Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10347 del 01/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 01/06/2020), n.10347
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 17949-2019 proposto da:
R.M., P.P., C.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, LUNGO TEVERE PIETRA PAPA n. 185, presso lo
studio dell’avvocato SIMONA DONATI, rappresentati e difesi dagli
avvocati DANIELA MOCELLA, MARCO MOCELLA;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 29726/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 12/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 31/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che P.P., R.M. e C.A., controricorrenti nel processo n. 16282/2016, definito con l’ordinanza n. 29726/2017, depositata il 12/12/2017, con la quale venne rigettato il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia, con condanna dell’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dei predetti, ricorrono affinchè, a correzione di materiale errore, venga disposta la distrazione in favore dei loro difensori, dichiaratisi antistatari nel controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che, in effetti, per mero materiale errore la invocata distrazione non consta essere stata disposta, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto e che, per ovviare al fine, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 16037 del 7/7/2010), può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 288 c.p.c.), anche allo scopo di cui all’art. 391 bis, c.p.c..
P.Q.M.
dispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivo della ordinanza di questa Sezione n. 29726/2017, depositata il 12/12/2017, dopo le parole “che liquida” debba aggiungersi l’espressione: “distratte in favore degli avvocati Daniela e Marco Mocella”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020