Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10346 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27671-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., M.I., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO che

le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

MARIA SONIA VULCANO e MARIO GARAVOGLIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 75/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA;

vista la memoria dei controricorrenti ex art. 378 c.p.c..

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata la C.T.R. del Piemonte – in sede di rinvio – ha accolto parzialmente il ricorso degli eredi del contribuente G.E. (ex dirigente ENEL) avverso il silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (fondo PIA, poi FONDENEL) con la stessa aliquota applicata sull’indennità di fine rapporto (tassazione separata), piuttosto che con l’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale (rendimento di polizza assicurativa), ritenuta appunto applicabile alla “quota rendimento” del capitale in questione maturata sino al 31.12.2000, al riguardo restando “ininfluente che l’Enel prima e Fondenel dopo, entrambi responsabili nel tempo della gestione della PIA, operassero o meno in campo finanziario”, tanto più alla luce della certificazione dell’Enel rilasciata il 25.9.2005 “nella quale sono indicati “i rendimenti conseguiti nel periodo sopraindicato.

2. con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e ss. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per non avere la C.T.R. verificato – alla luce del principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio – l’effettivo impiego sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato, limitandosi invece a rilevare il rendimento sulla base della certificazione Enel, priva di valenza probatoria; in subordine, con il secondo motivo lamenta l’omesso esame di fatto controverso e decisivo, ossia l’effettivo contenuto della certificazione Enel del 26/9/2005, oggetto di specifici rilievi da parte dell’amministrazione;

3. il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, trattandosi di giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009, e quindi soggetto al termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. nella stesura vigente prima della novella di cui alla L. n. 69 del 2009;

5. nel merito, il primo motivo di ricorso merita accoglimento – con assorbimento del secondo – alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte per cui “il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica ai contribuenti che, come nel caso di specie, sono iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale, FONDENEL o PIA, da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, limitatamente agli importi, maturati entro il 31.12.2000, che provengono dalla liquidazione del rendimento di poliva, per tale dovendosi intendere, come espressamente precisato dalle Sezioni Unite, il rendimento netto del capitale accantonato, vale a dire quello imputabile alla gestione delle risorse da parte del Fondo” (Cass. sez. 6-5, n. 1465/17; conf. ex multis Cass. sez. 6-5 n. 14860/16 e Cass. sez. 5, nn. 19489/16, 18220-18225/16, 2600/16, 5614/15, 17365/14, 3130/14, 23520/12, 14498/12);

6. invero, in plurime fattispecie identiche, o del tutto analoghe, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 13642/11 implica la necessità di una “ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato finanziario”, con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”, non essendo a tal fine sufficiente il mero rinvio “al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si trattasse effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato” (in termini, da ultimo, Cass. sez. 5, n. 720/17);

7. la sentenza impugnata va quindi cassata con (ulteriore) rinvio alla C.T.R. “perchè accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al TUIR, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17” (v., in termini, Cass. sez. 5 n. 23472/16).

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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