Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10349 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. II, 11/05/2011, (ud. 21/03/2011, dep. 11/05/2011), n.10349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23915/2005 proposto da:

POIATTI SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PROTEMPORE SIG.

P.M. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato SANCHEZ

EMILIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MUSCOLINO Francesco

Emanuele;

– ricorrente –

contro

MULINI FILIPPO MAIONE SPA;

– intimata –

sul ricorso 27653/2005 proposto da:

MULINI FILIPPO MAIONE SPA P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO

AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTT.

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI

187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ARMUZZA GIOVANNI A.;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POIATTI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACCHIAVELLI 25,

presso lo studio dell’avvocato SANCHEZ EMILIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MUSCOLINO FRANCESCO EMANUELE;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 596/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/03/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 7/10/1987 la società Mulini Maione Filippo S.p.A. (d’ora in avanti semplicemente soc. Maione) conveniva in giudizio la società Poiatti S.p.A. per sentire dichiarare risolto il contratto 10/7/1987 con il quale l’attrice aveva venduto alla soc. Poiatti 4.500,00 quintali di semola di grano duro al prezzo di L. 60.000 al quintale con consegna dal 1.7/7 al 5/8/1987; assumeva che la soc. Poiatti si era resa inadempiente avendo dapprima chiesto un differimento della data di consegna, poi negato l’esistenza del contratto e successivamente rifiutato la consegna della merce;

chiedeva, di conseguenza, la condanna della Poiatti al risarcimento dei danni oltre rivalutazione e interessi.

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 30/6/1994, dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento della soc. Poiatti che condannava a pagare la somma risarcitoria (già rivalutata) di L. 51.250.000 oltre interessi.

La Corte di Appello di Catania con sentenza 22/9/1998 accoglieva l’appello della Poiatti e rigettava l’appello incidentale osservando che la soc. Maione non aveva provato il danno reclamato.

La Cassazione con sentenza 12/4/2002 cassava la sentenza impugnata dalla soc. Maione rilevando che le considerazioni della Corte territoriale in merito alla mancanza di prova del danno erano estranee rispetto al thema probandum in quanto nei contratti di fornitura di materiali genericamente determinati il danno da inadempimento consiste nel mancato guadagno dell’impresa fornitrice ed è presente e va risarcito in base alla ricostruzione ideale degli utili che il venditore avrebbe potuto ragionevolmente conseguire indipendentemente dalla prova che i materiali siano rimasti invenduti o si siano, per qualsiasi ragione, deprezzati.

La soc. Maione riassumeva la causa davanti alla Corte di Appello di Catania quale giudice di rinvio; la soc. Poiatti si costituiva ed eccepiva la mancanza di prova del danno sostenendo che sarebbe stata in atti la prova che la ditta fornitrice era nell’impossibilità di lucrare un maggior guadagno aumentando la produzione. La Corte di Appello riteneva che, invece, l’assunto difensivo della soc. Poiatti fosse infondato in quanto risultava che la Maione, stante la modesta quantità di prodotto oggetto del contratto e le sue notevoli dimensioni, sarebbe stata in grado di eseguire la propria prestazione; di conseguenza rigettava l’appello proposto dalla Poiatti e accoglieva l’appello incidentale della soc. Maione con riferimento: – al mancato riconoscimento (da parte del giudice di primo grado) del danno di L. 14.660.000 corrispondente al guadagno che la soc. Maione avrebbe realizzato da 2.400 quintali di prodotti che sarebbero stati ricavati dalla molitura dei 6.900 quintali di grano duro;

alla decorrenza della rivalutazione e degli interessi, stabilendo la rivalutazione sul debito di valore quantificato in complessive Euro 33.290,81 al 1987 e statuendo che su tale importo, anno per anno rivalutato, decorressero gli interessi legali dovuti quale lucro cessante presunto (sulla base dell’impiego mediamente remunerativo del denaro) per ritardato pagamento della somma come sopra liquidata.

La soc. Poiatti propone ricorso per Cassazione fondato su due motivi articolati il primo su 4 punti e il secondo su due punti.

La soc. Maione resiste con controricorso propone ricorso incidentale fondato su un motivo, al quale resiste con controricorso la soc. Poiatti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimento all’accertamento del danno e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. (con riferimento all’obbligo della Corte territoriale di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte), art. 1223 c.c. e art. 2697 c.c..

La ricorrente sostiene che non sarebbe stato provato ciò che la Cassazione avrebbe richiesto di provare, ossia che la possibilità di un aumento della produzione e dei rifornimenti sia stata impedita dalla mancata esecuzione del contratto; di conseguenza, la sentenza impugnata sarebbe viziata, sia sotto il profilo della carente motivazione in punto danno, sia sotto il profilo del mancato adeguamento ai principi affermati, dal giudice di legittimità.

