Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10347 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10347 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 14492-2008 proposto da:
PARRAVICINI ROSANNA, VALZASINA ROBERTA, VALZASINA
STEFANIA, VALZASINA PAOLO, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA ALBERICO II 35, presso lo studio
dell’avvocato CHIAPPARELLI FRANCO, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato SALA VITTORIO;
– ricorrenti contro

MASCHERONI STRADE DI MASCHERONI MARCO PRIMO METELLO;
– intimati –

sul ricorso 16602-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 13/05/2014

MASCHERONI STRADE DI MASCHERONI MARCO PRIMO METELLO,(00q2 1;-4r13 t9
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA
29, presso lo studio dell’avvocato SALERNO GASPARE,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
CARPINELLI CRISTINA, BENUCCI CLAUDIO;

contro

VALZASINA PAOLO, PARRAVICINI ROSANNA, VALZASINA
STEFANIA, VALZASINA ROBERTA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II 35, presso lo
studio dell’avvocato CHIAPPARELLI FRANCO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALA
VITTORIO;
controricorrenti al ricorso incidentale

avverso la sentenza n.

3419/2007 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato ZIACO Giovanni con delega depositata
in

dell’Avvocato

udienza

difensore

dei

ricorrenti

CIAPPARELLI
che

ha

Franco,
insistito

sul’accoglimento delle difese già in atti;
udito l’Avvocato Giovanni SALERNO, difensore del
resistente che ha depositato in udienza procura
speciale notarile, che ha insistito sulle difese già

– controrícorrente ricorrente incidentale –

depositate e sul rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
Lt

per l’accoglimento\(del guarto;vtluinto, sesto, ottavo

settimo e decimo motivo; per l’assorbimento del
ricorso incidentale.

motivo del ricorso principale e per l’inammissibilità
°
terzo motivoy’ assorbitA il
del primo, secondo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con contratto preliminare del 27-6-2001 Angelo Valzasina,
proprietario di due lotti distinti ai mappali 23 e 24 del Comune di
Limbiate e inseriti nel piano Cave di quel Comune, prometteva di

Strade, che li acquistava per la attività di coltivazione di cave per il
prezzo di lire 1.600.000.000 di cui era previsto il pagamento rateizzato
in dieci rate annuali ciascuna di lire 16.000.000;
la Mascheroni Strade sarebbe stata immessa nel possesso entro e non
oltre il 30-9-2002, il Valzasina si impegnava a rispettare tale termine
a patto che prima di allora gli fosse stato consegnato l’originale di
polizza fideiussoria assicurativa a garanzia del pagamento dell’intero
prezzo;
le parti dichiaravano che l’immissione

in possesso

e la consegna della

fideiussione nei termini sopra indicati sono essenziali

per la validità

del presente contratto preliminare;
la polizza alla quale si era obbligato doveva essere revolving a
prima richiesta, essere rilasciata da primaria Compagnia di assicurazioni
italiana ed essere accettata dall’attore.
Angelo Valzasina, premesso che il promissario acquirente aveva consegnato
la polizza soltanto il 4-10-2002, oltre il termine essenziale pattuito,
e che comunque la stessa non aveva le caratteristiche pattuite, lo
conveniva in giudizio davanti al tribunale di Monza per
sentire dichiarare la risoluzione di diritto o, in subordine,
per inadempimento ex art. 1453 cod. civ., del contratto
1

vendere detti terreni a Mario Mascheroni, titolare della ditta Mascheroni

intercorso fra le parti con la condanna al pagamento della
pattuita penale e all’esecuzione dell’obbligazione di
ripristino del canale danneggiato al quale si era impegnato in
caso di risoluzione del contratto.

