Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10349 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29372/2015 proposto da:

F.K., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO NERI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 135, presso lo studio LEGALITAX STUDIO LEGALE,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI e GIUSIPPE

PARENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 990/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Toscana ha confermato la legittimità delle iscrizioni ipotecarie impugnate dalla contribuente, ritenendo che per esse, stante la loro natura non esecutiva ma “cautelare, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 1, non è necessaria la preventiva notifica dell’intimazione ad adempiere”;

2. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e art. 77, stante la nullità delle iscrizioni per mancata “previa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale”;

3. il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso è fondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte – formatosi a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19667/14 – per cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”; con la conseguenza (v. Cass. nn. 25077/14, 25402/14 e 2943/10) che deve ritenersi fondato il “ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass. sez. 5, n. 2418/17; sez. 6-5 nn. 680/17, 13115/16; conf. Cass. 23875/15, 15509/15, 11505/15, 9926/15, 8447/15, 6072/15).

5. la sentenza impugnata va quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e la condanna di Equitalia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.

Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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