Il motivo è del tutto privo di fondamento: la sentenza (Cass. sez. 2^, 12/4/2002 n. 5222) che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello ha, al contrario, affermato che la domanda di risarcimento del danno emergente può essere respinta con riferimento alla mancata prova del danno, ma non può essere respinta con gli stessi criteri la domanda con la quale il venditore chieda il risarcimento del lucro cessante per inadempimento contrattuale, e così, sul punto, testualmente si è espressa: “tale argomento (cioè la mancata prova del danno) sarebbe idoneo a sorreggere una pronuncia negatoria di danno emergente, ma non relativamente ad una domanda di lucro cessante derivato dall’inadempimento dei compratori nei confronti di un’ impresa la cui attività di produzione e vendita è esercitata a fine di lucro”.

La Cassazione ha poi precisato che il danno “va risarcito in base alla ricostruzione ideale degli utili che il venditore avrebbe potuto ragionevolmente conseguire dalla regolare esecuzione del contratto indipendentemente dalla prova che i materiali siano rimasti invenduti o si siano, per qualsiasi ragione, deprezzati”; ha aggiunto che a tale conclusione deve giungersi perchè “la ditta venditrice, tanto se commerciante, quanto se produttore, ha la possibilità, entro certi limiti, di aumentare la produzione e i rifornimenti e tale aumento è impedito dalla mancata esecuzione del contratto”; con tale precisazione la Corte ha voluto semplicemente chiarire il motivo per il quale non rileva la prova che i materiali siano rimasti invenduti o si siano deprezzati: tale prova non rileva semplicemente perchè se anche i materiali non comprati dall’acquirente inadempiente fossero venduti ad altro acquirente, non per questo mancherebbe il danno da lucro cessante perchè la venditrice, potendo incrementare la produzione, in caso di regolare esecuzione del contratto avrebbe potuto effettuare due vendite invece che una sola, lucrando l’utile di due contratti invece che di uno solo.

L’argomento, dunque, è utilizzabile per escludere che sia rilevante la prova di non avere potuto ricollocare il materiale invenduto sul mercato, ma non è rilevante per escludere il danno (come invece sostiene la soc. ricorrente) nel caso in cui il venditore non possa concludere con altri lo stesso contratto; in tale ipotesi il danno da lucro cessante, come riconosciuto dalla sentenza sopra richiamata e dal giudice del rinvio, sussiste e deve essere liquidato in base alla ricostruzione ideale degli utili che il venditore avrebbe potuto ragionevolmente conseguire dalla regolare esecuzione del contratto.

Il giudice del rinvio ha fatto corretta applicazione di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione e, quindi, non ha violato il disposto dell’art. 384 c.p.c. e ha accertato il danno da lucro cessante (per l’ulteriore danno commisurato al valore dei prodotti residuale da molitura v. infra) con riferimento all’utile che la soc. Maione avrebbe ricavato dalla vendita di 4.500 quintali di semola di grano duro al netto delle spese di molitura di 6.900 quintali di grano duro.

La motivazione è sufficiente, è fondata su una consulenza tecnica di ufficio che non ha formato oggetto di specifiche censure, non è illogica e non è contraddittoria.

Non sussiste neppure la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il danno è stato in concreto accertato sulla base di elementi documentali e delle risultanze della CTU. D’altro canto, è irrilevante che al momento dell’inadempimento la soc. Maione non potesse, in (indimostrata) tesi, aumentare la produzione, perchè la Corte territoriale ha accertato, tramite la CTU, che la soc. Maione avrebbe potuto agevolmente onorare il contratto di vendita e che la società ha comunque subito danno costituito dal mancato conseguimento dell’utile che avrebbe tratto dall’esecuzione del contratto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224 e 2697 c.c., con riferimento all’inclusione, tra le voci di danno, del valore dei prodotti di molitura del grano duro diversi dalla semola;

nella seconda parte del motivo contesta la qualificazione del danno quale debito di valore e, di conseguenza, la spettanza della rivalutazione, la decorrenza degli interessi, che avrebbero dovuto essere calcolati dalla data della domanda e il cumulo di rivalutazione e interessi.

Con riferimento ai prodotti di molitura, si sostiene che non vi sarebbe prova del danno e che il valore dei prodotti di molitura non avrebbe dovuto essere considerato perchè non rientrava nell’oggetto del contratto.

