Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10348 del 19/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10348 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 6428-2013 proposto da:
COMER SUD S.P.A. Società incorporante di “Superauto
S.r.l.” P.I. 01119900874, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SALARIA, 292, presso lo studio
dell’avvocato PAOLA BARTOLINI, rappresentata e difesa
2016

dall’avvocato SILVESTRO VITALE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

559
contro

LUPO SALVATORE C.F. LPUSVT72M12C342N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 5, presso

Data pubblicazione: 19/05/2016

lo studio dell’avvocato SANDRA AROMOLO, rappresentato
e difeso dall’avvocato ANTONIO GIUSEPPE BONANNO,
giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 630/2012 della CORTE D’APPELLO
CALTANISSETTA, depositata il 19/12/2012 R.G.N.

828/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato VITALE SILVESTRO;
udito l’Avvocato IOANNUCCI MATTIA per delega BONANNO
ANTONIO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di

RG n 6428/2013

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Caltanisetta , in riforma della sentenza del Tribunale di Caltanisetta, ha
dichiarato illegittimo il licenziamento di Salvatore Lupo intimato dalla soc SuperAuto , ora
incorporata nella Comer Sud spa , all’esito della procedura di riduzione del personale ai sensi
della L 223/1991 , ed ha condannato la società a pagare un risarcimento pari alla retribuzione
globale di fatto mensile di € 1571,10 dal licenziamento alla data di effettivo pagamento

perceptum ; nonché in luogo della reintegra al pagamento dell’indennità di cui al quinto
comma dell’art 18 stat lav pari a 15 mensilità , oltre integrazione del trattamento di fine
rapporto .
La Corte territoriale, ha ritenuto che la comunicazione preventiva inviata dalla Superauto in
data 10/12/2009 con cui si era dato inizio alla procedura , non conteneva alcun cenno in ordine
ai motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si riteneva di non potere adottare misure
idonee a porre rimedio alla situazione di crisi , cioè la società non spiegava nella
comunicazione iniziale le ragioni che impedivano il ricorso a contratti part-time, alla CIG o altre
soluzioni alternative ; che a riguardo l’espressione contenuta nella comunicazione che ” non si
prevede nel breve periodo un’inversione di tendenza” non era sufficiente , né era sufficiente la
specificazione contenuta in sede di esame congiunto con le 0055 “sull’insussistenza dei
presupposti per l’accesso agli armonizzatori sociali”. La Corte ha , quindi concluso per la
violazione dell’alt 4 comma 3 L n 223 citata
La Corte ha inoltre affermato la violazione dell’art 4, comma 9, per inesatta indicazione delle
modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Ha rilevato, infatti, che
nel verbale di esame congiunto del 2/2/2010 innanzi al Servizio ULP di Caltanistetta era stato
previsto come criterio di scelta di privilegiare il criterio della volontarietà e per il resto di
applicare i criteri di legge di cui all’ad 5 legge citata ; che tuttavia l’indicazione dei suddetti
criteri non era stata riportata nella comunicazione di cui all’art 4, comma 9, da cui emergeva
solo che in concreto era stato applicato il criterio della volontarietà e poi solo quello
dell’anzianità ma non quello dei carichi di famiglia; che infatti la stessa società solo nella
memoria di costituzione aveva affermato di aver fatto ricorso ad una graduatoria di prassi,
priva di qualsiasi fondamento normativo o contrattuale , che assegnava un punto per ogni
anno di servizio e due punti per ogni familiare a carico.
Avverso la sentenza ricorre la Comer Sud, incorporante la Superauto srl, con due motivi .
Resiste il Lupo il quale deposita anche memoria ex ad 378 cpc .
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art 4, comma 3, L n 223/1991 ( 360
n 3 cpc)

1

dell’indennità sostitutiva di cui al quinto comma dell’ad 18 L n 300/1970 , detratto l’aliunde

RG n 6428/2013

Censura l’affermazione della Corte secondo cui la comunicazione di apertura della procedura
non conteneva i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per cui non era possibile adottare
misure alternative idonee a porre rimedio alla crisi .
Deduce che erano stati assolti gli obblighi di legge : il personale in esubero erano venditori ed
amministrativi che non avevano titolo per accedere nel 2009 alla CIG o alla CIGS , ovvero a
contratti di solidarietà non spettanti alle aziende con posizione nel terziario .
Lamenta che la Corte non aveva correlato l’art 4 , comma 3, e la prescrizione di legge relativa

economica , descritta ampiamente nella comunicazione di avvio della procedura.
Deduce che la.Corte d’appello aveva interpretato la norma come un,obbligo di indicare i singoli
ammortizzatori sociali per escluderne l’applicazione anche se si evinceva dagli atti che la
questione era stata dibattuta e che il ricorso ad essi non era possibile o opportuno secondo i
programmi e le esigenze aziendali.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto fondate le critiche mosse dal lavoratore circa la sussistenza
della violazione della normativa in materia sotto il profilo della mancata indicazione nella
lettera di avvio della procedura di licenziamento dei motivi per i quali non sarebbe stato
possibile praticare soluzioni alternative alla riduzione di personale.
Ha in particolare rilevato che nella nota di avvio della procedura di licenziamento collettivo non
erano spiegato le ragioni che impedivano ad esempio il ricorso ai contratti part-time o l’accesso
alla Cassa Integrazione Guadagni o ad altre soluzioni alternative. Ha aggiunto, altresì, che la
mancata indicazione di detti dati non risultava neppure contestata dalla società la quale ,
invece, sosteneva sul punto che tale indicazioni potevano desumersi dal testo della
comunicazione secondo cui ” non si prevedeva nel breve periodo un’inversione di tendenza”;
né tale insufficienza poteva ritenersi sanata in base alla specificazione effettuata dalla società
.wit

.tnni-rit, mriniiinto con la OOSS ” sull’inbussiGtenza dei drem-ippotti per lince.g.go nqli

Ammortizzatori sociali “.

Le censure della ricorrente non sono idonee ad invalidare la decisione impugnata che,
esaminata la lettera di avvio della procedura, ne ha evidenziato le palesi deficienze sotto il
profilo dell’insussistenza di misure alternative .
La procedura disciplinata dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, è volta sia a consentire una proficua
partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il
processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell’interesse del lavoratore destinato
potenzialmente ad essere estromesso dall’azienda: con la conseguenza, nel caso di mancata
indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dal citato
art. 4, dell’insanabile inefficacia dei successivi licenziamenti intimati ai lavoratori, legittimati a
denunciarne l’incompletezza e il conseguente vizio del licenziamento (Cass. 2 marzo 2009, n.
5034; Cass. 11 luglio 2007, n. 15479).
2
5—;)

alle possibili soluzioni alternative al licenziamento con il concreto contesto aziendale di crisi

RG n 6428/2013

Ed ancora, questa Corte ha sottolineato la necessità della conformazione della comunicazione
ai requisiti prescritti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, per consentire alle
organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni che determinano l’esubero di
personale e le unità che, in concreto, l’azienda intende espellere, di talché sia evidenziabile la
connessione tra le enunciate esigenze aziendali e l’individuazione del personale da licenziare e
sia consentito all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un

