Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10349 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10349 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 22141-2008 proposto da:
ZAULI

CARLO

ZLACRL57E03D357U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso lo
studio dell’avvocato SEMINAROTI ALDO, rappresentate- e
Lv sAP-tdifeWela- se medesimo e Agravvocato ZAULI MENOTTO;
– ricorrente contro

2014
718

SPADONI STEFANIA;
– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di FORLI’,
.1 11) (4
depositato il 9.6/8R/2008, R.G.n. 1518/074
(0/3-11A0
o uuf

Data pubblicazione: 13/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2014 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso

ricorso e per il rigetto del secondo motivo del
ricorso.

perl’inammissibilita’ del primo e del terzo motivo del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 28 della legge n. 794 del 1942 l’avv. Carlo
Zauli chiedeva la liquidazione delle spese, diritti ed onorari maturati
per l’attività difensiva svolta nell’interesse di Stefania Spadoni

cassazione) della sentenza n. 77\200 del Giudice di Pace di Forlì.
Con ordinanza in data 14-4-2008 il Tribunale di Forlì
dichiarava il ricorso inammissibile, compensando le spese di lite. Il
Tribunale rilevava che, avendo la Spadoni eccepito la violazione dei
limiti del mandato e il difetto dell’obbligo di informativa, non era
applicabile la speciale procedura di liquidazione dei compensi per le
prestazioni degli avvocati prevista dall’art. 28 della legge n. 794 del
1942, non invocabile quando la controversia riguardi non solo la
semplice determinazione della misura del compenso, ma anche altri
oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del
diritto al compenso.
L’avv. Zauli chiedeva la revoca di tale provvedimento..
Con ordinanza in data 6-7-2008 il Tribunale di Forlì dichiarava
non luogo a procedere su tale istanza, stante la non impugnabilità e
conseguente non revocabilità dell’ordinanza emessa all’esito del
procedimento ex art. 28 della legge n. 794 del 1942.
Per la cassazione di entrambi i predetti provvedimenti ha
proposto ricorso l’avv. Zauli, sulla base di tre motivi.

1

nell’ambito dei procedimenti di impugnazione (appello, revocazione,

Spadoni Stefania non ha svolto attività difensive.
In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una
memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

entrambi i provvedimenti impugnati (ma le censure mosse riguardano
essenzialmente la seconda ordinanza, che ha dichiarato non
revocabile la prima), l’errata applicazione degli artt. 28, 29 e 30
della legge n. 794\1942 e degli artt. 339 e 177 c.p.c. Deduce che ove
il giudice, adito con richiesta ex art. 28 1. 794\1942 per la
liquidazione di compensi professionali, a fronte di eccezioni di
merito del convenuto, tese a contestare il diritto del patrono al
compenso nei suoi presupposti, erroneamente dichiari per tale
ragione il ricorso inammissibile, detto provvedimento non può
considerarsi “non impugnabile” e, come tale, “non revocabile”,
potendo, al contrario, la decisione essere modificata da parte del
giudice re melius perpensa.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione alla
seconda ordinanza, l’errata applicazione dell’art. 91 c..p.c., in
relazione all’art. 177 c.p.c.. Sostiene che un’istanza di revoca di
un’ordinanza non può dar luogo ad una pronuncia sulle spese, in
quanto: a) l’art. 91 c.p.c. richiede che la pronuncia sulle spese sia
contenuta nella sentenza che chiude il processo davanti al giudice; b)

2

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione ad

il provvedimento che chiudeva la fase davanti al giudice era la prima
ordinanza e non quella intervenuta sull’istanza di revoca che,
dunque, non aveva carattere definitorio rispetto al procedimento; c)
la soccombenza, presupposto della condanna alle spese, postula una

revoca di un’ordinanza.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole, in relazione alla
prima ordinanza, dell’erronea applicazione degli artt. 28, 29 e 30
della legge n. 749\1942, per avere il Tribunale, a fronte delle
contestazioni della convenuta, chiuso il procedimento dinanzi a sé
senza disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie.
2) Il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 14-4-2008 è
inammissibile.
In questa sede, infatti, va data continuità al principio, più
volte affermato da questa Corte, secondo cui l’ordinanza con la quale
il Tribunale -adito, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno
1942, n. 794, per la liquidazione dei compensi professionali di un
avvocato- abbia dichiarato, come nel caso in esame, l’inapplicabilità
di tale procedura a causa della contestazione del credito, non è
impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111
Cost., in quanto non ha contenuto decisorio, non può acquistare
autorità di giudicato e non preclude la possibilità di proporre la
domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria (Cass. 27-6-

