Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10348 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. II, 11/05/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 11/05/2011), n.10348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23630-2005 proposto da:

Soc. PAGURO S.a.S. DI PISANA CORRADO – già PAGURO S.R.L. – P. IVA

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 31, presso lo

studio dell’avvocato PULSONI FABIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PUSTORINO DOMENICO;

– ricorrente –

contro

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI

GOFFREDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GAZZOLA LUCIANO, costituitosi il 17.10.2006 con procura speciale in

calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 104/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato GOFFREDO GOBBI difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.F. esponeva che l’I 1.9.1997 aveva stipulato con la s.r.l. Paguro, per il tramite della s.r.l. Omega Studiòs, contratto preliminare di vendita immobiliare, nella forma della multiproprietà, concernente un’unità ricompresa nel complesso denominato Villaggio Baia Fenicia di Vulcano (località (OMISSIS)); aveva corrisposto l’intero prezzo di L. 17.000.000 e le spese accessorie, conferendo, poi, ancora su indicazione dell’intermediaria, procura speciale al soggetto dalla medesima designato per la stipulazione dell’atto traslativo senza ottenere il trasferimento del bene, essendo vanamente decorso il termine previsto, mentre, nelle more, la promittente-venditrice aveva solo sollecitato, ottenendolo, il pagamento della quota condominiale relativa al 1998.

Ciò posto, l’istante conveniva in giudizio la s.r.l. Paguro dinanzi al Tribunale di Treviso – sezione distaccata di Castelfranco Veneto – per sentire emettersi sentenza di trasferimento ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., con la condanna della società convenuta anche al ristoro del danno cagionatogli; in subordine instava per la risoluzione del contratto, con le connesse pronunzie, restitutorie e risarcitorie.

La s.r.l. Paguro contrastava le pretese avversarie, eccependo, in limine, l’incompetenza per territorio del giudice adito a favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari e rilevando, altresì, che la controversia doveva stimarsi devoluta ad arbitri – nell’ipotesi di ritenuta validità del vincolo – attesa la previsione contrattuale. Nel merito. deduceva che la s.r.l. Omega Studiòs non era fornita di poteri rappresentativi, non potendosi ipotizzare neppure la configurabilità di una ratifica.

Con sentenza n. 152/02 il Tribunale pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta che era condannata alla restituzione delle somme riscosse e al risarcimento dei danni.

Con sentenza dep. il 19 gennaio 2005 la Corte di appello di Venezia rigettava l’impugnazione proposta dalla convenuta.

Secondo i Giudici “la scrittura dell’11 settembre 1997, denominata contratto preliminare di compravendita e nella quale l’appellante figura obbligarsi a vendere all’interlocutore l’unità immobiliare di seguito descritta – attraverso la Omega Studiòs, espressamente ivi qualificata come incaricata alle vendite – reca, contrariamente all’assunto della Paguro s.a.s., nella prima pagina, accanto all’indicazione delle condizioni di pagamento, sottoscrizione chiaramente riferibile alla predetta incaricata e immediatamente contigua a detta dicitura, con il rinvio pure ivi operato al verbale di consegna n. 1031/B redatto contestualmente alla scrittura precitata e nel medesimo luogo (con indicazione del numero di riferimento del contratto, riportata anche nell’accordo menzionato, di tal che l’indicazione, erronea, della data di quest’ultimo, non assume significativo rilievo) e nel quale, ad integrazione e completamento delle intese riprodotte, sono specificati il corrispettivo previsto e le modalità di pagamento”.

La scrittura in esame – osservava ancora la Corte di appello – era da ritenersi vincolante per la convenuta, tenuto conto del contenuto della missiva inviata dalla medesima ai multiproprietari comodatari del Residence Baia Fenicia nella quale la predetta, dopo essersi complimentata con i destinatari per la scelta di acquisto operata attraverso la Omega Studiòs autorizzata a promuovere la vendita delle settimane in multiproprietà presso il Residence, aveva invitato i predetti a corrispondere le quote condominiali in base al contratto sottoscritto con la predetta Omega Studiòs. La sentenza rilevava che la veste attribuita a quest’ultima di titolare a sua volta di quote di comproprietà e promissaria acquirente di altre non inficiava la portata e il contenuto di tale missiva: la dichiarazione contenuta in tale documento doveva considerarsi come valida ratifica dell’operato posto in essere dalla incaricata alle vendite, perchè aveva il requisito della forma scritta e denotava la volontà della convenuta di fare propri gli effetti del contratto concluso in suo nome, sollecitando il promissario agli adempimenti che presupponevano il perfezionamento e quindi la vincolatività per la scrivente del contratto concluso dalla incaricata alle vendite.

