Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10349 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 01/06/2020), n.10349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32365-2018 proposto da:

Z.L., R.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO

MAIOLINO;

– ricorrenti –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2892/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa intervenuta nella causa di riduzione per lesione di legittima intrapresa da R.M. contro il fratello R.V. e il coniuge di lui Z.L. in relazione alla successione del comune genitore dei due fratelli R. G.O..

Per quanto ancora interessa in questa sede la Corte accertava che due atti di vendita intercorsi la de cuius, da un lato, il figlio R.V. e il coniuge di lui Z.L., dall’altro, costituivano donazioni indirette in quanto il trasferimento era stato posto in essere per prezzo inferiore al valore degli immobili trasferiti. Secondo le valutazioni del consulente tecnico, che la corte condivideva e faceva proprie, il prezzo previsto in un caso era pari al 15% del valore, nell’altro a circa l’80%. La corte rilevava che la vendita a prezzo inferiore era avvenuta per scelta della disponente, che aveva così inteso preferire nella distribuzione dei suoi beni uno dei due figli, così come risultava anche dalle disposizioni testamentarie. Sussisteva quindi il requisito dell’animus donandi.

La corte confermava inoltre la sentenza nella parte in cui il tribunale, nel ridurre la disposizione testamentaria a favore di R.V., aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata per la reintegrazione.

Per la cassazione della sentenza R.V. e Z.L. hanno proposto ricorso, affidato a cinque motivi.

R.M. ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1470 e 749 c.c..

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito ha riconosciuto che la de cuius, in relazione ai due trasferimenti impugnati, aveva consapevolmente venduto a prezzo inferiore al valore di mercato dei beni, con l’intento di beneficiari gli acquirenti.

Si sostiene che nella fattispecie ravvisata dalla corte del negotium mixtum cum donatione, la prova della consapevolezza del divario di valore e dell’intento del disponente di beneficiare per questa via l’acquirente incombe a chi la deduce.

Tale prova nella specie non è stata fornita.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

La sentenza è oggetto di censura per avere desunto l’esistenza dell’animus donandi dal tenore delle disposizioni testamentarie, mentre ciò non costituiva presunzione idonea a tal fine.

Si pone in luce che la consapevolezza del maggior valore dei beni non fu neanche allegata dalla controparte nel giudizio.

Il terzo motivo denuncia – violazione e falsa applicazione degli artt. 1470, 1414 e 1417 c.c..

In tema di simulazione di atti di disposizioni compiuti dal de cuius la facoltà riconosciuta al legittimario, di provare la simulazione senza limite, sussiste solo nei confronti del coerede, non nei confronti del terzo, occorrendo, in questo secondo caso, la controdichiarazione.

Il quarto motivo, coordinato con il precedente, denuncia violazione degli art. 537 e 533 c.c..

In conseguenza del fatto che era stata utilizzata nei confronti di Z.L. una prova non ammissibile, la differenza di prezzo, per la parte riferibile alla medesima, non andava considerata ai fini del calcolo della legittima.

Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 1414 e 769 c.c., perchè la corte avere ritenuto sussistente la sproporzione fra le prestazioni nonostante in uno dei due atti il divario di valore fosse inferiore al 20%.

Il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 1224 c.c..

La differenza fra il valore del bene e il prezzo costituisce debito di valuta. La corte non doveva quindi riconoscere la rivalutazione monetaria sull’importo liquidato in favore dell’attore legittimario.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere rigettato con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

3. I primi due motivi da esaminare congiuntamente sono infondati.

Il negotium mixtum cum donatione (compravendita ad un prezzo inferiore al valore venale della cosa oggetto del contratto), mediante il quale l’alienante mira al perseguimento di uno scopo di liberalità attraverso l’attribuzione della differenza fra il maggiore valore della cosa ed il prezzo pattuito, integra una donazione indiretta, per la cui validità non occorre la forma richiesta per la donazione diretta, bastando quella rivestente il negozio utilizzato per il conseguimento del fine di liberalità (Cass. n. 201/1972; n. 13337/2006; n. 23297/2009; n. 23215/2010).

Per la sussistenza della fattispecie del negotium mixtum cum donatione occorre che risulti l’animus donandi (Cass. n. 201/1972). Pertanto, la vendita di un bene ad un prezzo inferiore al suo valore venale configura un negotium mixtum cum donatione solo quando, accanto alla duplice componente onerosa e di liberalità del negozio, sia accertata anche, in riferimento alla differenza tra il valore del bene ed il prezzo pattuito, la coscienza, nell’alienante, di dare una cosa di valore economicamente maggiore del corrispettivo convenuto a titolo di prezzo, e, quindi, l’intenzione di attribuire gratuitamente tale maggior valore (animus donandi) (Cass. n. 1266/1986; n. 7969/1991; n. 19601/2004; n. 1955/2007; n. 10614/2016). In altre parole occorre che la insufficienza del corrispettivo sia stata devoluta ed orientata al fine di arricchire la controparte avvantaggiata (Cass. n. 1931/1991). Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il negotium mixtum cum donatione l’onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell’alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall’animus donandi nei confronti dell’acquirente (Cass. n. 19601/2004).

La sentenza impugnata è in linea con tali principi.

In perfetta coerenza con i requisiti richiesti per la sussistenza del negotium mixtum cum donatione, la liberalità non è stata fatta dipendere dalla semplice sproporzione, avendo la corte di merito riconosciuto che la sproporzione fu voluta dalla de cuius allo scopo di attuare una liberalità in favore del figlio V.. La corte ha considerato che i due negozi si inserivano in un disegno unitario diretto ad attuare un trattamento preferenziale al figlio V., confermato anche dal tenore delle disposizioni testamentarie.

Tale positivo riscontro dell’animus donandi non rileva errori logici o giuridici, risolvendosi pertanto in un apprezzamento di merito, incensurabile in cassazione (Cass. n. 111/1964).

Il terzo motivo è infondato.

La riunione fittizia ex art. 556 c.c., – diversamente dalla collazione che opera solo nei rapporti fra i coeredi indicati dall’art. 737 c.c., (coniuge e discendenti) – riguarda tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario. E’ inoltre pacifico che, diversamente dalla collazione, le regole stabilite dall’art. 556 c.c., per la formazione della massa di calcolo della legittima hanno carattere cogente, non potendo il de cuius stabilire che una certa donazione non debba essere computata: la dispensa dalla collazione non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 74/1967).

Sono ovviamente soggette a riunione fittizia anche le donazioni simulate sotto specie di negozio oneroso, con la correlativa facoltà del legittimario, il quale sia leso della simulazione, di provare la stessa simulazione senza limiti, nella veste di terzo.

Tale facoltà sussiste allo stesso modo sia nei confronti del donatario coerede, sia nei confronti del donatario estraneo.

L’agevolazione probatoria accordata al legittimario non implica necessariamente che la simulazione sia stata fatta valere in via strumentale ai fini della riduzione della stessa donazione. Il pregiudizio per il legittimario sussiste anche se la donazione simulata non sia per sè stessa lesiva della quota di riserva.

Questa Corte ha recentemente chiarito che il legittimario ha la veste di terzo, di fronte ai negozi simulati posti in essere dal defunto, ogni qual volta la simulazione sia fatta valere in funzione di un effetto dipendente dalla determinazione della quota di riserva con il procedimento di riunione fittizia, effetto non necessariamente coincidente con la riduzione della donazione dissimulata (Cass. n. 12317/2019).

La legittima si calcola sul relictum aumentato del valore dei beni donati, ma si prende in primo luogo sui beni relitti. In questo senso la riunione fittizia serve innanzitutto a determinare quanta parte del relictum è desinata a formare. I criteri di calcolo della legittima sono consegnati in modo tale che l’accertamento della liberalità simulata, facendo entrare il bene nella massa formata a norna dell’art. 556 c.c., potrebbe creare le condizioni per una diversa ripartizione dei beni relitti ai sensi dell’art. 553 c.c., come nel caso di Cass. n. 12317/2919 cit., oppure, come nel caso in esame, a rendere riducibili disposizioni testamentarie altrimenti al riparo da pretese del legittimario, al quale deve essere perciò consentito di far valere la simulazione in qualità di terzo, per evitare il danno che si verificherebbe se la quota di riserva fosse calcolata senza conteggiare il bene apparentemente alienato.

Il rigetto del terzo motivo comporta l’assorbimento del quarto, che suppone la fondatezza della censura relativa all’inammissibilità della prova per presunzione nei confronti della Z., che è invece palesemente infondata, come appena detto.

E’ infondato il quinto motivo, se non assorbito in dipendenza del rigetto dei primi due motivi.

Nella logica della sentenza l’uso della espressione “la differenza in questione non è minima”, riferita alla differenza fra prezzo e valore degli immobili, non evidenzia alcun errore sulla identificazione dei requisiti della fattispecie, essendo un modo diverso di esprimere che la corte riteneva significativo il divario fra prezzo e valore.

Ancora una volta, sotto la veste della violazione di legge, il ricorrente censura in realtà l’apprezzamento compiuto del giudice di merito, nella parte in cui, con riferimento a uno dei due negozi, ha ritenuto di significativa entità una sproporzione di circa il 20%.

Il sesto motivo è infondato.

Secondo il ricorrente la corte avrebbe dovuto fare applicazione del principio che, “nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione – che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente – la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo ah origine un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento” (Cass. n. 25646/2008).

La censura non coglie la ratio decidendi.

Il principio invocato dal ricorrente riguarda la collazione per imputazione, mentre nel caso in esame la corte ha fatto di applicazione degli istituti a tutela della quota di riserva.

La corte, una volta accertata la esistenza nelle due vendite dei requisiti del negotium mixtum cum donatione, ha conteggiato le relative donazioni nella riunione fittizia ai sensi dell’art. 556 c.c.. Il calcolo ha rilevato l’esistenza di una lesione di legittima pari a Euro 68.060,84. Ciò posto i giudici di merito hanno “ridotto il valore della quota attribuita per testamento a R.V.”, condannato a corrispondere il relativo importo.

E’ ovvio che la somma liquidata in favore del legittimario nel caso di specie non rappresenta l’equivalente pecuniario delle liberalità realizzate coi negozi misti, conferito dal donatario in collazione con il metodo dell’imputazione. La somma esprime piuttosto la entità della lesione della quota di riserva (calcolata anche sul valore di quelle liberalità ex art. 556 c.c.), che il legittimario attore ha recuperato con la riduzione della disposizione testamentaria non in natura, ma mediante conguaglio. In questo caso, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’integrazione costituisce credito di valore e non già di valuta: “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell’asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonchè determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso, sicchè quest’ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene – riferito al momento dell’ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali – cui il legittimario avrebbe diritto affinchè ne costituisca l’esatto equivalente” (Cass. n. 5320/2016).

La sentenza impugnata, pertanto, in assenza di qualsiasi contestazione circa i presupposti della reintegrazione della legittima per conguaglio invece che in natura, è esente dalla critica mossa dal ricorrente, che ha fondato la censura sulla base di un principio riferito a una ipotesi diversa da quella oggetto d lite.

In conclusione il ricorso deve essere interamente rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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