via riconvenzionale, instava per la condanna dell’attore
all’esecuzione dell’obbligazione di immetterlo nel possesso
dell’immobile e al risarcimento dei danni.
Con sentenza del 14 settembre 2004 gennaio 200 il tribunale
accoglieva la domanda, dichiarando la risoluzione di diritto ex art.
1457 cod. civ. del contratto, condannando il convenuto al pagamento delle
penali pattuite.
Con sentenza dep. il 20 dicembre 2007 la Corte di appello di
Milano, in riforma della decisione impugnata con appello principale
dal convenuto e incidentale dall’attore, rigettava la domanda proposta
da quest’ultimo, che condannava a immettere il convenuto nel possesso
dell’immobile de quo; respingeva la domanda di danni proposta dal
Mascheroni.
a) I Giudici ritenevano insussistenti i presupposti della
risoluzione di diritto ex art. 1457 cod. civ., escludendo che fosse
stato pattuito un termine essenziale per la consegna della polizza
fideiussoria, atteso che :
– le parti avevano previsto come essenziale l’anticipata immissione
nel possesso dei terreni oggetto del preliminare della Mascheroni
Strade, che aveva interesse alla pronta disponibilità dei sedimi per
2

Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda; in

ottenere la proroga dell’autorizzazione alla escavazione, pattuendo che
la consegna della polizza fideiussoria, in funzione di garanzia del
pagamento del prezzo rateizzato in dieci anni, fosse ad essa anteriore e
che le prestazioni dovessero avvenire nel termine del 30-9-2002 che

– pertanto, ciò che era stato considerato essenziale era il
rispetto del sinallagma, mentre il termine indicato con la clausola
“entro e non oltre” non aveva carattere essenziale certamente per il
Valzasina ed eventualmente avrebbe potuto averlo per la convenuta, che
aveva interesse a eseguire l’obbligazione di consegna per ottenere la
immissione in possesso;
b) neppure sussistevano le condizioni per la risoluzione ex art.
1453 cod. civ. posto che la polizza venne consegnata soli quattro giorni
dopo la scadenza del 30-9 2002, che peraltro era stabilita nell’interesse
della stessa promissaria acquirente;
c)

le caratteristiche principali della polizza erano conformi a

quelle pattuite, essendo a prima richiesta, copriva l’intero capitale
garantito anche nel caso di mancato pagamento del premio annuale ed era
stata rilasciata per l’importo dovuto da una società da ritenere fino
a prova contraria, che non era stata fornita, solvibile e in grado di
prestare la garanzia malgrado la cancellazione

dall’elenco degli

intermediari finanziari ( che avrebbe potuto essere stata disposta per
ragioni puramente formali);
le pattuizioni contrattuali dovevano ritenersi integrate con
quanto concordato successivamente, posto che l’avv. Ratti, che agiva
3

coincideva con quello stabilito per l’inizio dei pagamenti;

quale legale dell’attore, nessuna contestazione aveva

sollevato a

proposito della società garante
d) ingiustificato era stato il recesso dell’attore, il quale si
era precluso la possibilità di accettare la polizza;

pertanto, il

materialmente o utilmente eseguibili;
e) la domanda di risarcimento dei danni pretesi dalla convenuta era
rigettata perché non provata.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Rosanna
Parravicini, Paolo Valzasina, Roberta Vàlzasina e Stefania Valzasina,
quali eredi di Angelo Valzasina sulla base di dieci motivi illustrati
da memoria.
Resiste con controricorso l’intimato, proponendo ricorso incidentale
affidato a un unico motivo.
I ricorrenti principali hanno proposto controricorso al ricorso
incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno
riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso
la stessa sentenza.
RICORSO PRINCIPALE
Con i primi due motivi,

congiuntamente esposti, il ricorrente

lamenta: a) violazione e falsa applicazione degli artt.1322,1362-1363,
1457 cod. civ. nonché b) omessa, insufficiente e contraddittoria
4

medesimo doveva essere condannato all’esecuzione delle prestazioni ancora

motivazione su un fatto decisivo della controversia.
Censura il giudizio di esclusione della natura essenziale del termine
compiuto dalla Corte. Dopo avere trascritto le clausole contrattuali di
cui agli art. 10 e 12 e premesso i criteri del procedimento

essenziale oggettivo e soggettivo, denuncia che la sentenza impugnata
aveva disatteso la chiara e univoca volontà negoziale, senza peraltro
motivare circa la eventuale insufficienza o poca chiarezza delle
espressioni usate dalle parti, le quali avevano fatto espresso
riferimento alla essenzialità dei termini indicati per l’adempimento sia
della immissione in possesso sia della consegna della polizza
fideiussoria.
La sentenza aveva espunto la parola “termini.”, mentre non si comprendeva
cosa significasse il

rispetto del sinallagma

mentre il riferimento

compiuto al suo carattere essenziale era tautologico.
L’espressione “entro e non oltre” era stata considerata erroneamente
clausola di stile, quando il suo significato andava considerato alla
luce del complessivo regolamento negoziale e delle finalità perseguite
dalle parti che, secondo una lettura congiunta dei due periodi della
clausola 10 , ex art. 1363 cod. civ., avevano inteso stabilire la natura
essenziale del termine per l’adempimento previsto per le prestazioni
reciprocamente poste a loro carico.
2.- Il terzo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza
per avere escluso la essenzialità oggettiva del termine a stregua di
5

ermeneutico che il giudice deve seguire nonchè le nozioni di termine

quello che era l’interesse del promittente venditore al puntuale
adempimento delle prestazioni di cui alla complessa operazione
immobiliare programmata, che non avrebbe potuto essere lasciata alla
volontà di uno dei contraenti, evidenziando come il promissario

alle condizioni e alle caratteristiche della polizza fideiussoria.
3.- I motivi – che, per la loro connessione, possono essere esaminati
congiuntamente – sono infondati.
Occorre innanzitutto premettere : a) che il termine per l’adempimento può
essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 cod.
civ., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al
giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate
dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto,
risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta
l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine
medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione
“entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da
specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare
perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso
oltre la data considerata.
b)

l’interpretazione

del

contratto,

consistendo in un’operazione di

accertamento della volontà dei contraenti,

si risolve in un’indagine di

fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile
in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per
violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente
6

acquirente si era reso inadempiente agli obblighi contrattuali in merito

indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo
contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della
predetta violazione è giunta la decisione, chè altrimenti sarebbe stata
con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresì,

da consentire alla Corte di Cassazione, che non ha diretto accesso agli
atti, di verificare la sussistenza della denunciata violazione
decisività.
Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la
critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice
di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una
diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso
esaminati: occorre ricordare che per sottrarsi al sindacato di
legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto
non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in
astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché,
quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più
interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto
l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di
legittimità del fatto che fosse stata privilegiata
l’altra.(Cass.7500/2007; 24539/2009).
Ciò premesso la sentenza, nel procedere all’interpretazione del
contratto, ha esaminando le clausole contrattuali a stregua del loro
tenore letterale, attribuendo alle espressioni usate il significato
logico che dal complessivo contenuto era possibile desumersi.
7

accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo

In particolare, i Giudici hanno ritenuto che l’aggettivo “essenziale”
era riferito alla operazione di scambio che in precedenza era stata
descritta ( “nei termini sopra precisati”) laddove era dapprima pattuito
che la immissione in possesso doveva avvenire,

entro e non oltre il 30-

doveva essere preceduta

dalla consegna della polizza fideiussoria, che

nell’interesse del promittente venditore doveva essere data a garanzia
del pagamento del prezzo, tenuto conto che era stata in proposito
stabilita una lunga (decennale) rateizzazione del prezzo con decorrenza
iniziale dal 30-9-2002.

I Giudici hanno correttamente posto in evidenza

come, proprio in considerazione dell’articolato programma negoziale e
dell’interesse delle parti all’adempimento delle reciproche
obbligazioni, le pattuizioni contrattuali avevano avuto lo scopo di
assicurare l’attuazione del sinallagma ovvero l’utilità rispettivamente
perseguita, prevedendo la consecuzione temporale delle prestazioni: in
tal senso, era definito essenziale il rispetto del sinallagma con
espressione che non era affatto tautologica.
D’altra parte, in relazione al termine stabilito, nessuna indicazione
era contenuta sulla natura essenziale o meno del termine, avendo al
riguardo adoperato una espressione che integrava una clausola di mero
stile, e ciò tanto più alla luce delle altre pattuizioni in cui era
invece usato l’aggettivo essenziale.
La sentenza ha, con motivazione immune da vizi logici, escluso che la
mancata esecuzione della prestazione dovuta all’attore nel termine
stabilito rendesse priva di utilità l’operazione immobiliare, per la
8

9-2002, quindi era convenuto che la anticipata esecuzione del preliminare

quale era stato previsto il pagamento del prezzo addirittura decennale,
quando l’interesse oggettivo dell’attore era determinato dalla
esigenza che, come si è già detto, la anticipata immissione in possesso
del promissario acquirente fosse preceduta dalla consegna della polizza

4. – Con i motivi quarto (omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia); quinto ( violazione
e falsa applicazione dell’art.1418 cod. civ.) ; sesto( violazione e
falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.), settimo ( violazione e
falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.) si denuncia che
erroneamente la sentenza impugnata non aveva tenuto conto che la polizza
de qua :fosse diversa da quella voluta dalle parti, non avendo i
requisiti di solidità e di sicurezza voluti a garanzia del credito
dell’attore;
non era stata rilasciata da una Compagnia di assicurazioni;
non era a prima richiesta, prevedendo la preventiva escussione del
beneficiario e degli altri coobbligati;
aveva durata annuale, tenuto conto del pagamento del prezzo rateizzato in
dieci anni;
essendo stata rilasciata da società non autorizzata a rilasciare
fideiussioni, in quanto cancellata dal relativo elenco, era nulla, per
cui sarebbe stato onere di controparte dimostrare che la cancellazione
fosse stata disposta per ragioni meramente formali, essendo peraltro
circostanza di per sé rilevante l’avvenuta cancellazione
indipendentemente dai motivi che l’avevano originata. Il contratto era
9

fideiussoria.

nullo, perché concluso da soggetto privo della necessaria autorizzazione
La sentenza aveva omesso di esaminare tali circostanze.
Il promissario acquirente si era reso inadempiente all’obbligazione
posta a suo carico per cui doveva pronunciarsi la risoluzione ex 1453

5.- L’ottavo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia) deduce che la sentenza
erroneamente aveva ritenuto che l’attore, attraverso le dichiarazioni del
proprio legale, non avrebbe attribuito rilevanza alle qualità del
soggetto garante, contestando la mancata estensione della garanzia agli
interessi : tale affermazione era smentita dal tenore della dichiarazione
resa dall’avv. Ratti con la lettera del 24-9-2002. Peraltro, in base all
pattuizioni contrattuali, l’accettazione della fideiussione avrebbe
dovuto

pervenire direttamente dal Valzasina, anche secondo quanto

dichiarato da Europa Cauzioni s.p.a.;
in ogni caso, le dichiarazioni del difensore non munito di procura
speciale non possono impegnare la parte.
6.- I motivi che, per la stretta connessione possono essere esaminati
congiuntamente, sono fondati nei limiti di cui si dirà infra.
La sentenza, nell’escludere sotto il profilo in esame l’inadempimento
invocato dal promittente venditore, ha ritenuto che la polizza era
conforme alle caratteristiche pattuite; che l’attore non aveva provato
l’assunto circa la non solvibilità della società garante ovvero della
inidoneità della garanzia prestata, non potendo assumere rilievo di per
sé decisivo la cancellazione dal registro dei soggetti autorizzati a
10

cod. civ.