Accertata dunque la sussistenza di un valido contratto, era, fra l’altro, respinta l’eccezione di devoluzione della controversia ad arbitri, sul rilievo della mancata specifica accettazione di tale clausola che aveva natura vessatoria secondo quanto previsto dall’art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 18, dovendo tale disposizione trovare applicazione anche in caso di arbitrato irrituale.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Paguro s.a.s. di Pisana Corrado (già Paguro s.r.l.) sulla base di cinque motivi.

L’intimato, che non ha depositato controricorso, ha rilasciato al difensore procura in calce alla copia notificata del ricorso per essere difeso nel presente giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che non può essere considerata validamente conferita al difensore, neppure per la sola discussione, la procura rilasciata dal resistente, che non ha proposto controricorso, non essendo la stessa conforme alle tassative prescrizioni di cui all’art. 83 cod. proc. civ..

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 1346 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che non aveva accertato che l’attore avesse assolto l’onere probatorio a lui incombente di provare che la cosa oggetto del contratto invocato fosse realmente esistente, tenuto conto che dalle stesse ammissioni dell’attore nonchè dalla documentazione prodotta erano emerse modalità di conclusione del contratto contrastanti con quelle indicate nel modulo predisposto dai procacciatori di affari dell’Omega Studiòs ed era emerso l’errore al quale i medesimi avevano fatto riferimento nell’indicazione del bene oggetto del contratto, che era individuato in uno del tutto diverso da quello indicato nel contratto preliminare oltrechè non appartenente alla convenuta: il che aveva trovato conferma nella procura rilasciata dal B., in cui si faceva riferimento a un unità immobiliare il cui titolo di provenienza era l’atto con il quale la Omega Studiòs aveva acquistato varie quote millesimali del Residence Baia Fenicia.

Pertanto, l’attore non avrebbe potuto formulare nei confronti della società convenuta neppure la domanda subordinata di risoluzione del contratto.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 1351 e 2932 cod. civ. in relazione all’art. 2725 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce l’erronea qualificazione data alla scrittura del 11-9-1997 di contratto preliminare bilaterale, che era stato sottoscritto soltanto dal B. e poteva assurgere a proposta di acquisto da parte di quest’ultimo, atteso che lo stesso non era stato sottoscritto per accettazione da essa ricorrente e che la convenuta non poteva essere rappresentata dalla società Omega Studiòs, che svolgeva attività di intermediatrice, e il modulo era sottoscritto da un addetto della predetta.

Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1350, 1351 e 1392 cod. civ., in relazione all’art. 1388 cod. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che erano stati contestati i poteri di rappresentanza della Omega Studiòs e nella motivazione non era dato comprendere in base a quale documento fosse emerso che all’addetto dell’incaricata fossero stati conferiti poteri di rappresentanza da parte della Paguro, con la paradossale conseguenza che un terzo, semplice addetto della mandataria (da identificare nel legale rappresentante della Omega Studiòs) potesse avere efficacemente agito in nome e per conto della mandante.

Con il quarto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1350, 1351 e 1392 cod. civ. in relazione all’art. 1388 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata laddove aveva attribuito valore di ratifica alla missiva del 25 marzo 1998, quando il B. con la procura del 12 giugno 1998, aveva dimostrato l’intenzione di acquistare un’altra unità immobiliare; in tema di contratti immobiliari è prescritta la forma scritta ad substantiam, da cui deve essere rivestita anche la ratifica, sicchè l’accettazione non può desumersi da comportamenti indizianti: nella specie, le circostanze menzionate nel predetto documento non dimostravano l’esistenza di una volontà della ricorrente di fare proprio il preliminare de quo nè che la Paguro s.r.l. conoscesse nel dettaglio il suo contenuto. Sussisteva il vizio di motivazione denunciato, non avendo i Giudici indicato le ragioni in base alle quali doveva ritenersi l’espressa manifestazione di volontà della convenuta – che nella qualità di amministratore aveva chiesto il pagamento di quote condominiali – di ratificare l’operato della Omega Studiòs, tenuto conto che la richiesta di quote condominiali non può integrare la ratifica di una compravendita immobiliare; d’altra parte, il valore di ratifica era smentito dalla missiva inviata dall’attore il 27-4- 1998.