3

domanda in senso sostanziale, che non è contenuta nell’istanza di

2013 n. 16202; Cass. 5-8-2011 n. 17053; Cass. 30-8-2001 n. 11346;
Cass. 29-1-1996, n. 672).
Inammissibile è anche la richiesta di annullamento del
provvedimento in esame al fine di ottenere il mutamento del rito..

il mutamento del rito, nel caso di specie, non è previsto da alcuna
norma, ne’ potrebbe trovare fondamento sulla base di applicazione
analogica di norme dettate per altre controversie; e ciò in quanto il
mutamento del rito ha la finalità di consentire la conservazione degli
atti già compiuti, ma presuppone l’esistenza di due procedimenti a
cognizione piena, mentre lo speciale procedimento per la
liquidazione degli onorari è sommario e ha un oggetto diverso
rispetto a quello per il quale si procede con cognizione ordinaria,
con la conseguenza che la conservazione degli atti non potrebbe
essere realizzata (cfr. Cass. 27-6-2013 n. 16202; Cass. 5-8-2011 n.
17053;. Cass. 9-9-2008 n. 23344, che hanno modificato il precedente
e risalente orientamento di cui a Cass. 24-2-2004 n. 3637).
3) Quanto al ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 6-72008, si osserva che tale provvedimento è impugnabile con il ricorso
per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost, unicamente per la parte
contenente la condanna dell’istante al pagamento delle spese del
procedimento, atteso che la relativa statuizione ha carattere decisorio

4

Come è stato chiarito dalla più recente giurisprudenza, infatti,

e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un
diritto soggettivo.
L’ordinanza in esame, al contrario, non è impugnabile con il
rimedio in parola sotto altri aspetti, trattandosi di provvedimento

dell’istanza di revoca dell’ordinanza del 14-4-2008, risulta privo di
contenuto decisorio e non può acquistare autorità di giudicato
sostanziale: è evidente, infatti, che, anche a seguito della citata
ordinanza, non resta preclusa per il professionista la possibilità di
far valere le sue ragioni creditorie nei confronti del cliente, secondo
le forme del rito ordinario.
Si richiama, al riguardo, il principio più volte affermato da
questa Corte, secondo cui, in tema di impugnazioni, il ricorso
straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è
proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di
ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano
carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di
giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (Cass. 20-72011 n. 15949; Cass. 23-5-2006 n. 12115).
Così circoscritta la questione esaminabile in questa sede, si
osserva che il provvedimento in questione, avendo dichiarato
l’inammissibilità dell’istanza di revoca dell’ordinanza del 14-42008, avanzata dall’avv. Zauli, ha legittimamente condannato

5

che, essendosi limitato a dichiarare, nel merito, l’inammissibilità

quest’ultimo al pagamento delle spese sostenute dalla controparte
nella relativa procedura.
Nella specie, è stata fatta corretta applicazione dei principi
della soccombenza e di causalità per avere l’istante dato inizio ad

spiegare attività difensive e di anticiparne i costi; principi che, come
è stato chiarito dalla giurisprudenza, operano anche nei procedimenti
camerali, nei quali vi sia stata rituale instaurazione del
contraddittorio tra le parti (cfr. Cass. 21-1-2009 n. 1571; Cass. 10-12005 n. 293; Cass. 24-2-1994 n. 1884; Cass. 21-03-89 n. 1416; Cass.
16-5-83 n. 3363).
3) Nessun pronuncia va adottata in relazione alle spese del
presente giudizio di legittimtià, non avendo l’intimata svolto alcuna
attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza
del 14-4-2008 e rigetta il ricorso proposto avverso l’ordinanza dle 67-2008.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio d
11 Consigliere estensore

Il P

9-3-2

un procedimento che ha provocato la necessità, per la controparte, di

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