Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10346 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 174/2019 R.G. proposto da:

G.C.M.P., rappresentato e difeso dall’Avv. FRANCA

MARIA MAZZONE, e dall’Avv. IGNAZIO GRECO, domiciliato in Roma presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

C.L.A. e S.A.M., rappresentati e

difesi dall’Avv. GIOVANNI FRAGALA’, elettivamente domiciliati in

Roma presso lo Studio dell’Avv. MATTEO MUNGARI, via Guido D’Arezzo,

n. 32;

– controricorrenti –

nei confronti di:

F.M.;

– intimato –

e nei confronti di:

L.M.M.C.;

– intimata –

e nei confronti di:

COMEDICA SOC. COOP. ARL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1114/2018 della Corte d’Appello di Catania,

depositata il 17/05/2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 1 dicembre

2020 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.A.L. e S.A.M. convenivano, dinanzi al Tribunale di Catania, F.M., L.M.M.C. e G.C., unitamente alla società Comedica arl in liquidazione, la quale gestiva la clinica privata (OMISSIS), per sentirli condannare in solido al pagamento della somma di Euro 100.000,00 per ciascun attore, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del feto, imputata alla ritardata esecuzione del parto cesareo.

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3651/2014, condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli attori, quantificandoli in Euro 200.000,00, ripartiti nei rapporti interni nella percentuale del 50% a carico della società Comedica, del 25% a carico del ginecologo di fiducia della partoriente, del 15% a carico dell’ostetrica e del 10% a carico dell’odierno ricorrente.

La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Catania dai convenuti soccombenti, ad eccezione della società Comedica, rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio.

La Corte d’Appello, con la sentenza n. 1114/2018, oggetto dell’odierno ricorso, confermava la sentenza di prime cure.

Ai fini che qui interessano, la sentenza gravata giudicava ricorrente anche l’apporto causale dell’odierno ricorrente al verificarsi della morte del feto – pacificamente derivata dalla tardiva esecuzione del parto cesareo – in quanto medico di guardia, che peraltro aveva sottoscritto la cartella clinica al momento del ricovero della partoriente, a conoscenza dello stato pressorio di quest’ultima – tanto da aver prescritto la somministrazione di un farmaco sublinguale proprio allo scopo di abbassare il valore della pressione – tenuto a verificare la condizione della ricoverata, vieppiù in mancanza di un medico specialista, e ad attivarsi per consentire l’intervento di un medico specialista per fronteggiare la situazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e artt. 115-116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4; nullità della sentenza”, per non avere il provvedimento impugnato indicato le fonti probatorie e le prove documentali, poste a base della sua condanna risarcitoria quale corresponsabile, limitandosi ad un apodittico riferimento alle CC.TT.UU. e alle prove testimoniali.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Dalla motivazione della sentenza, che pure rimarca il fatto che il ricorrente aveva pacificamente sottoscritto la cartella al momento del ricovero della partoriente, si evince che il suo contributo causale al verificarsi del danno è stato determinato principalmente dal fatto di essere stato il medico di guardia tenuto “all’adempimento degli obblighi da contatto verso la C. discendenti dal rapporto di spedalità instaurato con il ricovero della stessa presso la struttura sanitaria di cui egli era dipendente”; che fosse stato avvisato dello sbalzo pressorio e che avesse prescritto la somministrazione di un farmaco sublinguale sono circostanze aggiuntive – la Corte d’Appello si riferisce ad esse, introducendole attraverso la locuzione “tanto più che”, implicante la sussistenza di ulteriori argomenti rafforzativi dell’assunto la cui eventuale assenza non sarebbe valsa ad escluderne la responsabilità.

Lo sforzo confutativo del ricorrente, non confrontandosi affatto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata, come si è detto, sulla sua responsabilità in quanto medico di turno, non è tale da giustificare l’ammissibilità della censura.

Va, peraltro, rilevato che il ricorrente trascrive, secondo la sua convenienza, solo alcuni passaggi delle consulenze tecniche d’ufficio, trascurandone altri – alcuni dei quali riportati testualmente, invece, nel controricorso – che ne affermavano la responsabilità e che, comunque, dimostravano il verificarsi dei fatti contestati; valga per tutti la riproduzione, a p. 17 del controricorso, delle affermazioni della CTU B. che davano per accertato il fatto che l’ostetrica si fosse rivolta all’odierno ricorrente, unico medico di turno, per informarlo del rialzo pressorio della partoriente: segno che il ricorrente era a conoscenza non solo del ricovero della paziente, ma anche del suo stato di malessere.

Va, poi, rilevato che costituisce affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che le prove raccolte nel procedimento penale sono liberamente utilizzabili nel processo civile e possono essere poste alla base del convincimento del giudice civile, purchè da questi sottoposte ad autonoma valutazione e vagliate secondo le diverse categorie di responsabilità tipiche del processo civile; che su questa base, la Corte d’Appello, come già il giudice di prime cure, ha utilizzato e valutato l’intero contesto probatorio emergente dal processo penale – le CC.TT.UU. e le prove testimoniali – per decidere della responsabilità dell’odierno ricorrente, benchè egli fosse rimasto estraneo al giudizio penale; che l’avere tenuto conto delle prove emerse nel giudizio penale non inficia la coerenza del ragionamento svolto in sede civilistica, ove la (cor)responsabilità del medico di turno – nella misura del 10% – è affermata sulla base del contatto sociale venutosi a creare per il fatto stesso di avere preso in carico la partoriente con determinati sintomi che avrebbero dovuto far sospettare una gestosi in atto, omettendo di disporre con urgenza gli accertamenti atti a farla emergere e a consentire di intervenire con tempestività con il parto cesareo (cfr., in senso analogo, Cass. 06/07/2020, n. 13864).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame del decreto del 22 febbraio 2003 del Tribunale di Catania con cui era stata chiesta l’archiviazione del procedimento penale n. 317/03 e n. 1639/03 nei suoi confronti.

Il motivo è inammissibile.

Va rilevato, in via preliminare, che il ricorrente è incorso nella preclusione processuale di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., applicabile ratione temporis – l’atto di appello risulta, infatti, notificato in data successiva all’11 settembre 2012 – avendo formulato una censura riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonostante due sentenze di merito avessero deciso in maniera conforme sulla base degli stessi riferimenti fattuali (per evitare di incorrere in detta preclusione, secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la Corte d’Appello aveva deciso su circostanze di fatto diverse da quelle che avevano costituito oggetto della sentenza di prime cure).

Anche indipendentemente da tale di per sè già assorbente ragione di inammissibilità, il motivo sarebbe stato disatteso: non solo perchè dall’appello dell’ostetrica riportato, nei suoi passaggi essenziali e ai fini di interesse, dai controricorrenti, si evince che, durante la fase dibattimentale, nel processo penale, erano emerse delle prove che avevano indotto a riesaminare la posizione di garanzia assunta dal ricorrente – posizione che, era stato ritenuto, non lo esonerasse affatto dal compimento del doveroso controllo medico a lui affidato nonchè dall’attivarsi, in mancanza di un medico specialista in ginecologia in reparto, per ottenere l’intervento di un ginecologo – e che avevano determinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica affinchè valutasse se procedere nei suoi confronti per omicidio colposo, ma anche perchè il decreto di archiviazione non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, poichè, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (cfr., da ultimo, Cass. 20/11/2020, n. 26475).

3. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

5. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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