Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1035 del 17/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 21/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 1035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28251/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VALENTINI,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMERCIO E FINANZA S.P.A. P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 438/2014 della CORTE D’APPITLO DI CAGLIARI –

STZIONE DISTACCATA Dl SASSARI, emessa il 10/10/2014 e depositata il

20/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – (OMISSIS) s.p.a. impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione staccata di Sassari, del 20.10.2014, che ha respinto il reclamo da esso proposto avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento.

Il curatore del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. e il creditore istante Commercio e Finanza s.p.a. non hanno spiegato difese.

Comunicata alle parti la relazione del consigliere designato, ex art. 380-bis c.p.c., non sono state depositate memorie.

2. – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101 e 170 c.p.c. e della L. Fall., art. 9-bis, avendo la corte del merito esclusa la nullità della sentenza di fallimento, nonostante il decreto di convocazione innanzi al Tribunale di Tempo Pausania, dopo che il Tribunale di Roma si era dichiarato incompetente per territorio sul ricorso avanzato da un creditore, fosse stato comunicato al suo indirizzo PEC, anzichè presso il suo difensore nel domicilio eletto nel corso del detto procedimento.

Con il secondo motivo censura la violazione della L. Fall., artt. 9-bis e 15, avendo ritenuto il giudice di merito legittima la prosecuzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente, attraverso il ricorso alle forme previste per i procedimenti prefallimentari introdotti ex novo.

3. – I due motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono infondati.

Invero, dichiarata la propria incompetenza il giudice adito nel procedimento prefallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 9-bis – come introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006 – “dispone con decreto l’immediata trasmissione degli atti a quello competente” e, dunque, spetta al giudice dichiarato competente dare impulso al procedimento, disponendo la comparizione delle parti nelle uniche forme prescritte dalla legge fallimentare, cioè ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, mediante un decreto di convocazione che, a cura della cancelleria, va notificato in via telematica all’indirizzo PEC dell’imprenditore.

Non potrebbe, quindi, invocarsi l’art. 125 disp. att. c.p.c., u.c., che in tema di riassunzione della causa a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice adito, impone la notifica della comparsa in riassunzione presso il domicilio eletto dalla controparte, trattandosi di una disciplina del tutto estranea al procedimento prefallimentare, ove spetta esclusivamente alla parte interessata dare impulso al processo, curando la notifica della comparsa direttamente presso il difensore delle controparti, così usufruendo della norma – all’evidenza di favore – prevista dall’art. 170 c.p.c., per le comunicazioni e le notificazioni che avvengono nel corso del processo.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

4. – Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte intimata. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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