Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10347 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10347 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 3781-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
729

MARIANI LORENZO, MARIANI GHINO, MARIANI GIUSEPPE
MARCELLO tutti nq
TORRESQUADRATA SS,
VIA CRESCENZIO

di soci della

elettivamente domiciliati

FORESTALE
in ROMA

91, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO LUCISANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

Data pubblicazione: 20/05/2015

FLAVIO CAMILLI giusta delega a margine;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 113/2008 della COMM.TRIB.REG.
di PERUGIA, depositata il 18/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TERRUSI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMILLI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

3781-10

Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate, ufficio di Perugia, revocava
le agevolazioni fiscali di cui all’art. 7, 4 ° co., lett.
b), della 1. n. 984 del 1977 concesse alla s.s. Forestale

Registro agevolazioni per
l’acquisto di
fondo agricolo —
revoca interventi di
forestazione e
miglioramento
fondiario necessità esclusione

Torresquadra in relazione a un atto di acquisto di un

Todi, sul rilievo che il piano di coltura e di
forestazione, approvato dalla competente comunità montana,
non aveva previsto interventi sull’intero compendio,
sebbene soltanto in relazione a una sua parte, di
estensione inferiore al 10 % del totale.
I soci proponevano opposizione in qualità di
coobbligati e l’adita commissione tributaria provinciale
la accoglieva. La sentenza, appellata dall’ufficio, era
confermata dalla commissione tributaria regionale
dell’Umbria, la quale, per quanto ancora rileva, osservava
che, ai fini indicati, non era necessaria l’effettuazione
degli interventi di forestazione conseguenti alla
predisposizione e all’approvazione di apposito piano,
quanto piuttosto la mera idoneità dei fondi ad aumentare
l’efficienza dell’azienda e il reddito. Tale requisito,
secondo la commissione, doveva ritenersi esistente giacché
una perizia giurata fatta redigere dai contribuenti aveva
dimostrato, appunto a seguito della riconversione di circa
3 ettari del terreno, la possibilità di aumento delle
colture forestali in vista del miglioramento dell’azienda,
senza rilevanza del fatto che l’intervento avesse

fondo agricolo di oltre 28 ettari posto nel comune di

I.

ì

riguardato non l’intero compendio, ma soltanto una sua
parte.
Per la cassazione della sentenza d’appello l’agenzia
delle entrate ha proposto ricorso affidato un solo motivo.
Gli intimati hanno replicato con controricorso e
successiva memoria.

Motivi della decisione
I. – Con l’unico motivo di ricorso l’amministrazione
denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art.
0
7, 3 ° (rectius 4 )

co., lett. b) e dell’art. 10, 7 0 co.,

della 1. n. 984-77, affermando che l’agevolazione, essendo
prevista in relazione a terreni che attraverso la coltura
di specie forestali di rapido accrescimento tendono ad
aumentare il reddito e l’efficienza dell’azienda, impone
che i detti requisiti esistano in relazione all’intero
fondo oggetto di agevolazione e che trovino riscontro in
atti concreti dai quali risultino effettivi miglioramenti
delle colture, mediante la presentazione di piani di
coltura e di rimboschimento formati e approvati dall’ente
competente in materia.
In questo senso, secondo la ricorrente, l’impugnata
sentenza andrebbe cassata per aver ritenuto fruibile
l’agevolazione sulla base della sola idoneità astratta dei
terreni a essere migliorati, a prescindere da interventi
concreti di miglioramento.
II. – Il ricorso è infondato.
La 1. 27/12/1977, n. 984, all’art. 7, 4 0 co., così
dispone: “Le cooperative e le società forestali sono

2

ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di
registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti
atti:
a) atti costitutivi della società e atti di conferimento
dei beni immobili o di crediti;
b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei

ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo
reddito attraverso il miglioramento quantitativo e
qualitativo delle colture forestali;
c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di
almeno diciotto anni;
d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando
gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle
attività di cui alle precedenti lettere;
e)

emissione di obbligazioni che soddisfino alle

condizioni indicate alla lettera precedente;
f)

atti concessi per le operazioni di cui sopra e

precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione,
cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a
garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di
queste ultime;
g) atti di concessione di fideiussioni da parte di terzi”.
Rispetto alla condizione appositamente stabilita
dalla su riportata lett. b), la giurisprudenza di questa
corte si è da tempo consolidata nell’affermazione secondo
la quale il presupposto per usufruire della tassazione
agevolata è semplicemente l’idoneità dei fondi rustici
oggetto di acquisto ad aumentare l’efficienza dell’azienda

3

e il relativo reddito attraverso il miglioramento
qualitativo e quantitativo delle colture forestali. Non si
richiede cioè l’effettiva realizzazione di interventi di
forestazione ai sensi dell’art. 10 della stessa legge (v.
per tutte Cass. n. 6680-14; n. 22217-11; n. 16832-08).
Logica conseguenza del principio è che, da un lato,

le agevolazioni medesime non possono essere revocate
qualora nei tre anni dall’acquisto del fondo non sia
intervenuta l’approvazione o l’esecuzione del piano di
coltura e forestazione (v. anche Cass. n. 5067-11; n.
13656-09); e che, dall’altro, non rileva neppure
l’avvenuta approvazione o esecuzione di interventi di
miglioramento su una parte soltanto del fondo, come
nell’odierno ricorso lamentato dall’amministrazione.
Difatti l’imprenditore, per dimostrarne l’idoneità ad
aumentare l’efficienza dell’azienda attraverso il
miglioramento delle colture, non è tenuto a porre in
essere interventi di forestazione.
III. – Nel caso di specie la commissione tributaria
ha accertato che il fondo compravenduto era idoneo nel
senso stabilito dall’art. 7, e co., lett. b), della 1.
cit. E trattasi di accertamento di fatto, non sindacabile
in questa sede se non sul versante – non inciso dal motivo
di ricorso – della congruenza e completezza della
motivazione. Su tale base il ricorso dell’amministrazione
va rigettato.
IV. – Le spese processuali possono essere compensate
per

giusti

motivi,

considerato

il

solo

recente

4

consolidamento della giurisprudenza in senso avverso alla
tesi ivi sostenuta..
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
processuali.

quinta sezione civile, addì 18 febbraio 2045.
l Presidente

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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