Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10349 del 20/05/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10349 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 8426-2010 proposto da:
METROWEB SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA
SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
PIZZONIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GIANCARLO ZOPPINI, GIUSEPPE RUSSO CORVACE
2015
giusta delega a margine;
– ricorrente –
731
contro
COMUNE DI COLOGNO MONZESE in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.
GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA
Data pubblicazione: 20/05/2015
GIGLIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 1/2009 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 03/02/2009;
udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PIZZONIA che ha
chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BRIZZOLARI
delega Avvocato GIGLIO che si riporta agli scritti
difensivi e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
v
8926-10
Svolgimento del processo
Il comune di Cologno Monzese accertava nei confronti
della Metroweb s.p.a. la Tosap per l’anno 2002,
Tosap occupazione del
sottosuoto con
cavi di fibra
ottica- criterio
di
determinazione
della tassapubblico servizio
– prova
determinandola in ragione del criterio generale di
effettiva occupazione del suolo pubblico di cui all’art.
di operatore di telecomunicazioni commerciali – svolta da
Metroweb – non potesse considerarsi alla stregua di
pubblico servizio. La società proponeva opposizione
dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano,
sostenendo che l’attività svolta, avendo presentato il
carattere del pubblico servizio di cui all’art. 63, 2 °
co., lett. f), del d.lgs. n. 446-97, giustificava la
commisurazione della Tosap al parametro del numero delle
utenze.
La tesi della società, in un primo momento accolta
dalla commissione adita, veniva respinta dalla commissione
tributaria regionale della Lombardia. La commissione
tributaria regionale, con sentenza depositata il 3-2-2009,
riteneva che la società non avesse assolto all’onere della
prova dell’esercizio in concreto del servizio di telefonia
vocale, da prestarsi in favore della collettività; donde
l’ammontare della tassa doveva essere conformato in base
al criterio generale, applicato dal comune, di effettiva
occupazione del suolo.
Per la cassazione della sentenza d’appello, la
società ha proposto ricorso affidato a due motivi.
42, 4 0 co., del d.lgs. n. 507-93. Riteneva che l’attività
•
Il comune ha replicato con controricorso e ha
depositato una memoria.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo di ricorso, la società denunzia
la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, 2 ° co.,
lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997, per avere la
commissione tributaria regionale applicato il generale
criterio di determinazione della tassa a soggetto
svolgente la propria attività nel settore delle
telecomunicazioni. .La commissione avrebbe così omesso di
considerare che ogni tipologia di attività ricadente nel
settore delle telecomunicazioni è da annoverare
ex se tra
i servizi pubblici, in connessione con la cura di servizi
collettivi, sicché non ci sarebbe stata alcuna necessità
di prova dello svolgimento in concreto del servizio di
telefonia vocale.
Col
secondo
motivo
di
ricorso,
deducendo
l’insufficiente motivazione sul fatto controverso decisivo
dell’avvenuto svolgimento del servizio di telefonia
vocale, la società lamenta che la commissione tributaria
in ogni caso non abbia adeguatamente valutato, dandone
conto in motivazione, la documentazione prodotta a
sostegno della diversa tesi, e in particolare la copia
delle licenze e delle autorizzazioni ministeriali a
installare una rete di telecomunicazioni allo scopo di
prestare il servizio in questione.
2
II•1.
II.
.IM.
11.11.11.
– Il ricorso è inammissibile perché non
autosufficiente in ordine al presupposto della fruibilità
dell’invocato regime di tassazione.
III. – Dal contenuto dell’atto tributario, trascritto
in parte qua nel ricorso per cassazione, si evince che la
pretesa fiscale riguardava l’occupazione “di spazi e aree
pubbliche per una superficie complessiva di mq 322,
mediante reti sotterranee per tubi e cavi in fibra ottica
e pozzetti nel territorio del comune di Cologno Monzese”.
La ricorrente ha sostenuto nella causa di merito, e
continua a sostenere in questa sede, che si trattava della
predisposizione delle opere strumentali alla fornitura di
reti di telecomunicazioni, e che per tale attività le era
stata rilasciata (benché con l’anteriore denominazione di
Citytel s.r.1.) apposita licenza per la prestazione del
servizio di telefonia vocale.
A sua volta l’impugnata sentenza ha replicato essere
ciò irrilevante perché la società non aveva adempiuto
all’onere della prova “dell’esercizio concreto del
servizio di telefonia vocale” da prestarsi a favore della
collettività. Peraltro la sentenza ha anche dato atto che
il comune aveva fin dal primo grado eccepito (e riproposto
in appello) che Metroweb non aveva presentato per l’anno
in questione alcuna dichiarazione di occupazione di suolo
pubblico derivante dalla realizzazione di reti sotterranei
di cavi di fibra ottica.
IV. – Ora è evidente che il fatto della mancata
presentazione della dichiarazione era in sé e per sé di
,;1
ostacolo alla possibilità di applicare il regime
impositivo più favorevole invocato dalla ricorrente,
trattandosi di regime agevolativo direttamente previsto
come tale per il cd. Cosap dall’art. 63, 2 ° co., lett. f),
del d. lgs. n. 446 del 1997, esteso alla Tosap in forza
del rinvio contenuto nell’ultimo comma della medesima
citata disposizione. E’ stato infatti da questa corte più
volte precisato (per es. in tema di Tarsu, ma lo stesso
evidentemente vale per tutti gli altri tributi locali) che
le deroghe ai criteri generali di tassazione indicate
dalla legge non operano in via automatica, in base alla
mera affermata sussistenza delle previste situazioni di
fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di
volta in volta dedotti nella denuncia appositamente
presentata secondo il regime proprio del tributo in
questione (v. ex allis Cass. n. 15867-04, n. 17381-10).
Quanto al riguardo eccepito dal comune impositore
non risulta dalla sentenza considerato perché la sentenza
ha respinto l’opposizione della società a motivo di una
ragion più liquida, individuata nell’inadempimento
all’onere della prova in ordine allo svolgimento effettivo
dell’attività di pubblico servizio.
Ciò non dispensava la ricorrente dall’onere di
rendere il ricorso autosufficiente sul profilo
presupposto, come detto involgente l’avvenuta
presentazione al comune della dichiarazione ai fini della
Tosap. Mancando difatti la prova di un simile presupposto,
la questione consegnata ai motivi avrebbe avuto rilievo
4
z
(così come finisce per avere rilievo) sul piano soltanto
teorico, senza incidenza alcuna rispetto alla pretesa di
accertamento della spettanza del regime agevolativo della
Tosap. In definitiva, il difetto di autosufficienza non
consente alla corte di stabilire se dalla prospettazione
aziende erogatrici di pubblico servizio possa poi derivare
un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, in ordine
alla fruibilità del regime tributario invocato. E ciò
elide ogni rilevanza pratica all’eventuale fondatezza
della tesi esposta. Per cui, non potendo il ricorso per
cassazione essere utilizzato in previsione di solo
astratte esigenze, la citata mancanza vale a determinarne
l’inammissibilità.
V. – L’intrinseca difficoltà della sottostante
questione controversa, sulla quale non si registrano
precedenti, giustifica in ogni caso la compensazione delle
spese processuali.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa
le spese processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione civile, addì 18 febbraio 2015.
Ilonsigliere e ensore
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i
della ricorrente circa il suo essere annoverabile tra le