Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10349 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32431/2018 R.G. proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Campo;

– ricorrente –

contro

A.N.A.S. S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Biagio Bosco;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 1217/2018

depositata il 6 giugno 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 dicembre

2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. S.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Trapani, l’Anas S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, consistito nello scontro tra la autovettura da lui condotta e quella procedente nell’opposto senso di marcia ed ascritto a responsabilità anche dell’ente, ex art. 2051 c.c., poichè occorso a causa della presenza di fango e materiale di riporto sulla sede stradale. Precisò tuttavia che la Lloyd Adriatico S.p.A., compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, gli aveva già liquidato il 50% dei danni subiti, per un totale di Euro 250.000.

Instaurato il contraddittorio il tribunale, accertata la responsabilità dell’Anas nella causazione del sinistro nella misura del 30%, la condannò al pagamento in favore dello S. della somma di Euro 154.849,85, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento del gravame interposto dall’Anas, ha invece integralmente rigettato la domanda, ritenendo il credito risarcitorio già interamente estinto dalle somme versate ante causam dalla compagnia assicuratrice.

Ha infatti osservato che “avendo il primo giudice attribuito… (allo S.) il 70% di responsabilità nel determinismo del sinistro e avendo determinato il danno complessivo a lui provocato nell’importo di Euro 509.504,42, è inevitabile la conclusione che la somma già ricevuta dall’odierno appellato superi di gran lunga il danno che può concretamente essergli risarcito, il quale ammonta al 30% della somma avanti indicata.

“In altri termini, la somma riconoscibile allo S. è ben inferiore a quella da questi già percepita dalla compagnia assicurativa, così da doversi ritenere che, con il pagamento da parte di questa, egli sia stato già integralmente risarcito del danno subito”.

3. Avverso tale decisione lo S. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste l’Anas S.p.a., depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in tesi costituito dal “grado di responsabilità” di esso ricorrente nella dinamica del sinistro.

Rileva in sintesi che, non avendo il tribunale operato un accertamento diretto del suo grado di corresponsabilità nella produzione del sinistro, questo doveva ritenersi, per sottrazione, pari al 20%, considerati, per un verso, il pagamento che, in via stragiudiziale, Lloyd Adriatico S.p.a. aveva operato nel limite del 50% del danno complessivo subito dal ricorrente (indicativo della incontestata attribuzione all’altro conducente della responsabilità in tale misura) e, per altro verso, l’attribuzione, nella prima sentenza, di concorrente responsabilità ad Anas nella misura del 30%.

Lamenta quindi che il giudice d’appello, acriticamente aderendo alla “capziosa” interpretazione proposta dall’appellante, ha erroneamente ritenuto che allo S. fosse stato addebitato il 70% della responsabilità, muovendo dal fatto che il Tribunale aveva posto a carico dell’Ente una responsabilità del 30%, ma dimenticando il concorso del conducente dell’altro veicolo.

1.1. Il motivo è fondato, nei termini appresso precisati.

Con esso il ricorrente lamenta l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello nel postulare che dalla sentenza di primo grado si dovesse trarre l’affermazione di una concorrente responsabilità dell’attore, nella causazione del sinistro, pari al 70% e, per conseguenza, la portata pienamente satisfattoria, rispetto al credito risarcitorio vantabile nella sola misura del 30%, del pagamento già ricevuto ante causam dalla compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nel medesimo sinistro.

Quel che viene denunciato dunque – al di là dell’erroneo riferimento alla previsione di cui al n. 5, anzichè al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ininfluente una volta che la censura sia nella sua reale essenza precisamente identificabile e univocamente riferibile ad uno dei vizi cassatori (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) – è un error in procedendo.

Un tale vizio è, in effetti, configurabile nella specie in ragione del carattere apodittico e incomprensibile della motivazione.

Posto infatti che costituiscono dati pacifici in causa, espressamente richiamati sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello, che: a) il sinistro addebitato (anche) a responsabilità dell’Anas ex art. 2051 c.c., era consistito in uno scontro tra il veicolo condotto dall’attore e altro veicolo assicurato per la r.c.a. dalla Loyd Adriatico S.p.a.; b) quest’ultima aveva già corrisposto ante causam allo S. la somma di Euro 250.000 pari a ca. il 50% dei danni lamentati; c) questi aveva quindi promosso il giudizio nei soli confronti dell’Anas onde ottenere il risarcimento della restante parte del danno; d) il tribunale aveva riconosciuto la fondatezza di tale domanda nei limiti del 30% del danno complessivamente considerato ed aveva conseguentemente pronunciato condanna dell’Anas al pagamento della somma di Euro 154.849,85; tutto ciò posto, non è dato comprendere per quale ragione, dato tale svolgimento, pacifico, dei fatti, la Corte d”appello abbia ritenuto che il pagamento ricevuto ante causam fosse interamente satisfattivo e anzi persino eccedente il risarcimento spettante.

Non è dato in altre parole comprendere per quale motivo, dato per pacifico il coinvolgimento nel sinistro di un terzo soggetto del quale la compagnia assicuratrice aveva di fatto già riconosciuto la responsabilità nella misura del 50%, provvedendo al risarcimento nei limiti di tale percentuale, e considerata la finalizzazione del giudizio allo scopo di ottenere da Anas la parte restante del risarcimento preteso, il riconoscimento da parte del tribunale della fondatezza di tale domanda

nella sola misura del 30% dell’intero ammontare del danno, debba intendersi, in assenza di alcuna precisazione al riguardo, come limite della pretesa risarcitoria nel suo complesso considerata, come se cioè la somma posta dal primo giudice ad oggetto di condanna di Anas (Euro 154.849,85) delimitasse l’intero risarcimento pretendibile nei confronti di tutti i responsabili (compresi il conducente del veicolo antagonista e la sua assicurazione) e non invece nei soli confronti di Anas, fermo quanto già ottenuto stragiudizialmente dalla compagnia assicuratrice del terzo.

Ricorre dunque il vizio di motivazione apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori (error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), il quale, come è noto, è configurabile quando la motivazione, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. ex multis Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; Cass. 23/05/2019, n. 13977).

2. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento, restando assorbito l’esame dei restanti motivi.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente procedimento.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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