni di cui sono vittime gli omosessuali in Nigeria, ma non offre elementi utili per dimostrare che il richiedente sia in realtà omosessuale;

f) ne consegue che, sulla base delle corrette argomentazioni del Tribunale non specificamente contestate nell’atto di appello, non sussistono gli estremi per la concessione di alcuna misura per la protezione internazionale;

g) peraltro, le notizie raccolte da aggiornate fonti internazionali affidabili evidenziano che negli stati della Nigeria Edo State e Delta State si riscontra soprattutto la presenza di una criminalità sostanzialmente comune, mentre non possono dirsi presenti situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che possano coinvolgere il ricorrente;

h) infine, in considerazione della non credibilità del racconto del ricorrente, non è possibile accordare neppure la protezione umanitaria, tanto più che non è stata allegata o documentata l’attuale esistenza di particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute nè nel Paese d’origine può dirsi sussistente una significativa criticità sotto il profilo dei diritti fondamentali;

3. il ricorso di I.P. domanda la cassazione della suddetta sentenza per due motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è articolato in due motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere la Corte d’appello operato la valutazione di credibilità del dichiarante alla luce dei parametri normativi tipizzati previsti dal suddetto art. 3;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 (recte: D.Lgs. n. 25 del 2008), perchè la Corte territoriale non ha proceduto all’acquisizione di informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale del Paese di origine del ricorrente e dei Paesi in cui egli è transitato, sottovalutando i pericoli legati al rientro del giovane in un Paese con uno scarso controllo sociale;

2. l’esame dei motivi di censura porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la principale ragione che esso difetta del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non recando l’esposizione sommaria dei fatti di causa, ed in particolare della vicenda personale allegata a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, le cui linee essenziali non si evincono neppure dall’illustrazione dei motivi d’impugnazione, nei quali il ricorrente si limita ad esprimere un generico, mero dissenso rispetto alle valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte d’appello, con riguardo alla valutazione della credibilità del racconto del ricorrente e all’acquisizione di informazioni relative alla situazione socio-politica della Nigeria, senza evidenziare alcun collegamento delle censure con la situazione specifica del richiedente;

3. la predetta esposizione, pur non dovendo necessariamente costituire una parte a sè stante del ricorso, ma potendo risultare dal contesto dello atto, ivi compresa l’illustrazione dei motivi (vedi, per tutte: Cass. 22 ottobre 2019, n. 26990; Cass. 28 giugno 2018, n. 17036; Cass. 8 luglio 2014, n. 15478), richiede però una compiuta ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale, volta a fornire al Giudice di legittimità tutti gli elementi indispensabili per avere una completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonchè per cogliere pienamente il significato e la portata delle censure proposte, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19018; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926);

4. nei giudizi in materia di protezione internazionale il richiamo della vicenda personale del ricorrente riveste una portata decisiva ai fini del giudizio in ordine alla correttezza giuridica ed alla coerenza logica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata perchè consente a questa Corte di valutare se tale decisione è conforme alla normativa e alla giurisprudenza in materia di accesso allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria e/o alla protezione umanitaria, accesso che va parametro – pur se in modo rispettivamente diverso per le tre suddette forme di protezione – alla situazione personale del ricorrente riferita in modo sintetico ma esauriente nel ricorso dell’interessato;

5. nella specie va rilevato che la carenza del suddetto elemento è radicale, al punto che il ricorso nemmeno spiega quali fossero le domande proposte dall’istante in sede di merito avendo riguardo alle forme di protezione invocate;

6. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

7. nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto difese in questa sede;

8. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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