Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10348 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10348
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28137-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DALLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FOCELDA S.P.A, C.f. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona
dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LARGO LUCIO APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA
MARTINO che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5528/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/06/2015;
vista la memoria ex art. 378 c.p.c. depositata da parte ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la C.T.R. della Campania ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento per Ires, Irap ed Iva dell’anno di imposta 2008 con i quali era stata accertata una maggiore plusvalenza derivante da cessione immobiliare sulla base del valore rideterminato, in sede di accertamento con adesione, ai fini dell’imposta di registro;
2. l’amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione: 1) degli artt. 112 e 132 c.p.c., per non avere la C.T.R. tenuto conto delle contestazioni formulate dall’Ufficio ovvero per averne presupposto erroneamente l’inesistenza; 2) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 2967 c.c., per avere l’Ufficio legittimamente desunto la plusvalenza dall’atto di adesione del contribuente in sede di determinazione dell’imposta di registro;
3. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. il ricorso, sebbene non inficiato dai profili di inammissibilità sollevati dalla controricorrente, è comunque infondato;
5. si è infatti definitivamente consolidato l’orientamento di questa Corte in base al quale il principio di presunzione di corrispondenza del prezzo incassato a quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro – salva la prova fornita dal contribuente di avere in concreto venduto o acquistato ad un prezzo inferiore – è ormai superato dallo ius superveniens di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, che così testualmente recita: “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347” (Cass. Sez. 5, sent. nn. 23498/16, 22221/16, 7488/16, 6135/16; Cass. sez. 6-5 ord. nn. 1824/17, 16932/16, 11543/16);
6. a tale nuovo principio non fa eccezione l’ipotesi in cui il maggior valore ai fini dell’imposta di registro sia scaturito, come nella specie, da un accertamento con adesione, stante il chiaro tenore della norma che, come visto, include ogni caso di valore “dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro” (v. Cass. sez. 6-5 nn. 26633/16, 25241/16, 23917/16, 16932/16, tutte in fattispecie nelle quali la maggiore imposta di registro era stata determinata proprio a seguito di accertamento con adesione);
7. la stessa giurisprudenza citata ha altresì chiarito che, trattandosi espressamente di norma d’interpretazione autentica, essa è applicabile retroattivamente (v. L. n. 212 del 2000, art. 1, commma 2), anche alle controversie già iniziate sotto il vigore della disciplina previgente;
8. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;
9. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017