Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10348 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CUNEO, in persona del Prefetto

pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

n. 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Saluzzo n. 300/05,

depositata in data 16 novembre 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto che la Corte di

cassazione disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti

del Ministero della Difesa;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pierfelice Pratis, che si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 16 novembre 2005, il Giudice di pace di Saluzzo accoglieva l’opposizione proposta da C.M. nei confronti della Prefettura di Cuneo, avverso il verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 136 C.d.S., comma 2, elevato dalla Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo.

Il Giudice di pace riteneva che il verbale opposto fosse illegittimo perchè, in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, non conteneva l’indicazione del Giudice di pace al quale l’interessato avrebbe potuto proporre ricorso.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo sulla base di tre motivi; l’intimato non ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 13, 14, 22 e 23, nonchè dell’art. 100 cod. proc. civ., e delle altre norme volte ad individuare l’organo accertatore dell’amministrazione legittimata a resistere nel giudizio di opposizione avverso il verbale di contestazione.

La ricorrente rileva che il ricorso in opposizione era rivolto avverso un verbale di accertamento redatto da agenti appartenenti all’Arma dei Carabinieri. La Prefettura di Cuneo, alla quale era stato notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza dinnanzi al Giudice di pace, era dunque carente di legittimazione passiva, spettando questa al Ministero della difesa ovvero al Ministero dell’Interno. Nella specie, invero, il Prefetto di Cuneo non ha mai avuto modo di emettere il provvedimento di cui all’art. 223 C.d.S., che avrebbe potuto giustificare la sua partecipazione al giudizio.

Con il secondo motivo, l’amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 186 e 200 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, rilevando che l’adito Giudice di pace era carente di competenza in ordine alla proposta impugnazione, competente essendo il Giudice penale, costituendo il verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, una notitia criminis, in relazione alla quale si sarebbe dovuto seguire il procedimento delineato dal codice di procedura penale.

Con il terzo motivo, l’Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, e successive modificazioni, e dell’art. 24 Cost. nonchè degli artt. 22 e seguenti della L. n. 689 del 1981, rilevando che la mancata indicazione dell’autorità cui proporre opposizione – ipotesi, questa, non ricorrente nel caso di specie, giacchè avverso il verbale di accertamento di un reato non sarebbe comunque possibile l’opposizione della L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23 – integra comunque non una causa di invalidità del verbale di accertamento, ma, al più, una mera irregolarità dello stesso, la cui unica conseguenza sarebbe quella di rendere scusabile l’errore nel quale dovesse incorrere l’opponente nell’individuare il giudice competente (errore, peraltro, non verificatosi nel caso di specie).

Il secondo motivo, che ha carattere preliminare, in quanto concerne la stessa proponibilità della opposizione della L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23, avverso un verbale di accertamento del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, è manifestamente fondato e va pertanto accolto.

L’atto impugnato in sede di merito, infatti, non era costituito da un provvedimento sanzionatorio o cautelare amministrativo, in virtù del quale sarebbe stata esperibile l’opposizione ex art. 205 C.d.S., in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 22, nè da un verbale di accertamento di infrazione stradale, costituente illecito amministrativo, per il quale l’art. 204 bis C.d.S., consente la diretta impugnazione, secondo il rito di cui alla sopra citata legge, davanti al Giudice di Pace. L’art. 186 C.d.S., comma 2 (nel testo ratione temporis applicabile) prevede e punisce quale contravvenzione, con le sanzioni penali dell’ammenda e dell’arresto, oltre quella accessoria della sospensione della patente, la guida di veicoli in stato di ebbrezza. Ne consegue che, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare in precedenti analoghe vicende, il processo verbale che accerti siffatto illecito, in quanto costituente una vera e propria notitia criminis, non rientra nella competenza del giudice civile, in particolare del giudice di pace, prevista dall’art. 204 bis cit., in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 22, che, accordando al “trasgressore” una facoltà alternativa alla proposizione del ricorso di cui al precedente art. 203 (ricorso al Prefetto) , non può che riferirsi ai soli illeciti amministrativi, per i quali il procedimento sanzionatorio compete a detta autorità.

Vero è che, in caso di ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato l’art. 223 C.d.S., comma 5, ultima parte, prevede la facoltà di opposizione ai sensi dell’art. 205; ma tale particolare impugnativa attiene non al materiale ritiro del documento, operato dagli agenti accertatori all’atto della contestazione, bensì al conseguente provvedimento cautelare, di sospensione dell’abilitazione alla guida, che il Prefetto ha facoltà in tali casi di adottare ai sensi dell’art. 223, comma 3, provvedimento che nella specie non risulta, nè viene dedotto, essere stato oggetto dell’opposizione davanti al Giudice di Pace (in tal senso, v. Cass., n. 17342 del 2007; Cass., n. 13207 del 2005).

Da quanto sopra consegue, coerentemente a quanto è stato deciso nei precedenti analoghi, l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con diretta pronunzia dell’inammissibilità dell’opposizione da parte di questa Corte ex art. 384 cod. proc. civ., comma 1, non essendo necessari altri accertamenti di fatto.

L’intimato, in applicazione del principio della soccombenza, deve quindi essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, non essendosi l’amministrazione costituita in detto giudizio con il ministero dell’Avvocatura dello Stato.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da C.M. avverso il verbale di accertamento elevato dall’Arma dei Carabinieri il 24 dicembre 2004; condanna il C. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA