Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1035 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 1035 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 10531-2012 proposto da:
FOSCARI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA GIULIANA, 58, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO CARUSO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONINO SIRACUSA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

2017
3564

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 17/01/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 726/2011 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 10/11/2011 R.G.N. 3526/2008.

R.G. 10531/2012

Premesso
che con sentenza n. 726/2011, depositata il 10 novembre 2011, la Corte di appello di
Milano ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale di Milano
aveva respinto il ricorso di Gianluca Foscari volto alla dichiarazione della illegittimità del
termine apposto al contratto stipulato con la società Poste Italiane S.p.A., relativamente
al periodo dal 5/6/2006 al 31/10/2006, ex art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001,

– che la Corte, esclusa la contrarietà dell’art. 2, comma 1 bis, al diritto comunitario e la
sua illegittimità costituzionale, ha osservato, a sostegno della propria decisione, che
l’assunzione era stata disposta nel rispetto dei limiti temporali e quantitativi stabiliti dalla
norma e, in particolare, della percentuale del 15% tra contratti a termine e contratti a
tempo indeterminato, come da prospetto riepilogativo prodotto in causa dalla società e
non contestato dal lavoratore;
– che nei confronti della sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Foscari con dieci
motivi;
– che la società ha resistito con controricorso e depositato memoria;

rilevato
che il primo e il secondo motivo, con i quali il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 in riferimento alla Direttiva
1999/70/CE e ad altre disposizioni dell’ordinamento dell’Unione Europea, devono essere
respinti, ponendo questioni già affrontate e risolte nella giurisprudenza di questa Corte;
– che, in particolare, quanto alla natura “aggiuntiva” della norma rispetto alla disciplina di
cui all’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, si richiama la recente sentenza delle Sezioni Unite n.
11374/2016, la quale ha precisato che “le assunzioni a tempo determinato, effettuate da
imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti
specificati dal comma 1 bis dell’art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001, non necessitano anche
dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai
sensi del comma 1 dell’art. 1 del medesimo d.lgs., trattandosi di ambito nel quale la
valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata

ex ante direttamente

dal legislatore”; mentre, quanto al principio di non discriminazione, si richiama Cass. n.
11659/2012, per la quale la disposizione dell’art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 368 del 2001
“perseguendo una ratio di parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel settore
delle poste, consente alle imprese concessionarie dei servizi postali di stipulare contratti a
tempo determinato, nei limiti e per i periodi ivi previsti, senza necessità di indicare le
ragioni obiettive giustificatrici dell’apposizione del termine. Tale disposizione non
contrasta con l’ordinamento comunitario, in quanto, come rilevato dalla Corte di giustizia

1

con le pronunce conseguenti;

dell’Unione europea (C-20/10, Vino), è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di
sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo in rilievo la direttiva
1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio
di non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a
tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le disparità di
trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo determinato”;
– che deve essere disatteso anche il terzo motivo di ricorso, con cui il Foscari denuncia

bis, da parte della sentenza impugnata, in

contrasto con varie norme costituzionali (artt. 1, 3, 10, 11, 35, 76, 101, 102, 104 e 117),
trattandosi di questioni già esaminate dalla Corte costituzionale (in particolare, con la
sentenza n. 214/09) o che si risolvono in già dedotti profili di violazione della disciplina
comunitaria;
– che resta assorbito, nei rilievi e nei richiami che precedono, tanto il quarto motivo, con
il quale, sub specie di deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5, il ricorrente ripropone
sostanzialmente la censura di una interpretazione e applicazione dell’art. 2, comma 1 bis,
da parte della Corte di appello, in contrasto con il principio (comunitario e nazionale) per
il quale il rapporto tra contratto a tempo indeterminato e contratto a termine andrebbe
configurato secondo lo schema regola/eccezione; come il quinto motivo, con il quale
viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1

bis, per contrasto

con gli artt. 23 e 29 I. n. 261/2009, sul rilievo che Poste Italiane S.p.A. sarebbe stata, al
momento dell’entrata in vigore della norma, soggetto detentore del monopolio di Stato e
non una società concessionaria dei servizi postali (sulla legittimità della concessione a
Poste Italiane di diritti speciali o esclusivi finalizzati all’espletamento del servizio postale
universale, cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 17 maggio 2001 in causa C-340/99);
– che il sesto e il settimo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co.
1 bis, d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 6 d.lgs. n. 261/1999, degli artt. 12 Preleggi, 1362 ss. e
2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.; vizio di motivazione) risultano inammissibili per carenza di
specificità ex art. 366 c.p.c., là dove censurano quella parte della motivazione della
sentenza impugnata nella quale la Corte di appello ha ritenuto che il prospetto, prodotto
da Poste Italiane a dimostrazione del mancato superamento del limite del 15%, non fosse
stato contestato dal lavoratore se non in modo del tutto generico, non riportando, quanto
meno nei passaggi essenziali, il contenuto degli atti processuali che dovrebbero smentire
tale affermazione; mentre, là dove censurano la sentenza per non avere considerato che
il limite fissato dalla clausola di c.d. contingentamento avrebbe dovuto essere calcolato
con riferimento ai soli dipendenti operanti nel medesimo settore (recapito/smistamento)
di pertinenza del ricorrente, i motivi in esame risultano, in primo luogo, inammissibili,
non essendo dedotto che tale questione sia stata proposta alla cognizione della Corte, e
comunque infondati, atteso che il giudice di appello, attribuendo valore probatorio al
citato prospetto riepilogativo (che non reca distinzione di mansioni o attività) si è
2

un’interpretazione dell’art. 2, comma 1

uniformato al principio di diritto enunciato da Cass. n. 13609/2015 (e da altre successive
pronunce conformi), principio secondo il quale, per valutare la legittimità del termine, “si
deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali (sull’organico aziendale) e
di comunicazione previsti dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001”, tale norma
riferendosi esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del
lavoratore assunto;

dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 del CCNL 11/7/2003, nonché
insufficiente motivazione, non risultando trascritti, o quanto meno riportati nei loro passi
salienti, gli atti in cui il ricorrente avrebbe contestato, tanto in primo come in secondo
grado, l’avvenuto superamento dei limiti quantitativi di utilizzo dei lavoratori a termine
imposti dalla contrattazione collettiva in vigore all’epoca della sua assunzione;
– che, al riguardo, deve essere richiamato il consolidato orientamento di legittimità, per il
quale il ricorso per cassazione, in ragione del principio di autosufficienza, deve contenere
in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della
sentenza di merito e altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni,
senza necessità di fare rinvio e accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad
elementi o ad atti attinenti al pregresso giudizio di merito;
– che il nono motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art.

1 d.lgs. n. 368/2001,

sul rilievo del difetto nella causale di una specifica indicazione dei lavoratori da sostituire
e delle ragioni della loro ipotetica assenza, è infondato, per i motivi già espressi da Cass.
n. 13609/2015;
– che, infine, resta assorbito, nel rigetto dei motivi precedenti, il decimo e ultimo motivo,
concernente il diritto alla riammissione in servizio e il risarcimento del danno;

ritenuto
conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori dì legge.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 settembre 2017.

Il Funzionario Giudiziario

– che deve ritenersi altresì inammissibile l’ottavo motivo di ricorso, con il quale viene

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA