Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10348 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10348 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 21569-2008 proposto da:
TARRAGONI CARLA, PORCELLI MATTEO, PORCELLI DANIELE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO ZACCHIA
9, presso lo studio dell’avvocato GIALDRONI MARIO,
che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

2014
707

CURATELA FALLIMENTO ALMA COSTRUZIONI SRL in persona
del

Liquidatore

pro

tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo
studio dell’avvocato PAPARELLI ELENA, rappresentato e

Data pubblicazione: 13/05/2014

difeso dall’avvocato TONELLI LANFRANCO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2479/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CORRENTI;
udito l’AvvocatoMARINELLI Vittorio Amedeo, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato GIALDRONI Mario,
difensore dei ricorrenti che si è riportato agli atti
depositati ed ha insistito nell’accoglimento degli
Ahtessi;
udito l’Avvocato TONELLI Fabio, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato TONELLI Lanfranco, difensore
del resistente che ha chiesto l’accoglimento delle
difese già depositate;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 18/03/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello 29.8.2003 Porcelli Giulio chiedeva la riforma della sentenza del
Tribunale di Latina che, decidendo sull’opposizione proposta avverso il d.i. per la
somma di lire 133.001.300, emesso in favore di AL.MA Costruzioni srl in
conseguenza del contratto di appalto tra le parti, aveva rigettato l’opposizione,

AL.MA, con rimessione di detta domanda al tribunale fallimentare e condanna alle
spese.
La Corte di appello di Roma, con sentenza 31.5.2007, rigettava l’appello
confermando la statuizione di improcedibilità della domanda risarcitoria e corretta
l’esclusione della pregiudizialità i in quanto la riconvenzionale dell’opponente era
conseguente all’accertamento del dedotto inesatto adempimento dell’appaltatore.
Ricorrono Porcelli Daniele e Matteo, Tarragoni Carla, quali eredi di Giulio Porcelli,
con tre motivi, resiste la curatela del fallimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente respinte l’eccezione di tardività del ricorso, che risulta
depositato nei termini presso l’ufficiale giudiziario, e quella di inidoneità dei quesiti.
Si denunzia, col primo motivo, violazione degli artt. 52 e 56 L.F. col quesito se tutta
la causa debba rimanere attratta dal tribunale fallimentare.
Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza stante l’omessa sospensione
necessaria col relativo quesito.
Col terzo motivo si lamentano vizi di motivazione sull’esclusione della
pregiudizialità della domanda riconvenzionale, senza momento di sintesi.
Le censure sono infondate.
La Corte territoriale ha confermato la statuizione di improcedibilità della domanda
risarcitoria e corretta l’esclusione della pregiudizialità in quanto la riconvenzionale

dichiarato improcedibile la domanda di danni nei confronti del fallimento della

dell’opponente era conseguente all’accertamento del dedotto inesatto adempimento
dell’ appaltatore.
Correttamente il tribunale aveva trattenuto e deciso la causa di opposizione a d.i.
Dagli atti non risultava alcuna specifica contestazione da parte del Porcelli in ordine
all’esecuzione dei lavori per oltre due mesi dall’ultimazione e dalla consegna.

applicazione della giurisprudenza di questa Corte Suprema ) secondo la quale il
tribunale ordinario resta competente per la causa di opposizione a d.i. mentre al
tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, va rimessa esclusivamente la
domanda per la quale sussiste la sua competenza funzionale ed inderogabile (Cass.
27.5.2011 n. 11749).
Ad analoghe conclusioni bisogna pervenire per il secondo motivo.
Non si verte in tema di sospensione necessaria (S.U. n. 9440/2004).
Va, comunque, rilevato che questa Suprema Corte ha bandito la legittimità della
sospensione c.d. facoltativa (Cass. S.U. 1 ottobre 2003 n. 14670) e che parte
ricorrente ha omesso di indicare le ragioni che avrebbero potuto comportare la
sospensione ex art. 295 c.p.c. (nell’interpretazione accolta dalla Corte) (cfr.
ordinanza S.U. 5 novembre 2001 n. 13682).
3 ‘0344
Il terzo motivo manca del momento di sintesi non merita accoglimento per quanto
sopra dedotto.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in euro 2700
di cui 2500 per compensi, oltre accessori.

k..,

Roma 18 marzo 2014.
Il consigli e estensore

il P

Ne deriva il rigetto del primo motivo ,avendo la decisione impugnata fatto corretta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13 MAG. 2014

Roma,

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