Il motivo, nel suo riferirsi alla mancata inclusione dei prodotti da molitura nel contratto, è inammissibile perchè non attinge la ratio decidendi e comunque è infondato: la Corte di Appello ha accertato, sulla base della CTU, che per vendere 4.500 quintali di semola di grano duro la soc. Maione avrebbe dovuto sottoporre a molitura 6.900 quintali di grano duro e che da questa attività di trasformazione la società avrebbe ricavato 2.400 quintali di prodotti di molitura per un valore di ulteriori L. 14.660.000, che sarebbero stati certamente venduti anche in tempi diversi.

Pertanto la Corte di Appello ha fatto riferimento all’utile che sarebbe derivato dall’esecuzione del contratto rimasto invece inadempiuto per colpa dell’acquirente, indipendentemente dalla circostanza che l’oggetto della vendita fosse la sola semola di grano duro, posto che dalla vendita della semola la soc. Maione avrebbe ricavato oltre al prezzo, anche i prodotti della lavorazione del grano duro necessaria per trasformarlo in semola; questo mancato utile è sicuramente conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento della soc. Poiatti.

La motivazione, dunque, esiste e non è nè illogica nè contraddittoria – Essendo così ricostruita, in fatto, la vicenda sostanziale ed essendo stato, in coerenza al fatto, ritenuto provato il danno, ne discende che hanno trovato corretta applicazione anche le norme di legge relative al nesso causale tra l’inadempimento e il lucro cessante (art. 1223 c.c.) e all’onere della prova (art. 2697 c.c.).

Nella seconda parte del motivo si censura la qualificazione del danno da lucro cessante per inadempimento contrattuale come debito di valore e non come debito di valuta; si censura inoltre che siano stati applicati gli interessi sulle somme rivalutate e che, comunque, siano stati cumulati interessi e rivalutazione.

Anche tali censure sono infondate.

Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’obbligazione di risarcimento del danno, ancorchè derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore, in quanto intesa a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, onde resta sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cass. 10/3/2010 n. 5843; Cass. 14 novembre 2000 n. 14743, 4 agosto 2000 n. 10263, 16 ottobre 1995 in 10772, 2 febbraio 1995 in 1256, 7 dicembre 1994 n. 10493).

Il suddetto orientamento fa riferimento all’oggetto dell’obbligazione che, mentre nell’obbligazione di valuta è direttamente il denaro, nell’obbligazione di valore, come nella fattispecie, è la reintegrazione del patrimonio altrui; nell’obbligazione di valore la prestazione viene, poi, quantificata in una somma di denaro la quale, tuttavia, non rappresenta l’oggetto proprio del debito (per risarcimento), ma soltanto un suo equivalente economico, un valore rappresentativo di quanto realmente dovuto e cioè la reintegrazione del patrimonio (nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante); d’altra parte, il contratto è di per sè una componente patrimoniale dell’azienda valutabile nell’importo corrispondente all’utile che se ne ritrae dalla sua esecuzione così che il suo venir meno ai reca un danno corrispondente all’incremento patrimoniale che l’imprenditore ne avrebbe tratto.

Nè può essere condivisa l’affermazione della società ricorrente per la quale il danno altro non sarebbe che “a perdita di una somma di denaro, con la conseguenza che il debito risarcitorio sarebbe un debito di valuta soggetto al principio nominalistico: nel caso in esame il danno è espresso in termini pecuniari, ma non è direttamente costituito da una somma di denaro: il contraente non inadempiente non richiede il prezzo, ma lamenta la perdita del “valore” del contratto, rappresentato dalle utilità economiche (tra le quali anche prodotti di molitura) che dal contratto avrebbe potuto ricavare; la situazione del creditore, in questo caso, non è dissimile alla situazione dell’appaltatore che subisca il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c.: la norma, in tale ipotesi, attribuisce all’appaltatore un credito indennitario da mancato guadagno al quale è pacificamente riconosciuta la natura di debito di valore (v. Cass. 17/11/2003 n. 17340).

Ciò, ovviamente, non significa che il danno da inadempimento contrattuale sia sempre un debito di valore: nel caso di risarcimento del danno conseguente alla mora nell’adempimento di un’obbligazione sin dall’origine pecuniaria (così come nel caso di obbligazione restitutoria di somma di denaro a seguito di risoluzione per inadempimento: v. Cass. S.U. 12942/1992) il debito si configura come debito di valuta perchè la moneta non rappresenta il sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, come è proprio delle obbligazioni di valore, ma costituisce l’oggetto diretto di una prestazione che è sempre consistita, sin dall’origine, nella prestazione di una somma di danaro quale conseguenza dell’inadempimento di un’altra prestazione (cfr. Cass. 22/6/2007 n. 14573).

Nella fattispecie, invece e come detto, la parte non inadempiente non ha diritto al (nè reclama il) controvalore pecuniario pattuito per la prestazione rimasta ineseguita, ma reclama e ha diritto ad essere reintegrata nella stessa situazione patrimoniale (anche sub specie delle utilità che avrebbe conseguito) nella quale si sarebbe trovata se il danno non fosse stato prodotto.

