Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10347 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27673-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALI DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.F., FR.FA., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA;

vista la memoria ex art. 378 c.p.c. prodotta dal controricorrente.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata la C.T.R. del Piemonte – in sede di rinvio – ha accolto la richiesta di rimborso avanzata dagli eredi del contribuente F.E. (ex dirigente ENEL) con riguardo alle maggiori ritenute IRPEF operate sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (fondo PIA, poi FONDENEL) con la stessa aliquota applicata sull’indennità di fine rapporto (tassazione separata) piuttosto che con l’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale (rendimento di polizza assicurativa), ritenuta applicabile dai giudici d’appello alla “quota rendimento” del capitale in questione maturata sino al 31.12.2000;

2. l’amministrazione ricorrente lamenta: 1) la nullità della sentenza per “motivazione apparente”; 2) in subordine, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, dell’art. 384 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c. e ss., per non avere il giudice di rinvio proceduto a “determinare la somma proveniente dalla liquidazione del c. d. rendimento di polizza alla quale soltanto va applicata la ritenuta del 12.50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 per gli importi maturati non oltre il 31/12/2000” ed erogati “a titolo di rendita finanziaria” (come stabilito nel principio di diritto enunciato dalla ordinanza di rinvio n. 2684/12); 3) l’omesso esame di fatto controverso e decisivo, ossia l’effettivo contenuto della certificazione Enel del 26/9/2005, oggetto di specifici rilievi da parte dell’amministrazione;

3. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. i primi due motivi di ricorso meritano accoglimento, con assorbimento del terzo;

5. invero, la motivazione della sentenza impugnata, oltre a risultare pressochè apparente – laddove si limita a fare riferimento ai “conteggi esposti in atti (ripresi in parte dalla dichiarazione Enel del 28.9.05 e dalla perizia del 4.12.12)” – risulta comunque in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte per cui “il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica ai contribuenti che, come nel caso di specie, sono iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale, FONDENEL o PIA, da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, limitatamente agli importi, maturati entro il 31.12.2000, che provengono dalla liquidazione del rendimento di poliva, per tale dovendosi intendere, come espressamente precisato dalle Sezioni Unite, il rendimento netto del capitale accantonato, vale a dire quello imputabile alla gestione delle risorse da parte del Fondo” (Cass. sez. 6-5, n. 1465/17; conf. ex multis Cass. sez. 6-5 n. 14860/16; Cass. sez. 5, nn. 23472/16, 19489/16, 18220-18225/16, 2600/16, 5614/15, 17365/14, 3130/14, 23520/12, 14498/12);

6. in particolare, plurime sono le fattispecie identiche, o del tutto analoghe, nelle quali questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 13642/11 implica la necessità di una “ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato finanziario”, con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”, non essendo a tal fine sufficiente il mero rinvio “al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si trattasse effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forma di investimenti effettuati dal gestore sul mercato” (in termini, da ultimo, Cass. sez. 5, n. 720/17);

7. la sentenza impugnata va quindi cassata con (ulteriore) rinvio alla C.T.R. “perchè accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posdizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al TUIR, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17” (v., in termini, Cass. sez. 5 n. 23472/16).

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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