prestare fideiussione, cancellazione che avrebbe potuto essere stata
determinata da ragioni meramente formali.
Orbene, per quel che concerne la conformità delle caratteristiche della
polizza fideiussoria a quelle pattuite, le censure difettano

di

fideiussoria, in modo che non è consentito di verificare la fondatezza o
meno delle doglianze, risolvendosi le stesse nella prospettazìone di una
ricostruzione in fatto difforme da quella compiuta dai Giudici.
Per quel che concerne, invece, l’accertata circostanza che la polizza era
stata rilasciata da società cancellata dall’elenco degli intermediari
finanziari, non può essere condivisa la decisione impugnata, perché
basata su una erronea ripartizione dell’onere della prova. Ed invero,
l’attore – il quale aveva, fra l’altro, dedotto l’inadempimento del
promittente venditore all’obbligo di consegna della polizza nei termini
pattuiti in contratto – ha assolto l’onere probatorio a lui incombente,
dimostrando l’inidoneità della stessa, in quanto emessa da soggetto che
non vi era autorizzato secondo quanto in proposito previsto dal T.U.
delle leggi in materia bancaria e creditizia

di cui al decreto

legislativo n.385 del 1993 ( art. 106). E, se la presunzione di
solvibilità della società emittente era smentita da tale circostanza,
sarebbe stato il convenuto a dovere fornire eventualmente la prova delle
le ragioni effettive della cancellazione, dimostrando la solidità della
predetta società e la sua idoneità a garantire il pagamento.
D’ altra parte, il tenore della missiva inviata dall’avv. Ratti
(che agiva in rappresentanza dell’attore)

a stregua di quanto
11

autosufficienza laddove non riportano il testo saliente della polizza

integralmente riportato nel ricorso – smentisce l’affermazione della
sentenza impugnata secondo cui nessuna contestazione vi sarebbe stata
sulla società garante, quando il predetto legale faceva cenno ad
accertamenti in corso circa l’Assicurazione “che non conosco” e che

7.- Il nono (violazione e falsa applicazione degli artt. 1470,1498,1351
2932 cod. civ.) e il decimo motivo (omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia)
denunciano che erroneamente era stata accolta la domanda di condanna
all’immissione in possesso tenuto conto della natura di contratto
preliminare del negozio intercorso fra la parti, in relazione al quale

può essere chiesto l’adempimento con la richiesta della sentenza
costitutiva del trasferimento e non invece l’esecuzione di una
prestazione meramente accessoria come quella in oggetto; peraltro, non
era stato in alcun modo tenuto conto delle prestazioni poste a carico
dell’acquirente per l’attuazione del sinallagma, non essendo stata emessa
alcuna statuizione in ordine al pagamento del prezzo dovuto.
8.- I motivi sono assorbiti dall’ accoglimento di quelli precedenti
Il ricorso principale va rigettato.
RICORSO INCIDENTALE
Il ricorso incidentale – con il quale è stata denunciato il rigetto della
domanda di risarcimento dei danni proposta dal convenuto – è
inammissibile, perché tardivo.
Infatti, lo stesso è stato spedito per la notifica (il 26-6-2008) oltre
il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione ( il 20-312

secondo il contratto avrebbe dovuto essere una “PRIMARIA”.

2008) della decisione impugnata, dovendo qui ricordarsi che nel caso di
notificazione della sentenza il termine breve ( sessanta giorni) per
impugnare decorre sia per il notificante che per il destinatario della
notificazione. Né potrebbe sostenersi l’ammissibilità, ex art. 334 cod.

incidentale è stato proposto avverso il capo della sentenza che aveva
rigettato la domanda di danni proposta in via riconvenzionale dal
convenuto. Orbene, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre
ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che
l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto giuridico
derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato
acquiescenza, facendo così sorgere

l’interesse ad impugnare: nella

specie, peraltro, l’interesse ad impugnare la statuizione sul rigetto
della domanda non nasceva dalla impugnazione principale ma direttamente
dalla decisione impugnata. La sentenza va cassata in relazione ai motivi
accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra
sezione della Corte di appello di Milano
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il quarto, il quinto, il sesto, il
settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, il
secondo e il terzo, assorbiti il nono e il decimo; dichiara inammissibile
il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra
sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2014
13

proc. civ., della impugnazione tardiva, atteso che il ricorso

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