Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10349 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro protettore,

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Rapallo n. 389/05,

depositata in data 19 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto l’accoglimento del

ricorso perchè manifestamente fondato;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pierfelice Pratis, che si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza depositata il 19 dicembre 2005, il Giudice di pace di Rapallo accoglieva l’opposizione proposta da C.C. avverso il verbale, elevato in data 24 maggio 2005 dalla Polizia stradale di Genova, di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, accertata a mezzo autovelox modello 104/C2.

Il Giudice riteneva fondato il motivo di opposizione con il quale era stata dedotta la mancata taratura dell’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità. Secondo il Giudice di pace, infatti, la mancanza della regolare taratura incideva sulla attendibilità e certezza dei rilievi.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero dell’Interno sulla base di due motivi; l’intimato non ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, degli artt. 45 e 142 C.d.S., degli artt. 192, 345 e 383 reg. esec. C.d.S. (D.P.R. n. 495 del 1992), della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e dell’art. 2700 cod. civ. , nonchè vizio di motivazione.

Il Ministero ricorrente esclude che la normativa europea e quella nazionale in materia siano applicabili ai dispositivi di rilevazione della velocità, operando in materia una specifica disciplina dettata dal D.M. 29 ottobre 1997, il quale, all’art. 4, stabilisce che gli organi di polizia stradale interessati all’uso di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi dell’approvazione rilasciata dal Ministero e a rispettare le modalità di installazione e di impiego previsti dai manuali d’uso.

Con il secondo motivo, il Ministero ricorrente deduce motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica in ordine alla inattendibilità dell’accertamento effettuato stente la mancata taratura periodica dell’apparecchiatura utilizzata.

Il ricorso è inammissibile.

La notificazione del ricorso è avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., come si evince dalla relata di notifica apposta in calce al ricorso stesso. Tuttavia, il deposito del ricorso presso la Cancelleria di questa Corte non è stato accompagnato dal deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata eseguita dall’agente notificatore.

Trova quindi applicazione il principio per cui “la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e che la copia da notificare non sia stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 cod. proc. civ.. Il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degli adempimenti stabiliti dal citato art. 140 cod. proc. civ. (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse le modalità di affissione dell’avviso, non consegue la nullità della notificazione ove si sia provveduto al rituale adempimento della terza formalità costituita dalla notizia dell’avvenuto deposito con raccomandata con ricevuta di ritorno (formalità, peraltro, che non necessariamente presuppone la consegna del plico al destinatario, il quale potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa), che deve essere allegata all’originale dell’atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l’avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina la nullità della notificazione, comunque sanabile con la costituzione dell’intimato oppure con la rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.” (Cass., n. 14817 del 2005; Cass., n. 11137 del 2006).

Peraltro, non può nella specie disporsi la rinnovazione della notificazione del ricorso, giacchè le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 627 del 2008, hanno chiarito che “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (in senso conforme, v.

Cass., n. 9342 del 2008; Cass., n. 1614 del 2009).

Ne consegue che, non avendo l’Amministrazione ricorrente provveduto al deposito del detto avviso nei termini di cui all’art. 372 cod. proc. civ., e comunque prima dell’inizio della discussione in camera di consiglio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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