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati. La sentenza ha ritenuto validamente concluso fra le parti il contratto preliminare stipulato con la scrittura dell’11-9-1997 sul rilievo – evidentemente assorbente di ogni altra considerazione – che la società convenuta ebbe a ratificare l’operato della società Omega che veniva individuata come incaricata alle vendite delle quote di proprietà: al riguardo, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, i Giudici hanno sottolineato come il sollecito degli adempimenti richiesti presupponeva l’avvenuto perfezionamento del contratto con l’acquisto concluso per il tramite della propria incaricata, il cui operato era in tal modo riconosciuto e ratificato, tale dichiarazione denotando una volontà incompatibile con la inesistenza o l’inefficacia del negozio posto dall’attore a base della domanda.

La ricorrente censura l’interpretazione del contenuto della missiva del marzo 1998, contestando che essa potesse integrare la ratifica del contratto posto a base della domanda.

Qui è appena il caso di ricordare che la dichiarazione di ratifica di manifestazione di volontà, espressa dal rappresentante senza poteri, non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita, ma può risultare anche per “facta concludentia”, id est attraverso un comportamento del rappresentato dal quale sia chiaramente desumibile l’approvazione dell’operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o comunque una volontà del “dominus” incompatibile con il rifiuto di tale operato. Ciò vale anche per la dichiarazione di volontà da ratificare per la quale sia richiesto un atto scritto “ad substantiam” ovvero “ad probationem” ove i “facta concludentia” dai quali desumere la ratifica rivestano tale forma e siano redatti per fini consequenziali alla stipulazione del negozio (Cass. 21844/20101; 12647/208; 12652/2001).

D’altra parte, l’avere attribuito alla volontà ivi espressa il significato di ratifica concerne un accertamento di fatto riservato al giudice di merito al quale è riservato il compito di interpretare la volontà negoziale.

Al riguardo, va sottolineato che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione (che nella specie non sussiste) o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la soluzione della controversia: tale deduzione non è stata formulata con il ricorso.

Ciò posto, intervenuta la ratifica, che nei rapporti fra le parti ha efficacia retroattiva, e quindi accertata la conclusione del contratto, di cui il Giudice nell’ambito dell’indagine di fatto a lui riservata non ha ritenuto provati eventuali profili di invalidità, le parti sono vincolate alle previsioni ivi contenute, sicchè la convenuta era tenuta ad adempiere le obbligazioni pattuite e a fornire la prova dell’inesistenza di un inadempimento imputabile, essendo evidentemente irrilevanti successive eventuali manifestazioni di volontà unilaterali, che denotassero l’intenzione di concludere un contratto con un diverso oggetto.

D’altra parte, le doglianze con cui la ricorrente sollecita l’esame delle circostanze dedotte per procedere a una ricostruzione dei fatti diversa da quella alla quale è pervenuta la sentenza impugnata sono inammissibili, atteso che le critiche formulate dalla ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a dimostrare l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici.

Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.p., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Il quinto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza laddove aveva ritenuto vessatoria e, quindi affetta da nullità, ex art. 1469 bis cod. civ., perchè priva della doppia sottoscrizione, la clausola compromissoria che prevedeva l’arbitrato irrituale, quando invece quest’ultimo istituto non può considerarsi come deroga alle norme sulla competenza.

Il motivo è infondato.

A seguito delle modifiche apportate all’istituto dell’arbitrato dalla novella del 1994, ratione temporis applicabile tanto all’arbitrato rituale che a quello irrituale va oggi riconosciuta natura privata, configurandosi in ogni caso la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato per effetto di un’opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico (alla stregua, cioè, di un “dictum” di soggetti privati). Pertanto, la differenza tra le due fattispecie di arbitrato non può più fondarsi sul rilievo che, nel primo, e non nel secondo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, dovendosi, per converso, ravvisare la differenza nella circostanza che, nell’arbitrato rituale, le parti stesse intendono pervenire alla pronuncia di un lodo suscettibile di esecutività onde produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., con l’osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre in quello irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale – mediante, cioè, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà -, impegnandosi, per l’effetto, a considerare la decisione degli “arbitri” come espressione, appunto, di tale personale volontà (Cass. 16718/2006).

Ne consegue che, comportando anche l’arbitrato irrituale rinuncia all’azione dinanzi all’Autorità giudiziaria, la previsione di nullità cui all’art. 1469 bis c.c., comma 2, n. 18 si estende anche all’ipotesi della clausola che deferisce all’arbitrato irrituale la definizione delle controversie.

Il ricorso va rigettato. Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, tenuto conto di quanto si è detto sopra.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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