misure alternative al programma di esubero (Cass. 12 novembre 2013, n. 25394; Cass. 16
gennaio 2013, n. 880; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825).
È bene poi ribadire come non si tratti, anche secondo la chiara affermazione della Corte
territoriale (a pg. 17 della sentenza), di esercitare un controllo sulla legittima scelta
imprenditoriale di adire una procedura di licenziamento collettivo, assolutamente coerente con
il principio di libertà dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e pertanto insindacabile in
sede giudiziale, quanto piuttosto di verificare il rispetto della specificità degli oneri di
comunicazione in sede di apertura e chiusura della procedura di mobilità, previsti dalla L. n.
223 del 1991, art. 4, commi 3 e 9, (Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825).
Né la decisione appare contrastare con i principi affermati da questa Corte ( cfr Cass
24646/2007) e pure richiamati dalla ricorrente secondo cui non è ipotizzabile l’ esistenza di
un obbligo, in capo al datore di lavoro, di indicazione della impossibilità di adottare tutti i
rimedi alternativi “astrattamente” ipotizzagli, giacché questi, nella logica stessa ed alla luce
delle finalità di intervento e controllo da parte delle organizzazioni sindacali cui la
comunicazione è preordinata ,non possono che avere come riferimento la situazione della
singola azienda, di talché è sufficiente esporre le ragioni per cui, nel preciso contesto
aziendale, non siano praticabili le misure cui più frequentemente ed efficacemente si ricorre
per evitare la dichiarazione di esubero del personale.
Nella specie infatti neppure si è fatto cenno , come evidenziato dalla Corte territoriale, alle
misure alternative “tipiche “, cui a tal fine si ricorre, quali il part time e gli ammortizzatori
sociali, e nella specie nessuno dei due strumenti viene esaminato in violazione dell’art 4,
comma 3, che impone veri e propri obblighi di allegazione preventiva la cui inottemperanza
non può essere sanata con i successivi incontri sindacali .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo ( art
360 n 5 cpc ).
Censura l’affermazione della Corte secondo cui ,l’indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori
da licenziare non era stata riportata nella comunicazione di cui all’art 4, comma 9 L.223/91 dal
cui prospetto emergeva soltanto il criterio della volontarietà e poi quello dell’anzianità e non
anche quello dei carichi di famiglia con conseguente inesatta indicazione delle modalità di
applicazione dei criteri scelta dei lavoratori da licenziare
Il motivo è infondato.
3

effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di

RG n

6428/2013

Deve premettersi che la sentenza è stata pubblicata dopo 1’11 settembre del 2012 e pertanto
al ricorso per cassazione è applicabile, quanto all’anomalia motivazionale, l’art. 360 c.p.c., n.
5, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. con L. n. 134 del 2012
Nel sistema, l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato
dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di
controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Con esso si è invero
avuta (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) la riduzione al minimo costituzionale del

denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante e attiene. all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal
testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce,
con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra
affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. In
questo contesto, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio
specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
determinato un esito diverso della controversia).
La ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe esaminato la relazione del 3/2/2010
invaiata agli enti regionali del lavoro ed in particolare il prospetto allegato dal quale si
sarebbero potuti evincere i criteri adottati .
Nella specie la Corte territoriale mostra di aver esaminato tutta la documentazione .Ha
affermato, infatti, che nel verbale di esame congiunto del 2/2/2010 innanzi all’ULP di
Caltanisetta si era previsto , come criterio di scelta, di privilegiare il criterio della volontarietà e
per il resto di applicare i criteri di legge di cui all’ad 5 L n 223/1991 in relazione ai comparti ed
ai profili professionali indicati nella comunicazione di apertura del licenziamento . La Corte ha
poi riferito che l’indicazione dei suddetti criteri non era stata poi riportata compiutamente nella
comunicazione del 3/2/2010 di cui all’art 4 , comma 9 , L n 223 citata e che soltanto nelle
memorie di costituzione in primo grado e nel giudizio d’appello la società aveva affermato di
aver fatto ricorso ” ad una graduatoria di prassi che assegna un punto per ogni anno di servizio
e due punti per ogni familiare a carico ” . Secondo la Corte tale tardiva indicazione di una ”
graduatoria di prassi ” peraltro sganciata da qualsiasi norma di legge , di contratto o di
regolamento prevedente l’assegnazione dei predetti punteggi non era idonea a sanare
l’incompletezza della comunicazione in violazione dell’ari 4 , comma 9, della L n 223/1991.
La decisione della Corte , pertanto,è conforme al disposto normativo che impone l’indicazione
delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art 5 , comma 1, I
citata ; né , come affermato dalla Corte , dette informazioni avrebbero potuto evincersi dal
prospetto allegato alla comunicazione , che la Corte mostra di aver esaminato e dal quale
4

sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale

RG n 6428/2013
risultava che la scelta era caduta sul Lupo meno anziano dell’altro dipendente, pur avendo il
primo due familiari a carico .
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della
ricorrente a pagare le spese processuali . Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di
proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’ad 13 , comma 1 quater, dpr n
115/2002.
PQM

4000,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali
ed accessori di legge
Ai sensi dell’art 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento , da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13 .
Roma 11/2/2016

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro

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