In tale situazione, la rivalutazione monetaria non rappresenta il possibile strumento di risarcimento dell’eventuale maggior danno da mora indotto dalla svalutazione monetaria rispetto a quello già coperto dagli interessi legali come accade nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, ma costituisce il necessario mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore in termini monetari attuali (cfr. Cass. n. 14743/2000).

E’ infine immune da censura la statuizione della Corte territoriale che ha riconosciuto la debenza degli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, in quanto conforme ai principi già affermati da questa Corte.

Infatti, sulla base dei principi già affermati da Cass. S.U. n. 1712/1995 la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento riconducibile al mancato guadagno che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma; tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice anche ricorrendo a criteri presuntivi ed equitativi (quale l’attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito), previa valutazione di tutte le circostanze obiettive e soggettive attinenti al caso specifico; in quest’ultima ipotesi, gli interessi non possono essere computati, a far data dalla verificazione dell’illecito, sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riguardo ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) in ordine ai quali l’importo equivalente del bene perduto si incrementa nominalmente, sulla scorta dei prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cass. 20/7/2010 n. 16894; Cass. 19/06/7.008 n. 16637; Cass. 25/8/2006 n. 18490).

Gli interessi cosiddetti compensativi riconosciuti nei debiti originariamente di valore sono dovuti sino al momento in cui il debito si converte in debito di valuta, coincidente con quello in cui diventa definitiva la liquidazione del danno e, quindi, sino a quando passa in giudicato la sentenza che ha effettuato la liquidazione definitiva, con la conseguenza che solo da tale momento il debito è assoggettato al principio nominalistico ai sensi dell’art. 1224 c.c. (Cass. 1/3/2004 n. 4993).

Questi principi non sono stati disapplicati dalla Corte territoriale.

3. Con il ricorso incidentale la controricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e vizio di motivazione in ordine alla decisione della Corte catanese di compensare le spese del giudizio di legittimità sul presupposto (ritenuto erroneo dalla ricorrente in via incidentale) della reciproca soccombenza.

La soc. Maione rileva che nel giudizio di legittimità non era risultata soccombente neppure in parte avendo invece ottenuto quanto richiesto, ossia la cassazione della sentenza impugnata; aggiunge che sarebbe stato violato il principio giurisprudenziale per il quale l’onere delle spese deve gravare su chi ha dato causa al processo o al suo protrarsi e assume che sarebbe stato violato l’art. 91 c.p.c., che pone a carico del soccombente le spese processuali.

Con riferimento al regolamento delle spese processuali questa Corte ha già avuto modo di precisare che il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 25270/2009).

Nel caso concreto, la Corte di Appello, applicando rigorosamente il principio della soccombenza unitamente al principio per il quale la soccombenza si determina in base all’esito finale del giudizio, ha condannato la società convenuta al pagamento delle spese di tutti i giudizi di merito, mentre ha compensato (in applicazione non già dell’art. 91, che la ricorrente incidentale assume violato, ma dell’art. 92 c.p.c.) solo le spese del giudizio di Cassazione avuto riguardo ad una (così definita) reciproca soccombenza nel giudizio di legittimità; evidentemente con tale espressione il giudice del merito non si riferiva alla soccombenza in ordine all’esito finale del giudizio (posto che a pag. 9 della sentenza si da atto che la soc. Poiatti è soccombente), ma alla reiezione di alcuni dei motivi di ricorso per Cassazione (essendo stati rigettati i primi tre motivi di ricorso) proposti dalla parte vittoriosa all’esito finale del giudizio.

La statuizione, pertanto, pur nel suo improprio riferimento alla soccombenza, non risulta illegittima (tenuto conto che dovevano essere applicate le regole sulla compensazione delle spese anteriori alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009), nè immotivata, ma espressione di una motivata valutazione di merito incensurabile in Cassazione.

Il ricorso incidentale deve quindi essere respinto.

4. Invece, nell’esercizio del potere discrezionale per la regolazione delle spese di questo giudizio di Cassazione, questa Corte non ritiene che la soccombenza della società controricorrente in ordine al suo ricorso incidentale giustifichi la compensazione, neppure parziale, delle spese del presente giudizio tenuto conto della marginalità della contestazione sulle spese, che non ha apportato apprezzabili aggravi di difesa, della totale dissonanza delle argomentazioni, difensive della ricorrente principale rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e dell’esito finale della lite che vede in via assolutamente prevalente la soccombenza della ricorrente principale la quale deve, pertanto, essere condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e rigetta entrambi. Condanna la ricorrente principale a pagare alla controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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